10.2009.544
Ripetuto furto e ricettazione
28 settembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.544
Data decisione, Autorità:
28.09.2009, PRPEN
Titolo:
Ripetuto furto e ricettazione
FURTO
RICETTAZIONE
art. 139 cf. 1 CPS
art. 160 let. 1 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.544
DA
3987/2009
Bellinzona
28
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DUF 1)
detenuta dal 21 agosto 2009
prevenuta colpevole di
1. ripetuto furto,
per avere, a scopo di indebito
profitto, ripetutamente sottratto al fine di appropriarsene, cose mobili altrui
nelle seguenti circostanze per un valore complessivo di fr. 1'459.40:
1.1.
il 21.8.2009 a Lugano ai danni del negozio CIVI 1 AG,
sottratto 3 reggiseni e due coulotte per un valore complessivo di fr.
513.80 (refurtiva ricuperata e restituita);
1.2.
il 21.8.2009 a Lugano ai danni della CIVI 2 SA, sottratto
due maglie marca “Lacoste”, 2 bottiglie di vino “Tignanello”, 2
bottiglie di vodka e 2 cinture per un valore complessivo di fr. 945.60
(refurtiva ricuperata e restituita);
2. ricettazione,
per
avere, nel maggio/giugno 2009 a Lugano, acquistato diversi oggetti a basso
prezzo da cittadini della Georgia non meglio identificati, sapendo o dovendo
presumere ottenuti da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, e meglio
per avere acquistato ad un terzo del reale valore:
- due
set di lenzuola del valore complessivo di fr. 480.- risultati essere stati
sottratti presso il negozio CIVI 3 di Lugano (ricuperati e restituiti);
- diversi
profumi per un valore complessivo di fr. 945.60 [recte fr. 462.-] risultati
essere stati sottratti presso la CIVI 2 SA di Lugano (ricuperati e restituiti);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139
cifra 1, 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 14
settembre 2009 n. 3987/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena detentiva di 40 (quaranta) giorni
(art. 40 e seg. CP), da dedurre il carcere
preventivo sofferto di giorni 25,
considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione
condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena
pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art.
41 CP).
Considerandi
2.
Si rinviano le parti civili
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
Alla revoca del beneficio
della condizionale concesso alle pene pecuniarie di fr. 1'350.- (45 aliquote da
fr. 30.-) e di fr. 300.- (10 aliquote da fr. 30.-), decretate nei suoi
confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 14 aprile 2009
rispettivamente dal Ministero pubblico di Lugano il 16 luglio 2009 (art. 46
cpv. 1 CP). con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, le stesse
saranno sostituire con una pena detentiva di giorni 45 rispettivamente giorni 8
(già dedotti 2 giorni di carcere preventivo) (art. 36 CP);
5.
Ordina la restituzione
all’accusata di 3 paia di occhiali da donna marca “Gucci”, “Marc Jacob” e “Ray
Ban”, 3 fermagli per capelli marca “Gucci e Chanel”, 6 confezioni di orecchini
in argento, una di orecchini d’oro “Chanel” ed una di orecchini “Chanel” color
rosso, 2 smalti per unghie “Dio e Mavala”, 2 profumi marca “Yves St. Laurent e
Dior”, una spilla in plastica a forma di cuore, 2 paia di scarpe da bambino
marca “Puma e Circo”, 1 paio di calze ed un vestitino per bambino entrambi
marca “Oiliy” ed 1 sacchetto in tela con scritta “El Volcano” (art. 69 o 70
CP).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 17 settembre 2009;
indetto il dibattimento 28 settembre 2009,
al quale è comparsa l’accusata personalmente, il suo difensore e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede una
congrua riduzione della pena e la non revoca della sospensione condizionale dei
due precedenti decreti di accusa; in caso di revoca chiede al riguardo un
lavoro di pubblica utilità;
in caso di pena unica chiede la
riduzione della pena con sospensione condizionale della pena restante;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
ripetuto furto
1.2
ricettazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 45
aliquote di fr. 30.- (fr. 1'350.-) e di 10 aliquote di fr. 30.- (fr. 300.-)
decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 aprile 2009 e il 16
luglio 2009.
4.
Se deve essere ordinata la
restituzione all’accusata di 3 paia di occhiali da donna marca “Gucci”, “Marc
Jacob” e “Ray Ban”, 3 fermagli per capelli marca “Gucci e Chanel”, 6 confezioni
di orecchini in argento, una di orecchini d’oro “Chanel” ed una di orecchini
“Chanel” color rosso, 2 smalti per unghie “Dio e Mavala”, 2 profumi marca “Yves
St. Laurent e Dior”, una spilla in plastica a forma di cuore, 2 paia di scarpe
da bambino marca “Puma e Circo”, 1 paio di calze ed un vestitino per bambino
entrambi marca “Oiliy” ed 1 sacchetto in tela con scritta “El Volcano”.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 40, 41, 46, 47, 49,
69, 139 cifra 1, 160 cpv. 1 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1 ACCU 1
autrice colpevole di ripetuto
furto e di ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3987/2009 del 14 settembre 2009.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie di 45 aliquote di fr.
30.
- (fr. 1'350.-) e di 10 aliquote di fr. 30.- (fr. 300.-) decretate nei suoi
confronti dal Ministero pubblico il 14 aprile 2009 e il 16 luglio 2009.
condanna ACCU 1
come pena unica (art. 46 cpv. 1
CP),
1.
alla pena detentiva di 39
(trentanove) giorni di detenzione, già dedotto il carcere preventivo sofferto
di giorni 41 (quarantuno);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
ordina la restituzione all’accusata
di 3 paia di occhiali da donna marca “Gucci”, “Marc Jacob” e “Ray Ban”, 3
fermagli per capelli marca “Gucci e Chanel”, 6 confezioni di orecchini in
argento, una di orecchini d’oro “Chanel” ed una di orecchini “Chanel” color
rosso, 2 smalti per unghie “Dio e Mavala”, 2 profumi marca “Yves St. Laurent e
Dior”, una spilla in plastica a forma di cuore, 2 paia di scarpe da bambino
marca “Puma e Circo”, 1 paio di calze ed un vestitino per bambino entrambi
marca “Oiliy” ed 1 sacchetto in tela con scritta “El Volcano”.
dà atto che nel decreto di accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese
di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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