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Decisione

10.2009.595

Intenzionalmente commettere vie di fatto, danneggiare cose altrui, condurre un'autovettura in stato di ebrietà e intenzionalmente opposto alla prova del sangue

17 novembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr.

30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-

(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 17

(trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile al

competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di

fr. 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in

data __________ 2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

6.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 12 ottobre 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 novembre 2010,

al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore ed il

Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore pubblico, che ha

chiesto la conferma del proprio decreto d’accusa, con la derubrica del reato di

“danneggiamento” a “lieve danneggiamento”;

sentito il difensore il quale ha chiesto

il proscioglimento del proprioo assistito;

sentito da ultimo l'accusato, che

ribadisce di non avere guidato in stato di ebrietà e di essere dispiaciuto per

non avere dato seguito all’ordine di sottoporsi al controllo dell’alcol impartitogli

dalla Polizia;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

1.1

vie di fatto,

1.2

danneggiamento (tenuto conto

della derubrica chiesta dal Procuratore pubblico in danneggiamento di lieve

entità),

1.3

guida in stato di inattitudine,

1.4

elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa DA 4164/2009?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Dev’essere confermato il rinvio

della parte civile al competente foro civile?

5.

Dev’essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di

fr. 30.-, decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________

2009?

6.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 in correlazione con 172ter cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS, 91a cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dai reati di:

-

vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)

-

guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS)

descritti nel decreto d’accusa

DA 4164/2009;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

-

danneggiamento di lieve entità (art. 144 cpv. 1 CP in correlazione con l’art.

172ter cpv. 1 CP)

-

elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art.

91a cpv. 1 LCS)

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4164/2009 del 28 settembre 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

25.

(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di

fr. 750.00 (settecentocinquanta);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 500.00

(cinquecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.00.

carica allo Stato tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 150.00;

assegna alla difesa fr. 400.00 a titolo di ripetibili;

rinvia la parte civile al

competente foro;

non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-

(trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________

2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP);

comunica che la condanna (elusione di

provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida) sarà iscritta a casellario

giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 75.00 tassa

di giustizia

fr. 75.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa

di giustizia

fr. 75.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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