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Decisione

10.2009.571

Utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione ed incutere spaventeo alla moglie

9 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'050.00 (millecinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 70.00

(settanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.00

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 23 settembre 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 giugno 2010, al

quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore:

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede

l’assoluzione del proprio assistito da entrambi i capi d’accusa ed il

riconoscimento di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

1.1

abuso di impianti di

telecomunicazione,

1.2

minaccia,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa del 21.09.2009;

2.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere sospesa

condizionalmente e se sì, per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

5.

Devono essere assegnate

ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 179septies e

180.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dai reati di:

- abuso di impianti di

telecomunicazioni, ex art. 179septies CP,

- minaccia, ex art. 180

CP,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4067/2009 del 21 settembre 2009;

carica gli oneri processuali di

fr. 300.00 allo Stato;

assegna fr. 500.00 a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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