10.2009.571
Utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione ed incutere spaventeo alla moglie
9 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.571
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, PRPEN
Titolo:
Utilizzare abusivamente un impianto di telecomunicazione ed incutere spaventeo alla moglie
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
MINACCIA
art. 179septies CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2009.571
DA
4067/2009
Bellinzona
9
giugno 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. abuso di impianti di
telecomunicazioni
per avere, a __________
e in varie imprecisate località del Cantone Ticino, nel periodo dal mese di
novembre 2007 al mese di agosto 2009, per malizia o per celia, utilizzato abusivamente
un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare la moglie LESA 1,
inviandole diversi SMS, alcuni dei quali minacciosi, utilizzando l’utenza
telefonica __________, che sino al __________ 2009 era intestato alla moglie ma
di fatto in uso all’accusato;
2. minaccia
per avere, a __________ e in
non meglio precisate località del Cantone Ticino, in data __________ 2009 e __________
2009, incusso spavento e timore alla moglie LESA 1, inviandole 3 messaggi SMS
minacciosi, e meglio scrivendole, tra l’altro, “..mi fai vomitare! Su ciò
farò molta chiarezza e se è vero me la paghi”, “.. stai bene attenta a
cosa fai quando conosci gente: i paletti!”, “..poi non piangere se ne
paghi le dovute conseguenze qual esse siano”;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 179septies
e 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21
settembre 2009 n. 4067/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'050.00 (millecinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 70.00
(settanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.00
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00
(cento).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 23 settembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 giugno 2010, al
quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore:
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione del proprio assistito da entrambi i capi d’accusa ed il
riconoscimento di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
1.1
abuso di impianti di
telecomunicazione,
1.2
minaccia,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa del 21.09.2009;
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere sospesa
condizionalmente e se sì, per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
5.
Devono essere assegnate
ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 179septies e
180.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dai reati di:
- abuso di impianti di
telecomunicazioni, ex art. 179septies CP,
- minaccia, ex art. 180
CP,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4067/2009 del 21 settembre 2009;
carica gli oneri processuali di
fr. 300.00 allo Stato;
assegna fr. 500.00 a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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