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Decisione

10.2009.577

Senze essere autorizzato coltivato 3 piante di canapa, usufruire dei trasporti pubblici privi del necessario titolo di trasporto

27 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 19a

LS e 51 LTP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3955/2009 di

data 14 settembre 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1

(uno).

Considerandi

2.

Al

versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 719.80 a titolo di

risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie

di fr.

50.

-.

4.

Ordina la confisca di 3 piante di canapa, già oggetto di distruzione,

sequestrate

all'accusato in data __________ 2008, rep. SAD 1533.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 settembre 2009 dall'accusato, limitatamente

all’imputazione n. 2;

indetto il dibattimento 27 novembre 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 20 ottbre

2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

preso atto che con scritto 7 ottobre 2009 la

parte civile __________ ha ritirato la querela;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Sulla pena e sulle spese per il

reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 33, 106 CP; 19a LS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

decreta lo stralcio del procedimento

nei confronti di ACCU 1 per il reato di contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico di cui all’imputazione n. 2 del decreto di accusa n. 3955/2009 del 14

settembre 2009.

prende atto che ACCU 1

è autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3955/2009 del 14 settembre 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.-

(cento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

dà atto che nel decreto di accusa è

stata ordinata la confisca di 3 piante di canapa, già oggetto di distruzione,

sequestrate all’accusato in data __________ 2008 (rep. SAD 1533) e che contro

questo dispositivo non è stata fatta opposizione.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Ufficio reperti, Bellinzona

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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