10.2009.596
Ingiuriare e minacciare una persona e danneggiarle il veicolo
8 settembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.596
Data decisione, Autorità:
08.09.2010, PRPEN
Titolo:
Ingiuriare e minacciare una persona e danneggiarle il veicolo
DANNEGGIAMENTO
INGIURIA
MINACCIA
art. 144 cpv. 1 CPP-TI
art. 177 CPP-TI
art. 180 CPP-TI
Incarto
n.
10.2009.596
DA
4159/2009
Bellinzona
8
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. minaccia
per avere, ad __________
il __________, incusso giustificato timore a CIVI 1 minacciandola con le parole
“ti tiro” mentre impugnava un bastone;
2. danneggiamento di
lieve entità
per avere, nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, danneggiato il veicolo targato
TI __________ di proprietà di CIVI 1, così come da fattura 14 dicembre 2007
della Carrozzeria __________, agli atti;
3. ingiuria
per avere, nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, offeso l’onore di CIVI 1
tacciandola di “disgraziata, bastarda”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 144
cpv. 1 in relazione con l’art. 172ter CP, 177 e 180 CP; richiamati gli artt. 42
e 49 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 28
settembre 2009 n. 4159/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
360.- (trecentosessanta), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 30.-
(trenta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civileCIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 settembre 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 8 settembre 2010,
al quale hanno preso parte l’accusata, accompagnata dal proprio difensore,
mentre la parte civile ed il Procuratore pubblico hanno informato che non
sarebbero stati presenti, quest’ultimo confermando la propria proposta di
condanna;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, ritenendo
Fatti
i fatti descritti dal decreto d’accusa non provati, chiede l’assoluzione della
propria assistita;
sentita da ultimo l'accusata, che si è
professata innocente;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusata autrice colpevole
di:
1.1. minaccia
1.2. danneggiamento di lieve entità
1.3. ingiuria
per i fatti descritti nel
menzionato decreto d’accusa del 28 settembre 2008?
Considerandi
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Deve essere confermato il
rinvio al foro civile per le pretese civili?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 144 cpv. 1, 172ter,
177.
e 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dai reati di:
-
danneggiamento, ex art. 144 cpv. 1 CP,
-
ingiuria, ex art. 177 CP,
-
minaccia, ex art. 180 CP,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4159/2009 del 28 settembre 2009;
carica allo Stato tasse e spese
giudiziarie;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di dello Stato,
fr. 130.00 tassa
di giustizia
fr. 80.00 spese
giudiziarie
fr. 210.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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