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Decisione

10.2009.567

Guida senza licenza di condurre

18 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 4003/2009 di

data 21 settembre 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 10'800.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 800.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 8 (otto).

3.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico

il 23.03.2009 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art.

36.

CP).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr.

200.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 3 ottobre 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 giugno 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 7 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinata la

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il 23 marzo 2009.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106

CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida senza

licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 4003/2009 del 21 settembre 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

4’500 (quattromilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 12'600.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2009.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 12600.00 pena

pecuniaria

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 12900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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