10.2009.565
Guida in stato di ubriachezza
17 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.565
Data decisione, Autorità:
17.06.2010, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ubriachezza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.565
DA
3719/2009
Bellinzona
17
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Vera
Ferretti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto
l'autofurgone targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.07 - max. 1.58 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto
2009 n. 3719/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote
giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.-;
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in
caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 10.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2009;
indetto il dibattimento 17 giugno 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91
cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 3719/2009 del 31 agosto 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 600.-
(seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 1000.-
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della Circolazione,
Camorino,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 350.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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