10.2009.59
Infrazione alle norme della circolazione; guida in stato di inattitudine; inosservanza dei doveri in caso di inofrtunio
15 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.59
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, PRPEN
Titolo:
Infrazione alle norme della circolazione; guida in stato di inattitudine; inosservanza dei doveri in caso di inofrtunio
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.59/CEG
DA
270/2009
Bellinzona
15
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con la
MLaw Romina D’Antoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alle norme della
circolazione, guida in stato di inattitudine, inosservanza dei doveri in caso
d'infortunio;
fatti avvenuti il 28 settembre 2008 a __________;
reati previsti dagli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1,
Fatti
92 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 270/2009
di data 26 gennaio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.
3'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 12.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 gennaio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 settembre
2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore DI 1;
sentiti l’accusato, il teste __________
e la difesa, la quale propone un’adeguata riduzione della pena proposta
dall’accusa in considerazione delle circostanze attenuanti del sincero
pentimento e del risarcimento del danno, nonché del fatto che l’accusato è
incensurato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________ il 28.09.2008, condotto l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.04 - max. 1.87 grammi per mille)?
1.2
infrazione alle norme della
circolazione, per avere, a __________ il 28.09.2008, circolando nello stato
psico-fisico surriferito, negligentemente urtato da tergo l’autovettura Opel
targata __________ condotta da LESA 2, ferma sul piazzale del distributore di
benzina?
1.3
inosservanza dei doveri in caso
d'infortunio, per avere, a __________ il 28.09.2008, abbandonato il luogo
dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire
senza indugio la polizia?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Costatata l’adesione ai quesiti;
visti gli art. 48 d CP, 26
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 92 cpv.
1.
LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato
di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), infrazione alle norme della
circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr), inosservanza dei doveri in caso
d'infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr), per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 270/2009 del 26 gennaio 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere di fr. 90.--, per un totale di fr. 900-.-;
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
alla multa di fr. 1'200.--;
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 12 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
comunica che la condanna sarà
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. pena
pecuniaria
fr. 0.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 50.00 testi
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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