10.2009.554
Picchiato una persona
21 maggio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.554
Data decisione, Autorità:
21.05.2010, PRPEN
Titolo:
Picchiato una persona
AGGRESSIONE
art. 123 cpv. 5 cf. 2 CPP-TI
Incarto
n.
10.2009.554
DA
3951/2009
Bellinzona
21
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 __________
DI 1 __________)
prevenuto colpevole di lesioni semplici
per avere, a __________ in
data 07 febbraio 2009, afferrato per i vestiti e trascinato fino all’ascensore
la convivente CIVI 1 colpendola al volto con un pugno, provocandole così le
lesioni attestate dai certificati medici 07.02.2009/09.2.2009 dell’Ospedale
Regionale di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123
cifra 2 cpv. 5 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 14
settembre 2009 n. 3951/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.- (tremila), corrispondente a 12
(dodici) aliquote da fr. 250.- (duecentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3.
CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2009;
indetto il dibattimento 21 maggio 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito e si oppone alle pretese della parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di
fr. 3'604.30.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni
semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3951/2009 del 14
settembre 2009.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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