10.2009.561
Omesso di pagare gli alimenti per il figlio per complessivi fr. 14'589.90 per il periodo 01.01.2005 - 31.08.2009
10 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.561
Data decisione, Autorità:
10.06.2010, PRPEN
Titolo:
Omesso di pagare gli alimenti per il figlio per complessivi fr. 14'589.90 per il periodo 01.01.2005 - 31.08.2009
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPS
Incarto
n.
10.2009.561
DA
3807/2009
Bellinzona
10
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa
Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , divorziato
(difensore, DI 1,)
prevenuto colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per aver omesso, benchè ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare al figlio minorenne __________ (__________1998),
e per esso CIVI 1 che li anticipa al beneficiario, gli alimenti fissati con
sentenza di divorzio __________2005, così da essere in arretrato per
complessivi fr. 14'589.90 (già dedotti i versamenti effettuati) per il
periodo 01.01.2005 – 31.08.2009;
Fatti
avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto dall'art. 217
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 7 settembre
2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 5.
3.
Al versamento alla parte civile CIVI
1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1
lett. b CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;
indetto il dibattimento 10 giugno 2010,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
. Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di trascuranza
degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
3807/2009 del 7 settembre 2009.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione
della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del
Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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