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Decisione

10.2009.55

Permettere, in qualità di gerente di un locale notturno che la società gestrice dello stessa assuma una cittadina straniera, facilitando e aiutando il suo soggiorno illegale

29 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 4940/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008

dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 aprile 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione della teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito evidenziando come non vi sia alcuna prova che

la signora __________ sia stata assunta presso il locale in questione. Anzi in

base all’odierna deposizione della teste ritiene dimostrato il contrario. Ad

ogni modo il reato non è nemmeno adempito soggettivamente poiché il prevenuto

non sapeva né poteva sapere il quale veste era presente nel locale la citata

signora;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42. segg.

CPS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale

sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno

illegali), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4940/2008 del 15 dicembre 2008;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona (per conoscenza).

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 30.00 teste

fr. 430.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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