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Decisione

10.2009.554

Picchiato una persona

21 maggio 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.- (tremila), corrispondente a 12

(dodici) aliquote da fr. 250.- (duecentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3.

CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2009;

indetto il dibattimento 21 maggio 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito e si oppone alle pretese della parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di

fr. 3'604.30.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni

semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3951/2009 del 14

settembre 2009.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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