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Decisione

10.2009.58

Perdere la padronanza di guida e condurre un'autovettura essendo in stato di grave ubriachezza (min. 2.04 e max. 2.51)

27 ottobre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida

uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminando la corsa

nell’adiacente scarpata;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra

1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr.,

art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio

2009 n. 296/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 4.12.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2009;

indetto il dibattimento 27 ottobre 2009,

al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, DI 1, Bellinzona; il

Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

la pena venga ridotta a 60 aliquote giornaliere e la multa a fr. 400.--;

inoltre che non sia revocato il beneficio della sospensione condizionale, se

del caso, dietro ammonimento formale;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine, per

aver condotto, a __________, l'autovettura __________ targata __________

essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.04 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo

reato?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione, per avere, a __________, circolando nello stato psico-fisico

surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo

conseguentemente di strada sulla sua destra terminando la corsa nell’adiacente

scarpata?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 4 dicembre

2006?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi

formale ammonimento?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1 in rel. con

gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2; 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3

cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 3. e 4.1.; negativamente al quesito posto sub 4; come segue

agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di infrazione alle norme della

circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 296/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 70

(settanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

4'200.-- (quattromiladuecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 600.— (seicento);

non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 4 dicembre

2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (4816),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1000.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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