10.2009.568
Circolare alla velocità di 144 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h
10 giugno 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.568
Data decisione, Autorità:
10.06.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di 144 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.568
DA
3866/2009
Bellinzona
10
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa
Bagnaia in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione
per aver violato
gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Audi targata __________
alla velocità di 144 Km/h.
(dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio
radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
Fatti
avvenuti __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14
settembre 2009 n. 3866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 7.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 settembre 2009;
indetto il dibattimento 10 giugno 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 8 aprile 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione
grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa
n. 3866/2009 del 14 settembre 2009.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 100.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
della Circolazione, Camorino
Ufficio del
Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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