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Decisione

10.2009.558

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena detentiva di 40

(quaranta) giorni, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 4 (quattro)

giorni, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione

condizonale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di

pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

3.

Ordina il sequestro e

trasmissione alla Sezione della circolazione della licenza di condurre CH nr. __________

sequestrata al denunciato __________ 2009;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 settembre 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 8 giugno 2010, al

quale sono comparsi il difensore, la parte civile e il patrocinatore della

parte civile mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6

aprile 2010, non è comparso;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il Procuratore pubblico, il quale

chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale - chiedendo la conferma del decreto di accusa - postula pure

il versamento alla parte civile dell’importo simbolico di fr. 1.- a titolo di

torto morale;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento per i reati di entrata illegale, soggiorno illegale e minaccia

e postula che il suo assistito venga condannato ad una pena pecuniaria sospesa

condizionalmente di 5 aliquote da fr. 10.- ciascuna in quanto non è possibile

irrorare una pena detentiva nell’evenienza concreta, poiché sarebbero date le

premesse per la sospensione condizionale della pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

entrata illegale

1.2

soggiorno illegale

1.3

minaccia

1.4

ripetuta violazione di

domicilio

1.5

abuso di impianti di

telecomunicazioni

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile che chiede il versamento di 1 franco simbolico per

torto morale;

4.

Se deve essere ordinata la

confisca e trasmissione alla Sezione della Circolazione della licenza di

condurre CH no __________equestrata al denunciato __________ 2009.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 40, 42, 47, 49,

179septies, 180, 186 CP; 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di

entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3910/2010 del

10.

settembre 2009.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di soggiorno

illegale per il periodo __________ 2009-__________ 2009, minaccia, violazione

di domicilio e abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3910/2009 del 10 settembre

2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 31

(trentun) giorni, già dedotto il carcere preventivo sofferto di 4 (quattro)

giorni.

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- .

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

ordina la confisca e trasmissione

alla Sezione della Circolazione della licenza di condurre CH no __________

sequestrata al denunciato __________ 2009.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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