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Decisione

10.2009.561

Omesso di pagare gli alimenti per il figlio per complessivi fr. 14'589.90 per il periodo 01.01.2005 - 31.08.2009

10 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ nel periodo indicato;

reato previsto dall'art. 217

CP;

perseguito con decreto d’accusa del 7 settembre

2009 n. 3807/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-;

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 5.

3.

Al versamento alla parte civile CIVI

1, dell'importo di fr. 14'589.90, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1

lett. b CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 23 settembre 2009;

indetto il dibattimento 10 giugno 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, l’interprete e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

. Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 14'589.90.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di trascuranza

degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

3807/2009 del 7 settembre 2009.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 120.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione

della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del

Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 400.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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