10.2009.526
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13 luglio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
10.2009.526
Data decisione, Autorità:
13.07.2010, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva nell'abitato (80 km/h invece di 50 km/h); ospitare una cittadina brasiliana sprovvista dei necessari permessi; trascinare con forza una persona dall'appartamento fino alla lavanderia provocandole delle lesioni poco gravi; consumare ca. 11 gr di marijuana
CONSUMO DI STUPEFACENTI
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarti
n.
10.2009.526
10.2009.527
DA
3502/2009
DA
3501/2009
Bellinzona
13
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 2 ,
difeso da: DI 1
e
ACCU 1 __________,
prevenuti
colpevoli di 1. ACCU 2
1. grave
infrazione alle norme della circolazione,
per avere
violato gravemente le norme della circolazione, circolando con l’automobile
marca “Porsche Cayenne S” targata __________, a __________ l’8 aprile 2009,
alla velocità di 80 km/h ove esiste il limite di 50 km/h (velocità punibile 75 km/h), assumendosi in tal modo il rischio di cagionare serio
pericolo per la sicurezza altrui;
2. vie di
fatto,
per
avere, agendo in correità con ACCU 1, a __________ il 10 gennaio 2009,
sferrando calci e pugni, commesso vie di fatto contro CIVI 1 provocandogli
delle contusioni come precisato nel certificato medico del 15 aprile 2009
rilasciato dall’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti
nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reati previsti
dagli art. 90 cifra 2 LCStr e 126 cpv. 1 CPS;
perseguito
con decreto d’accusa del 17 agosto 2009 n. 3502/2009 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 40.--, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10
(art. 34 e 36 CPS).
2. Alla
multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si
rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art.
94 cpv. 3 CPP).
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
5. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.
2’250.-- (75 aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti
da questo Ministero pubblico il 27 agosto 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 75 (art. 36 CPS).
6. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
2. ACCU
1
1. infrazione
alla Legge federale sugli stranieri,
per avere
favorito il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________,
che ospitò nel proprio appartamento di __________ dal 27 luglio 2008 fino
all’1. marzo 2009, malgrado fosse sprovvista del relativo permesso di soggiorno
rilasciato dall’Ufficio degli stranieri e senza averne notificato la presenza a
quest’ultimo ufficio;
2. lesioni
semplici,
per
avere, a __________ l’1. marzo 2009, trascinandola con forza dal proprio
appartamento fino alla lavanderia, cagionato a __________ le lesioni poco gravi
descritte nei certificati medici del 4 marzo 2009 e del 5 marzo 2009
rilasciati dall’Ospedale Regionale di __________ rispettivamente dall’Ospedale
Regionale di __________;
3. vie di
fatto,
per avere,
agendo in correità con ACCU 2, a __________ il 10 gennaio 2009, sferrando
calci e pugni, commesso vie di fatto contro CIVI 1 provocandogli delle
contusioni come precisato nel certificato medico del 15 aprile 2009 rilasciato
dall’Ospedale Regionale di __________;
4. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, consumato a __________ il 21/22 febbraio
2009 circa grammi 1 di marijuana;
fatti avvenuti
a nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art.
115 cpv. 1 lett. b LStr, 123 cifra 1 cpv. 2 e 126 cpv. 1 CPS e 19a cifra 1 LStup,
richiamato l’art. 48a CPS;
perseguito
con decreto d’accusa del 17 agosto 2009 n. 3501/2009 del AINQ 1, , che propone
la condanna:
1. Al
lavoro di pubblica utilità di ore 240 (duecentoquaranta),
con l’avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel termine stabilito dall’autorità
d’esecuzione, verrà ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena
detentiva (art. 37 e 39 CPS).
2. Si
rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
4. Non
revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 16 mesi
(vCPS) decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il
4 settembre 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46
cpv. 2 CPS).
5. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 1. settembre 2009 dagli
accusati;
indetto il dibattimento 13 luglio 2010,
al quale hanno partecipato gli accusati, il difensore del signor ACCU 2 e la
parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa;
preso atto che la parte civile, dopo
discussione, ha deciso di ritirare la querela nei confronti di ACCU 2 e ACCU 1,
per cui per entrambi gli accusati è decaduto il reato di vie di fatto;
proseguito il dibattimento nei confronti di ACCU
2 per il capo di imputazione di grave violazione della norme della
circolazione, e nei confronti di ACCU 1 per i capi di imputazione di infrazione
alle Legge federale sugli stranieri, lesioni semplici e contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti;
proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore dell’accusato ACCU 2,
il quale osserva che il reato di grave infrazione alle norme della circolazione
non è contestato. Per quanto concerne la pena egli evidenzia come, essendo
decaduto il reato di vie di fatto, non sia più possibile comminare anche una
multa in aggiunta ad una pena pecuniaria da pagare. Egli chiede infine di
mantenere il beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente
condanna, poiché una sua revoca sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità
del reato commesso e pregiudizievole per il reinserimento del suo assistito;
sentito l’accusato ACCU 1, il quale
riconosce d’aver infranto la LStr. Per contro, egli rileva che le lesione
semplici non sono assolutamente provate, mentre ritiene che un qualche tiro di
canne non sia punibile. Egli chiede pertanto il proscioglimento da questi capi
d’imputazione, con una conseguente riduzione della pena, tenendo conto anche
della sua attuale situazione economica. Per non rischiare di perdere il posto
di lavoro egli preferisce revocare la sua disponibilità a svolgere un lavoro di
pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di:
1.1.1. Grave infrazione alle
norme della circolazione per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto
d’accusa n. 3502/2009 del 17 agosto 2009?
1.2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.3. L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4. Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75
aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 2’250.--
decretata nei suoi confronti il 27 agosto 2007 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
1.5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. E’ il
signor ACCU 1 autore colpevole di:
2.1.1. Infrazione alla Legge
federale sugli stranieri,
2.1.2. Lesioni semplici,
2.1.3. Contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti descritti
ai punti nri. 1, 2 e 4 del decreto d’accusa n. 3501/2009 del 17 agosto 2009?
2.2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.3. L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4. Può essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 16 mesi decretata nei suoi confronti il 4 settembre 2007
dalle Assise correzionali di __________, e, se sì, a quali condizioni?
2.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 34 segg., 42
segg., 48a, 126 cpv. 1, 123 cifra 1 CPS; 90 cifra 2 LCStr; 115 cpv. 1 lett. b
LStr; 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 2
autore
colpevole di:
grave
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per
Fatti
i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di
accusa n. 3502/2009 del 17 agosto 2009;
condanna 1. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr.
400.-- (quattrocento);
1.1. l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
Considerandi
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’250.--
(duemiladuecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote
giornaliere da fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il 27 agosto 2007, ma ne prolunga il periodo di
prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
dichiara 2.
autore
colpevole di:
1.
infrazione
alla Legge federale sugli stranieri, 115 cpv. 1 lett. b LStr,
2.
lesioni
semplici, 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
3.
contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,
per
i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti nri. 1, 2 e 4 del decreto
di accusa n. 3501/2009 del 17 agosto 2009;
condanna 2. ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.
2’400.-- (duemilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 800.--
(ottocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 16 mesi decretata nei suoi
confronti dalle Assise correzionali di __________ il 4 settembre 2007, ma
ne prolunga il periodo di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2 senza motivazione
scritta:
fr. 400.00 pena
pecuniaria
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 1, senza motivazione
scritta:
fr. 800.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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