10.2009.55
Permettere, in qualità di gerente di un locale notturno che la società gestrice dello stessa assuma una cittadina straniera, facilitando e aiutando il suo soggiorno illegale
29 aprile 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.55
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, PRPEN
Titolo:
Permettere, in qualità di gerente di un locale notturno che la società gestrice dello stessa assuma una cittadina straniera, facilitando e aiutando il suo soggiorno illegale
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto
n.
10.2009.55
DA
4940/2008
Bellinzona
29
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli
stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali),
per avere, dal 1. febbraio 2008
al 26 marzo 2008, a __________, in correità con __________, ognuno con proprio
ruolo, in qualità di gerente del locale notturno __________ e proprietario
dello stabile nel quale il medesimo è ubicato, permettendo che la società __________,
alla quale egli aveva affidato la gestione di detto locale, e per essa __________,
assumesse presso il citato night club __________, cittadina dominicana,
facilitato ed aiutato il soggiorno illegale di una straniera;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 116
cpv. 1 lett. a LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre
Fatti
2008 n. 4940/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 aprile 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione della teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito evidenziando come non vi sia alcuna prova che
la signora __________ sia stata assunta presso il locale in questione. Anzi in
base all’odierna deposizione della teste ritiene dimostrato il contrario. Ad
ogni modo il reato non è nemmeno adempito soggettivamente poiché il prevenuto
non sapeva né poteva sapere il quale veste era presente nel locale la citata
signora;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42. segg.
CPS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale
sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno
illegali), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4940/2008 del 15 dicembre 2008;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona (per conoscenza).
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 30.00 teste
fr. 430.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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