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Decisione

10.2009.534

Rendere inservibili i dati registrati elettronicamente sul sito web di un'associazione, rendendolo inaccessibile per un cero periodo

10 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3707/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 1’950.-- (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote

da fr. 130.-- (centotrenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 800.--

(ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile,

CIVI 1, associazione internazionale della cultura, al competente foro per le

pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 10 settembre 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato, data

lettura del decreto d’accusa;

prospettata preliminarmente all’accusato la

seguente precisazione del decreto di accusa:

“per avere, a __________ o in

altre località imprecisate in Svizzera o in Italia, nel mese di dicembre 2007,

illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,

e meglio per avere servendosi

del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________,

rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008”;

preso atto dell’eccezione di incompetenza

territoriale delle autorità di perseguimento penale svizzere nonché l’assenza

di querela, presupposto imprescindibile del procedimento, sollevata dalla

difesa;

rinviata la decisione sulle questioni

preliminari nell’ambito della decisione di merito e accolta la richiesta della

difesa di procedere anche all’audizione testimoniale della madre dell’accusato;

proceduto all’interrogatorio dell’accusato e

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale, ha

chiesto il proscioglimento del suo assistito in quanto la querela è stata

sporta dal signor __________ personalmente e non dalla CIVI 1. Inoltre vi è un’incompetenza

territoriale a perseguire l’imputato in quanto egli ha sicuramente agito dall’Italia

e il risultato, cioè la cancellazione dal server dei dati, si è verificato pure

in Italia o quantomeno all’estero, non avendo la __________ (società provider

del server) sedi o server in Svizzera. Da un punto di vista materiale inoltre

il proscioglimento si impone poiché il prevenuto si è limitato a trasferire i

dati dal server al suo hard disk e non ha quindi effettuato nessuna delle

azioni esaustivamente elencate all’art. 144 bis CPS. In via subordinata egli ha

chiesto l’esenzione da ogni pena dell’accusato, in applicazione dell’art.

172ter CPS, dell’art. 52 e dell’art. 53 CPS;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di danneggiamento di dati per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d’accusa in questione, se del caso con la modifica

prospettata al dibattimento?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

144bis cifra 1 cpv. 1, 172ter CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

danneggiamento di dati, art.

144.

bis cifra 1 cpv. 1 CPS,

per avere, da una località

imprecisata in Italia, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso

inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,

e meglio per avere servendosi

del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________,

rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 7

(sette) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr.

910.

-- (novecentodieci);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 550.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 testi

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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