10.2009.567
Guida senza licenza di condurre
18 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.567
Data decisione, Autorità:
18.06.2010, PRPEN
Titolo:
Guida senza licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.567
DA
4003/2009
Bellinzona
18
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Vera
Ferretti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca
per aver condotto l’autovettura
__________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 15.01.2009 per un periodo indeterminato;
Fatti
avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 4003/2009 di
data 21 settembre 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 10'800.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 800.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 8 (otto).
3.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico
il 23.03.2009 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art.
36.
CP).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr.
200.
-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 ottobre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 giugno 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ordinata la
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il 23 marzo 2009.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106
CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 4003/2009 del 21 settembre 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
4’500 (quattromilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2009.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 12600.00 pena
pecuniaria
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 12900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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