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Decisione

10.2009.585

Omettere di prestare ai figli gli alimenti stabiliti per un totale di fr. CHF 68'660.-

29 settembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 3310/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-

(duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-

(trenta) - (art. 34 e seg. CP), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo

sofferto. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17

(diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al versamento alla parte civile

CIVI 1, dell’importo di fr. 68’660.- (seicentottantamilaseicentosessanta) a

titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-

(trecento).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 19 agosto 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 settembre 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato , non è comparso, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

deve essere l’accusato ritenuto

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti

indicati nel decreto di accusa del 4 agosto 2009?

2.

In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

Devono essere riconosciute pretese di diritto civile all’ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento?

4.

A chi vanno accollate le spese di giustizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 271 cpv 1; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3310/2009 del 4 agosto 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

90.

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), da dedursi 2 (due)

giorni di carcere preventivo sofferto, per un totale di fr. 2'700.-

(duemilasettecento);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 350.-

(trecentocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data

del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio della migrazione,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a

carico di ACCU 1

fr.

150.00

tassa di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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