10.2009.595
Intenzionalmente commettere vie di fatto, danneggiare cose altrui, condurre un'autovettura in stato di ebrietà e intenzionalmente opposto alla prova del sangue
17 novembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.595
Data decisione, Autorità:
17.11.2010, PRPEN
Titolo:
Intenzionalmente commettere vie di fatto, danneggiare cose altrui, condurre un'autovettura in stato di ebrietà e intenzionalmente opposto alla prova del sangue
DANNEGGIAMENTO
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
VIE DI FATTO
art. 114 cpv. 1 CPS
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto
n.
10.2009.595
DA
4164/2009
Bellinzona
17
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difensore,. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto
per avere, in data 2009, a, presso l’esercizio pubblico osteria, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti
della ex moglie CIVI 1, e meglio spintonandola dapprima con le mani sul petto
verso la cucina, in seguito contro la macchina da caffè e dietro il bancone,
causandole lividi sul braccio e sulla schiena;
2. danneggiamento
per avere, nelle
medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, distrutto una cosa
altrui e meglio, per avere rotto diversi bicchieri posti sugli scaffali dietro
il bancone;
3. guida in stato di
inattitudine
per aver condotto
l'autovettura Peugeot 306 targata ____________________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi:
testimonianze della ex moglie e della cameriera, sua stessa ammissione circa le
bevande alcoliche sorbite, fetore etilico, ecc.);
4. elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
per essersi, a __________ negli
uffici della Polizia cantonale, in data __________ 2009, intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata
dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1, 144 cpv. 1 CP, 91 cpv. 1 seconda frase, 91a cpv. 1 LCStr; richiamati
gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 49 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 28
settembre 2009 n. 4164/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr.
30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 17
(trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile al
competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di
fr. 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in
data __________ 2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
6.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 12 ottobre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 novembre 2010,
al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore ed il
Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, che ha
chiesto la conferma del proprio decreto d’accusa, con la derubrica del reato di
“danneggiamento” a “lieve danneggiamento”;
sentito il difensore il quale ha chiesto
il proscioglimento del proprioo assistito;
sentito da ultimo l'accusato, che
ribadisce di non avere guidato in stato di ebrietà e di essere dispiaciuto per
non avere dato seguito all’ordine di sottoporsi al controllo dell’alcol impartitogli
dalla Polizia;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
1.1
vie di fatto,
1.2
danneggiamento (tenuto conto
della derubrica chiesta dal Procuratore pubblico in danneggiamento di lieve
entità),
1.3
guida in stato di inattitudine,
1.4
elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa DA 4164/2009?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Dev’essere confermato il rinvio
della parte civile al competente foro civile?
5.
Dev’essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di
fr. 30.-, decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________
2009?
6.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 in correlazione con 172ter cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS, 91a cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dai reati di:
-
vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)
-
guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS)
descritti nel decreto d’accusa
DA 4164/2009;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-
danneggiamento di lieve entità (art. 144 cpv. 1 CP in correlazione con l’art.
172ter cpv. 1 CP)
-
elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art.
91a cpv. 1 LCS)
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4164/2009 del 28 settembre 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
25.
(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di
fr. 750.00 (settecentocinquanta);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 500.00
(cinquecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.00.
carica allo Stato tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 150.00;
assegna alla difesa fr. 400.00 a titolo di ripetibili;
rinvia la parte civile al
competente foro;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-
(trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data __________
2009, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP);
comunica che la condanna (elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida) sarà iscritta a casellario
giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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