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Decisione

10.2009.543

Condanna per furto di poca entità, contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

30 settembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3799/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena unica di 90 giorni di

detenzione (art. 40 e seg. CP, 46 CP, 49 CP), da dedursi il carcere preventivo

sofferto di giorni 14, considerato che non sono adempiute le condizioni per la

sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una

pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti

(art. 41 CP), tenuto conto della revoca del beneficio della condizionale

concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote [di fr. 30.-] di cui al

Strafbefehl __________, decretata nei suoi confronti il 9.05.2009 dalla

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

2.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

3.

Al versamento alla parte

civile FFS dell'importo di fr. 3'009.80 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv.

1.

lett. b CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 8 settembre 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 settembre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente, il suo difensore e l’interprete;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dal reato di danneggiamento e che il furto di cui al punto 1

del decreto di accusa sia limitato solo ai 5 orologi e due anelli ammessi

dall’imputato; in via principale chiede, ritenuta pure la scemata

responsabilità che va riconosciuta all’accusato, una massiccia riduzione della

pena; qualora la pena fosse quella detentiva la stessa deve essere limitata a

47.

giorni; se invece fosse inflitta un’altra pena la stessa deve essere sospesa

condizionalmente;

viene sentito per ultimo l'accusato, il quale

dichiara di accettare la pena che gli verrà inflitta e di riconoscere di dovere

pagare alla CIVI 1 l’importo di fr. 3'009,80 a titolo di risarcimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

furto

1.2

danneggiamento

1.3

furto di poca entità

1.4

contravvenzione alla LF

sul trasporto pubblico

1.5

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale della pena di 30 aliquote di fr. 30.-

di cui al Strafbefehl __________ decretata nei suoi confronti il 9 maggio 2009

dalla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cpv. 2, 41, 42, 46,

47, 49, 139 cifra 1,172ter CP; 51 LTP, 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di

danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3799/2009 del 28

agosto 2009.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto di

poca entità, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3799/2009 del 28 agosto 2009 e di furto per avere, a __________,

nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2009, nell’intento di procacciarsi un indebito

profitto, sottratto al fine di appropriarsene a danno di CIVI 2 di Via __________

a __________, gioielli e orologi per un valore complessivo di circa fr.

2'000.-, refurtiva non recuperata;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale della pena di 30 aliquote di fr. 30.- di cui al

Strafbefehl __________ decretata nei suoi confronti il 9 maggio 2009 dalla

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.

condanna ACCU 1,

come pena unica (art. 46 cpv. 1

CP),

1.

alla pena di 33 (trentatre)

giorni di detenzione, già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 47

(quarantasette);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che nel decreto di accusa la

CIVI 2 è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di

corrispondente natura e che l’accusato non si è opposto al versamento alla CIVI

1.

dell’importo di fr. 3’009.80 a titolo di risarcimento.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di j ACCU 1

fr. 600.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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