10.2009.58
Perdere la padronanza di guida e condurre un'autovettura essendo in stato di grave ubriachezza (min. 2.04 e max. 2.51)
27 ottobre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.58
Data decisione, Autorità:
27.10.2009, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza di guida e condurre un'autovettura essendo in stato di grave ubriachezza (min. 2.04 e max. 2.51)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.58
DA
296/2009
Bellinzona
27
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.04 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato
nel 2006 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminando la corsa
nell’adiacente scarpata;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra
1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr.,
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
2009 n. 296/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 4.12.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2009;
indetto il dibattimento 27 ottobre 2009,
al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, DI 1, Bellinzona; il
Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
la pena venga ridotta a 60 aliquote giornaliere e la multa a fr. 400.--;
inoltre che non sia revocato il beneficio della sospensione condizionale, se
del caso, dietro ammonimento formale;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine, per
aver condotto, a __________, l'autovettura __________ targata __________
essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.04 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo
reato?
1.2
infrazione alle norme della
circolazione, per avere, a __________, circolando nello stato psico-fisico
surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo
conseguentemente di strada sulla sua destra terminando la corsa nell’adiacente
scarpata?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 4 dicembre
2006?
4.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi
formale ammonimento?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 in rel. con
gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2; 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3
cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2., 3. e 4.1.; negativamente al quesito posto sub 4; come segue
agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di infrazione alle norme della
circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 296/2009 del 26 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 70
(settanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
4'200.-- (quattromiladuecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per
complessivi fr. 600.— (seicento);
non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 4 dicembre
2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (4816),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1000.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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