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Decisione

10.2009.541

Sottrarre un autoveicolo e guidare nonostante la revoca della licenza di condurre acquistare per il proprio consumo eroina ed hashish

2 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2449/2009 delAINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 9

(nove) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la

sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una

pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti

(art. 41 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 8 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 ottobre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 21 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, il quale

non contesta le imputazioni ma conferma che l’opposizione è stata fatta solo

per quanto concerne la pena, poiché ritiene che un lavoro di pubblica utilità

sia una pena più adeguata; dichiara di essere disposto ad effettuare tale

lavoro se il giudice dovesse condannarlo a questa pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

furto d’uso

1.2

guida nonostante la

revoca della licenza di condurre

1.3

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 37, 42 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto

d'uso, guida nonostante la revoca della licenza di condurre e contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2449/2009 del 28 maggio 2009;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 36 (trentasei) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della circolazione,

Camorino

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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