10.2009.560
INCUSSO TIMORE ALLUDENDO AD UN'ARMA
22 gennaio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.560
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, PRPEN
Titolo:
INCUSSO TIMORE ALLUDENDO AD UN'ARMA
MINACCIA
art. 180 CPP-TI
Incarto
n.
10.2009.560
DA
1604/2008
Bellinzona
22
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Prisca Renella per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere, il 2.10.2006, a __________,
telefonando a __________ e riferendogli “..con il signor __________, visto
che so chi è, dove abita e come arrivare a casa sua, la cosa la metto a posto
io, ma alla mia maniera, e la sua pistola di merda gliela caccio su per il culo...”
con il chiaro intento che lo stesso avesse a riferirlo __________, cosa
effettivamente avvenuta, usato grave minaccia e incusso spavento a __________;
reato previsto dall'art. 180
CP;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 1604/2008 di
data 29 ottobre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
800..- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) anni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
richiamata la sentenza 7 aprile 2009 del
giudice Giovanni Celio, resa in contumacia su opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 30 ottobre 2008, mediante la quale ACCU 1 è
stato dichiarato autore colpevole di minaccia (art. 180 CP) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1604/2008 del 29
ottobre 2009 e condannato:
1.
alla pena pecuniaria di 10 (dieci)
aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 800.- (ottocento);
1.1
l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1
in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’istanza 16 settembre 2009 per
un nuovo giudizio;
proceduto ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4
CPP;
indetto il dibattimento il 22 gennaio
2010, al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5
novembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
richiamato l’art. 277 cpv. 5 CPP;
dichiara
avverte il condannato del diritto di
presentare contro la dichiarazione di contumacia, per il suo tramite,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni dal dibattimento.
Intimazione a:
ACCU 1, __________
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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