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Decisione

10.2009.56

Provocare delle lesioni ad una persona utilizzando un travetto di legno

25 agosto 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 220/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.00

(trenta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 (sette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 26 gennaio 2009;

indetto il dibattimento in data 25 agosto

2009, al quale sono comparsi l’accusato, il suo difensore, avv. DI 1, nonché

(dopo la sua audizione quale testimone) la parte civile CIVI 1;

il Sostituto Procuratore

pubblico con lettera 30 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

presente inoltre l'interprete

dal tedesco, __________, generalità a verbale, la quale – resa edotta delle

conseguenze penali di una falsa traduzione nel senso dell'art. 307 CP – ha

promesso di adempiere fedelmente il suo compito;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

viene sentito il teste CIVI 1 generalità a

verbale, il quale viene avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione

nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e viene ammonito a dire la verità

previa lettura dell'art. 307 CP;

sentiti la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa;

viene data il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito e che siano assegnate ripetibili nella

misura, simbolica, di fr. 500.--. In via subordinata, nella denegata ipotesi di

condanna, postula una massiccia riduzione della pena e la considerazione

dell’attenuante della provocazione subita.

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni

semplici, per avere, a __________ il 1. febbraio 2007, intenzionalmente colpito

CIVI 1 ad una mano utilizzando un travetto di legno, provocandogli le lesioni

di cui al certificato medico 1. febbraio 2007 del servizio di Pronto Soccorso

dell’Ospedale regionale __________, agli atti?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese per ripetibili e se sì in quale misura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48 lett. b, 123 cifra

1.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3; come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici (art. 123 cifra 1 CP in rel. con l’art. 48 lett. b CP) per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 220/2009 del 22

gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

150.

-- (centocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per

complessivi fr. 300.-- (trecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

respinge la domanda volta al

riconoscimento di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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