10.2009.594
Spingere contro un muro e schiacciarvi il viso contro, compiere vie di fatto
24 settembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.594
Data decisione, Autorità:
24.09.2010, PRPEN
Titolo:
Spingere contro un muro e schiacciarvi il viso contro, compiere vie di fatto
LESIONE SEMPLICE
art. 126 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.594
DA
3877/2009
Bellinzona
24
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lorenza
Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per
avere, in data __________ 2009, a __________, spingendolo contro un muro e
schiacciandogli il viso contro, compiuto vie di fatto nei confronti del minore
B.B. (__________);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 126
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10
settembre 2009 n. 3877/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1.Alla multa di fr. 600.- (seicento), con
l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6
(sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP);
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data __________ 2009;
indetto il dibattimento 24 settembre 2010,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
ACCU 1 deve essere ritenuto
colpevole per vie di fatto per i fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di
luogo indicate nel decreto d’accusa?
2.
ACCU 1 deve essere ritenuto
colpevole per vie di fatto per avere in data __________ __________ 2009
trattenuto con la forza il minorenne B.B. provocandogli i dolori di cui al
certificato medico agli atti?
3.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
4.
Chi paga tasse e spese di
giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1 autore
colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere in data __________
2009.
trattenuto con la forza il minorenne B.B. provocandogli i dolori di cui al
certificato medico agli atti;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.- con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento
la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 3 giorni (art. 106 cpv. 2
CP);
2.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.
150.
-;
comunica che
la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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