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Decisione

10.2009.565

Guida in stato di ubriachezza

17 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto

2009 n. 3719/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote

giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in

caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 10.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2009;

indetto il dibattimento 17 giugno 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a

suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91

cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3719/2009 del 31 agosto 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 600.-

(seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 1000.-

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della Circolazione,

Camorino,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 350.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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