10.2009.543
Condanna per furto di poca entità, contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
30 settembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.543
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, PRPEN
Titolo:
Condanna per furto di poca entità, contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
CONSUMO DI STUPEFACENTI
CONTRAVVENZIONE ALLA LEGGE FEDERALE AVS
FURTO
art. 139 cf. 1 CPS
art. 172ter CPS
art. 19a LSTUP
art. 51 LTP
Incarto
n.
10.2009.543
DA
3799/2009
Bellinzona
30
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
j ACCU 1
DI 1)
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, a __________, nella
notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, agendo in correità con __________,
nell’intento di procacciarsi un indebito profitto, previo scasso delle vetrine
della gioielleria, sottratto al fine di appropriarsene a danno di __________ di
Via __________ a __________, gioielli ed orologi per un valore complessivo di
fr. 12'582,30, refurtiva non recuperata e parzialmente contestata;
2. danneggiamento,
per avere, a __________, nella
notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, agendo in correità con __________, al
fine di procedere così come al punto 1 del presente decreto d’accusa,
danneggiato due vetrine della gioielleria di proprietà di __________;
3. furto di poca entità,
per avere, a Langnau am Albis
il 30 aprile 2009, nell’intento di procacciarsi un indebito profitto,
sottratto al fine di appropriarsene a danno del negozio __________, no. 4
stecche di sigarette per un valore complessivo di fr. 254.00, refurtiva recuperata
e non contestata;
4. contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico,
per avere, in diverse località
nel periodo compreso tra il 16 aprile 2009 ed il 14 giugno 2009, sapendo che le
prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto
delle prestazioni di trasporto, nella fattispecie ai danni delle CIVI 1, per un
importo complessivo di fr. 3'009,80;
5. contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, a __________ nel
periodo compreso tra il 27 marzo 2009 ed il 14 agosto 2009, senza esservi
autorizzato, acquistato da persone non identificate almeno 200 grammi di eroina, corrispondente a circa 10 grammi a settimana, sostanza destinata al suo consumo
personale.
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 139
cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 139, richiamato l'art. 172ter CP, 51 LTP, 19 a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 28 agosto
Fatti
2009 n. 3799/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena unica di 90 giorni di
detenzione (art. 40 e seg. CP, 46 CP, 49 CP), da dedursi il carcere preventivo
sofferto di giorni 14, considerato che non sono adempiute le condizioni per la
sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una
pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti
(art. 41 CP), tenuto conto della revoca del beneficio della condizionale
concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote [di fr. 30.-] di cui al
Strafbefehl __________, decretata nei suoi confronti il 9.05.2009 dalla
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI
2.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3.
Al versamento alla parte
civile FFS dell'importo di fr. 3'009.80 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv.
1.
lett. b CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 settembre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente, il suo difensore e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dal reato di danneggiamento e che il furto di cui al punto 1
del decreto di accusa sia limitato solo ai 5 orologi e due anelli ammessi
dall’imputato; in via principale chiede, ritenuta pure la scemata
responsabilità che va riconosciuta all’accusato, una massiccia riduzione della
pena; qualora la pena fosse quella detentiva la stessa deve essere limitata a
47.
giorni; se invece fosse inflitta un’altra pena la stessa deve essere sospesa
condizionalmente;
viene sentito per ultimo l'accusato, il quale
dichiara di accettare la pena che gli verrà inflitta e di riconoscere di dovere
pagare alla CIVI 1 l’importo di fr. 3'009,80 a titolo di risarcimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
furto
1.2
danneggiamento
1.3
furto di poca entità
1.4
contravvenzione alla LF
sul trasporto pubblico
1.5
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale della pena di 30 aliquote di fr. 30.-
di cui al Strafbefehl __________ decretata nei suoi confronti il 9 maggio 2009
dalla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cpv. 2, 41, 42, 46,
47, 49, 139 cifra 1,172ter CP; 51 LTP, 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di
danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3799/2009 del 28
agosto 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di furto di
poca entità, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3799/2009 del 28 agosto 2009 e di furto per avere, a __________,
nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, nell’intento di procacciarsi un indebito
profitto, sottratto al fine di appropriarsene a danno di CIVI 2 di Via __________
a __________, gioielli e orologi per un valore complessivo di circa fr.
2'000.-, refurtiva non recuperata;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale della pena di 30 aliquote di fr. 30.- di cui al
Strafbefehl __________ decretata nei suoi confronti il 9 maggio 2009 dalla
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.
condanna ACCU 1,
come pena unica (art. 46 cpv. 1
CP),
1.
alla pena di 33 (trentatre)
giorni di detenzione, già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 47
(quarantasette);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
dà atto che nel decreto di accusa la
CIVI 2 è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di
corrispondente natura e che l’accusato non si è opposto al versamento alla CIVI
1.
dell’importo di fr. 3’009.80 a titolo di risarcimento.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di j ACCU 1
fr. 600.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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