10.2009.541
Sottrarre un autoveicolo e guidare nonostante la revoca della licenza di condurre acquistare per il proprio consumo eroina ed hashish
2 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.541
Data decisione, Autorità:
02.10.2009, PRPEN
Titolo:
Sottrarre un autoveicolo e guidare nonostante la revoca della licenza di condurre
acquistare per il proprio consumo eroina ed hashish
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
FURTO D'USO
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.541
DA
2449/2009
Bellinzona
2
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per avere, a __________ il __________,
sottratto a scopo d’uso l’automobile marca “__________” targata TI __________,
di proprietà di __________;
2. guida nonostante la revoca
della licenza di condurre,
per avere circolato con
l’automobile menzionata al punto 1 sulla tratta __________ il __________,
nonostante la revoca della licenza di condurre per tempo indeterminato,
pronunciata nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa;
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, tra il __________ e __________, a __________ e __________,
acquistato per il proprio consumo complessivamente g 14 di eroina e g 2 di
hashish;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 94
cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr e 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 28 maggio
Fatti
2009 n. 2449/2009 delAINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 9
(nove) giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la
sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una
pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti
(art. 41 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 8 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 21 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non contesta le imputazioni ma conferma che l’opposizione è stata fatta solo
per quanto concerne la pena, poiché ritiene che un lavoro di pubblica utilità
sia una pena più adeguata; dichiara di essere disposto ad effettuare tale
lavoro se il giudice dovesse condannarlo a questa pena;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
furto d’uso
1.2
guida nonostante la
revoca della licenza di condurre
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 37, 42 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di furto
d'uso, guida nonostante la revoca della licenza di condurre e contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 2449/2009 del 28 maggio 2009;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 36 (trentasei) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della circolazione,
Camorino
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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