10.2009.534
Rendere inservibili i dati registrati elettronicamente sul sito web di un'associazione, rendendolo inaccessibile per un cero periodo
10 settembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.534
Data decisione, Autorità:
10.09.2010, PRPEN
Titolo:
Rendere inservibili i dati registrati elettronicamente sul sito web di un'associazione, rendendolo inaccessibile per un cero periodo
DANNEGGIAMENTO DI DATI
art. 144bis CPS
Incarto
n.
10.2009.534
3707/2009
Bellinzona
10
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di danneggiamento di dati,
per avere, a __________, nel
mese di dicembre 2007, illecitamente reso inservibili dati registrati
elettronicamente sul sito __________,
e meglio per avere servendosi
del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________,
rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;
fatti avvenuti nelle
summenzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144bis
cifra 1 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto
Fatti
2009 n. 3707/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 1’950.-- (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote
da fr. 130.-- (centotrenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 800.--
(ottocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile,
CIVI 1, associazione internazionale della cultura, al competente foro per le
pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 10 settembre 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa;
prospettata preliminarmente all’accusato la
seguente precisazione del decreto di accusa:
“per avere, a __________ o in
altre località imprecisate in Svizzera o in Italia, nel mese di dicembre 2007,
illecitamente reso inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,
e meglio per avere servendosi
del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________,
rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008”;
preso atto dell’eccezione di incompetenza
territoriale delle autorità di perseguimento penale svizzere nonché l’assenza
di querela, presupposto imprescindibile del procedimento, sollevata dalla
difesa;
rinviata la decisione sulle questioni
preliminari nell’ambito della decisione di merito e accolta la richiesta della
difesa di procedere anche all’audizione testimoniale della madre dell’accusato;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato e
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale, ha
chiesto il proscioglimento del suo assistito in quanto la querela è stata
sporta dal signor __________ personalmente e non dalla CIVI 1. Inoltre vi è un’incompetenza
territoriale a perseguire l’imputato in quanto egli ha sicuramente agito dall’Italia
e il risultato, cioè la cancellazione dal server dei dati, si è verificato pure
in Italia o quantomeno all’estero, non avendo la __________ (società provider
del server) sedi o server in Svizzera. Da un punto di vista materiale inoltre
il proscioglimento si impone poiché il prevenuto si è limitato a trasferire i
dati dal server al suo hard disk e non ha quindi effettuato nessuna delle
azioni esaustivamente elencate all’art. 144 bis CPS. In via subordinata egli ha
chiesto l’esenzione da ogni pena dell’accusato, in applicazione dell’art.
172ter CPS, dell’art. 52 e dell’art. 53 CPS;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di danneggiamento di dati per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa in questione, se del caso con la modifica
prospettata al dibattimento?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
144bis cifra 1 cpv. 1, 172ter CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento di dati, art.
144.
bis cifra 1 cpv. 1 CPS,
per avere, da una località
imprecisata in Italia, nel mese di dicembre 2007, illecitamente reso
inservibili dati registrati elettronicamente sul sito __________,
e meglio per avere servendosi
del proprio personal computer, oscurato il sito internet dell’CIVI 1 __________,
rendendolo inaccessibile sino alla fine del mese di gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 7
(sette) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr.
910.
-- (novecentodieci);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 550.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 testi
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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