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Decisione

10.2009.526

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 luglio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di

accusa n. 3502/2009 del 17 agosto 2009;

condanna 1. ACCU 2

1. alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.

400.-- (quattrocento);

1.1. l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

Considerandi

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’250.--

(duemiladuecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote

giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il 27 agosto 2007, ma ne prolunga il periodo di

prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

dichiara 2.

autore

colpevole di:

1.

infrazione

alla Legge federale sugli stranieri, 115 cpv. 1 lett. b LStr,

2.

lesioni

semplici, 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,

3.

contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,

per

i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti nri. 1, 2 e 4 del decreto

di accusa n. 3501/2009 del 17 agosto 2009;

condanna 2. ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.

2’400.-- (duemilaquattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 800.--

(ottocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 16 mesi decretata nei suoi

confronti dalle Assise correzionali di __________ il 4 settembre 2007, ma

ne prolunga il periodo di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 2 senza motivazione

scritta:

fr. 400.00 pena

pecuniaria

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 1, senza motivazione

scritta:

fr. 800.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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