10.2009.585
Omettere di prestare ai figli gli alimenti stabiliti per un totale di fr. CHF 68'660.-
29 settembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.585
Data decisione, Autorità:
29.09.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di prestare ai figli gli alimenti stabiliti per un totale di fr. CHF 68'660.-
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.585
DA
3310/2009
Bellinzona
29
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Natalie Cadlini per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento
per avere omesso, a __________,
nel periodo __________ 2001/__________ 2006, benché ne avesse avuto i mezzi per
farlo, di prestare ai figli __________ (1993) ed __________ (1994) e per loro
all'CIVI 1 che li anticipava agli aventi diritto, gli alimenti stabiliti dal
Pretore del Distretto di __________ con decisione __________2001, accumulando
arretrati per complessivi CHF 68'660.- (sessantottomilaseicentosessanta);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 217
cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto
Fatti
2009 n. 3310/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-
(duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-
(trenta) - (art. 34 e seg. CP), da dedursi 2 (due) giorni di carcere preventivo
sofferto. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17
(diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al versamento alla parte civile
CIVI 1, dell’importo di fr. 68’660.- (seicentottantamilaseicentosessanta) a
titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-
(trecento).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 19 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 settembre 2010,
al quale l'accusato, regolarmente citato , non è comparso, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
deve essere l’accusato ritenuto
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti
indicati nel decreto di accusa del 4 agosto 2009?
2.
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
Devono essere riconosciute pretese di diritto civile all’ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento?
4.
A chi vanno accollate le spese di giustizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 271 cpv 1; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3310/2009 del 4 agosto 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
90.
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), da dedursi 2 (due)
giorni di carcere preventivo sofferto, per un totale di fr. 2'700.-
(duemilasettecento);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.- (centocinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 350.-
(trecentocinquanta);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data
del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a
carico di ACCU 1
fr.
150.00
tassa di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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