10.2009.538
Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per aver coltivato, venduto, regalato e offerto canapa
19 maggio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.538
Data decisione, Autorità:
19.05.2010, PRPEN
Titolo:
Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per aver coltivato, venduto, regalato e offerto canapa
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.538
DA
3652/2009
Bellinzona
19
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
DI 1)
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1. a Semione nel periodo agosto
2006/28 febbraio 2007, senza essere autorizzato, coltivato complessivamente 145
piante di canapa con metodo indoor e 7 piante madri di canapa con metodo
outdoor destinate alla produzione di sostanza stupefacente (canapa) per un
raccolto pari, al minimo, a 2175 grammi di fiori secchi di canapa;
1.2. a Biasca ed in altre località non
meglio precisate, nel periodo autunno 2006/28 febbraio 2007,
venduto/regalato/offerto a tali __________, __________ e a __________ __________
ed altre persone rimaste sconosciute, un quantitativo complessivo di, al
minimo, grammi 350 di fiori secchi di canapa incassando in totale fr. 3'000.-;
2. contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere, a Semione ed in
altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/febbraio 2007,
senza essere autorizzato, ripetutamente consumato canapa proveniente dalle
coltivazioni di cui sub. 1.1. del presente decreto d’accusa;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli art. 19
cifra 1 e 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto
Fatti
2009 n. 3652/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.- (tremilatrecento), corrispondente
a 30 (trenta) aliquote da fr. 110.- (centodieci) da dedurre il carcere
preventivo sofferto di 5 giorni.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 800.-
(ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(otto) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla devoluzione allo Stato
dell'importo di fr. 3'000.- (tremila) a titolo di illecito profitto (art. 71
CP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.-.
5.
Ordina, previa crescita in giudicato del presente
decreto:
-
la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già
distrutte, rep. SAD 15/2007;
-
la confisca e la distruzione di 58,2 grammi lordi di canapa, rep. SAD 15.1/2007;
-
4.
lampade (rep. 8822/2007),
diversi sacchetti minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di
canapa, 3 buste Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di
canapa, 7 vasi,
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2010,
al quale sono comparsi il difensore e il Sostituto Procuratore pubblico;
rilevato che l’accusato è stato
autorizzato a non comparire;
data lettura del decreto d'accusa, sentito
un teste;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, fatta eccezione
per la contravvenzione che è prescritta;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dalla contravvenzione per intervenuta prescrizione e una
riduzione sostanziale della pena pecuniaria sospesa e della multa, in funzione
della necessità di riformulazione verso il basso dei quantitativi riportati nel
decreto di accusa sulla base di quanto ammesso dall’imputato nel verbale del 1
dicembre 2008 davanti al magistrato e da quanto risultato dall’odierna
testimonianza; chiede pure la verifica dell’importo delle spese giudiziarie,
non si oppone alla confisca e postula infine che l’importo da devolvere allo
Stato sia di al massimo fr. 600.-;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti
1.2
ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se e per quale importo deve
essere condannato al risarcimento dell’illecito profitto.
4.
Se deve essere ordinata la
confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di canapa già distrutte (rep.
SAD 15/2007) e la confisca e distruzione di di 58,2 grammi lordi di canapa (rep. SAD 15.1/2007) e di 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti
minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste
Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 71, 106,
109.
CP; 19 cifra 1, 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
contravvenzione ripetuta alla LF sugli stupefacenti.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti per avere senza essere autorizzato:
1.1
a Semione nel
periodo agosto 2006/28 febbraio 2007 coltivato complessivamente 75 piante di
canapa con metodo indoor e 7 piante madri di canapa con metodo outdoor
destinate alla produzione di sostanza stupefacente (canapa) per un raccolto
pari, al minimo, a 700 grammi di fiori secchi di canapa;
1.2
a Biasca ed in
altre località non meglio precisate, nel periodo autunno 2006/28 febbraio 2007,
venduto e regalato a __________ e regalato a altre persone rimaste sconosciute
un quantitativo complessivo di al minimo grammi 60 di fiori secchi di canapa
incassando in totale fr. 600.-.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.
2'200.- (duemiladuecento), già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni
5.
(cinque);
1.1
l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre)
anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5
(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'320.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
condanna ACCU 1 a devolvere allo Stato l’illecito profitto di fr. 600.- (seicento).
ordina alla crescita in giudicato
di questa sentenza la confisca di 75 piante di canapa e di 7 piante madri di
canapa già distrutte (rep. SAD 15/2007) e la confisca e distruzione di di 58,2 grammi lordi di canapa (rep. SAD 15.1/2007) e di 4 lampade (rep. 8822/2007), diversi sacchetti
minigrip, 1 scatola in cartone Sensi Seeds contenente semi di canapa, 3 buste
Power Production e 1 busta Power Plant contenenti semi di canapa, 7 vasi.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Polizia scientifica, Giubiasco
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 1'100.- spese giudiziarie
fr. 600.- risarcimento
dell’illecito profitto
fr. 20.- testi
fr. 2'420.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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