Lexipedia

Decisione

10.2009.536

Senza essere autorizzato personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 6 grammi

20 luglio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3705/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

Ordina la confisca e la distruzione

di 2 buste dosi di eroina REP SAD 823/2009 Loc (art. 69 cpv. 2 CPS).

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2009

dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 buste dosi di eroina sequestrategli

dalla Polizia il 19 maggio 2010?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3705/2009 del 24 agosto

2009;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;

ordina la confisca e la distruzione

di 2 buste dosi di eroina sequestrategli dalla Polizia il 19 maggio 2009 - REP

SAD 823/2009 Loc (art. 69 CPS);

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione

scritta;

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster