10.2009.6
Delibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del "secondo pilastro" maturato da un coniuge
9 luglio 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
10.2009.6
Data decisione, Autorità:
09.07.2009, ICCA
Titolo:
Delibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del "secondo pilastro" maturato da un coniuge
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 2 CPC-TI
art. 25 let. a LDIP
art. 65 LDIP
Incarto n.
10.2009.6
Lugano,
9 luglio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 1°
aprile 2009 presentata da
IS 1
relativa
alla sentenza del 18 dicembre 2008 con cui il Tribunale civile di Verbania ha
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto
a __________ l'11 ottobre 1986 con
CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 18 dicembre 2008 il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ l'11
ottobre 1986 da CO 1 (1964) e IS 1 (1968), cittadini italiani, omologando le
conclusioni comuni formulate dalle parti sugli effetti del divorzio. Nelle
stesse i coniugi si davano atto di nulla pretendere l'uno dall'altro; CO 1 si impegnava
inoltre a riconoscere alla moglie il 50% della prestazione d'uscita da lui
maturata per la durata del matrimonio presso il suo istituto di previdenza
professionale (la Fondazione LPP CO 2, __________), accettando che IS 1
riscuotesse direttamente la somma. Il Tribunale civile di Verbania ha dato atto
così “dell'impegno del CO 1 ad
acconsentire alla IS 1 di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la
liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito”. Tale sentenza è passata in giudicato il 15
maggio 2009.
B. Nel
frattempo, il 1° aprile 2009, IS 1 ha introdotto un'istanza di delibazione alla
Camera civile di appello, così sollecitata dal marito, che il 18 marzo 2009 si
era visto invitare dalla CO 3, rappresentante della Fondazione LPP CO 2 cui egli
si era rivolto per far riversare l'indennità all'ex moglie, affinché la
pattuizione omologata dal Tribunale civile di Verbania fosse riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera. Nella sua lettera la CO 3 precisava altresì
che per eseguire il trasferimento di capitale le sarebbe occorsa l'indicazione
precisa, da parte del giudice, della cifra da riversare con le istruzioni necessarie
sul modo di procedere. Esaminata l'istanza di delibazione, il presidente di
questa Camera ha fissato il 21 aprile 2009 ad IS 1 un termine di 30 giorni per
produrre un'attestazione del Tribunale di Verbania che certificasse il
passaggio in giudicato della sentenza (ovvero che la sentenza non fosse stata impugnata
con un rimedio giuridico ordinario o fosse definitiva), come pure una dichiarazione
in cui l'ex marito dichiarasse di non opporsi alla delibazione.
C. L'istante
ha ottemperato alla richiesta, inviando il 4 giugno 2009 un esemplare della
sentenza di divorzio munita dell'attestazione del passaggio in giudicato e una
dichiarazione del 4 maggio 2009 in cui CO 1 confermava di non opporsi alla delibazione.
Ciò rende superfluo indire un'udienza per il contraddittorio davanti a questa
Camera e permette di emanare il giudizio senza indugio.
Considerandi
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente
per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale
sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate
all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di
camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).
2.
L'art.
25.
LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta
in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato
in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata
con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste
alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri
termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv.
1.
lett. b LDIP). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimento di sentenze
manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare
citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del
diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto
d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché
tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto
(cpv. 2 lett. c).
3.
La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu
pronunciata” la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in
materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. Più delicata è la
questione relativa agli effetti del divorzio: mentre per quanto riguarda la
liquidazione del regime matrimoniale l'art. 58 cpv. 2 LDIP rinvia chiaramente
all'art. 65, per quel che è di altre conseguenze la situazione non è esplicita
(Bopp in: Basler Kommentar, IPRG,
2ª edizione, n. 7 ad art. 65).
In materia di previdenza professionale, ad ogni modo, la dottrina reputa che la
“competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu
pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il
domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP), senza escludere per
ciò soltanto le altre possibilità enunciate dall'art. 65 LDIP (Bopp, op. cit., n. 35 ad art. 65 LDIP).
4.
Non
applicabile agli effetti del divorzio è, per contro, la Convenzione sul
riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, conchiusa all'Aia il 1° giugno
1970.
(RS 0.211.212.3), la quale non concerne “i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione
di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario” (art. 1 cpv. 2). Tutt'al più può tornare
applicabile nella fattispecie, ove risulti più favorevole alla delibazione
rispetto agli art. 26 lett. a e 65 LDIP, la Convenzione tra la Svizzera e
l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie,
del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541). Sull'esigenza si tornerà, se mai, in
appresso.
5.
La
conseguenza del divorzio omologata dal Tribunale civile di Verbania concerne,
nel caso specifico, il riparto della prestazione d'uscita maturata da CO 1 in
costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale (Fondazione LPP CO 2). Al momento del divorzio entrambe le parti
erano domiciliate a __________, dove risiedono tuttora. La “competenza dei
tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata”
era quindi data (art. 26 lett. a LDIP), come sarebbe data – del resto – a norma dell'art.
65.
cpv. 1 LDIP, il quale prevede la competenza delle
autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei
coniugi. Per il resto, la sentenza da delibare è regolarmente passata in giudicato
il 15 maggio 2009, come attesta la stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale
sull'esemplare della sentenza prodotta dall'istante il 4 maggio 2009 a questa Camera.
6.
Ciò posto, rimane da verificare che
alla delibazione non ostino – per ipotesi (sopra,
consid. 2) – una manifesta incompatibilità con l'ordine
pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), il difetto di una regolare citazione in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), la violazione di principi fondamentali del diritto procedurale
svizzero come il diritto d'essere sentito (art. cpv. 2 lett. b LDIP), il
rispetto di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o
fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo
oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella
fattispecie, il che esime dall'analizzare i motivi che disciplinano la
delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933,
alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – qualora
la sentenza estera non possa essere delibata conformemente al diritto interno.
In definitiva soccorrono dunque i requisiti per riconoscere e dichiarare
esecutiva la sentenza con cui il Tribunale di Verbania ha dato atto “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS
1.
di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50%
del secondo pilastro spettante all'ex marito”.
7.
Gli
oneri dell'odierno giudizio andrebbero a carico dell'istante, non essendovi un
convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non si
deve trascurare tuttavia che nel caso specifico la delibazione della sentenza estera
non basta perché la Fondazione LPP CO 2 esegua il divisato trasferimento di capitale.
Come la CO 3 ha accennato nella lettera del 18 marzo 2009 a CO 1 (sopra, lett.
B), il giudice del divorzio deve comunicare agli istituti di previdenza
professionale non solo “le disposizioni
della sentenza passata in giudicato che li concernono”, ma anche “le indicazioni
necessarie al trasferimento della somma concordata” (art. 141 cpv. 2 CC). Ove si limiti a fissare le proporzioni
secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (come nella fattispecie), il
giudice del divorzio deve rimettere la causa d'ufficio,
non appena tale riparto abbia acquisito carattere definitivo, al giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142
cpv. 2 CC). Spetterà poi a quest'ultimo definire le somme da trasferire e
impartire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie sul modo di
procedere (SJ 129/2007 I 540 consid. 5.3.3 e 5.3.4). Qualora la sentenza di divorzio
sia pronunciata da un'autorità
estera, il “giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” procede egli medesimo al riconoscimento della
sentenza in via pregiudiziale (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Paquier/Paquier [curatori], Le
nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 219 in alto, nota 110 con rinvio
agli art. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione
di Lugano).
8.
Nel
Cantone Ticino il “giudice
competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LALPP,
RL 6.4.8.1). Avesse quest'ultimo proceduto alla delibazione in via pregiudiziale,
conformemente al diritto federale, all'istante non sarebbero derivati costi.
Non è il caso di prelevarne dunque in esito all'attuale giudizio. Si impone per
converso la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 142 cpv. 3 CC), unico abilitato a fissare la cifra esatta
da trasferire all'istante e a impartire alla Fondazione LPP CO 2 le indicazioni
necessarie sul modo di procedere.
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), il valore litigioso superando verosimilmente
la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (la metà
prestazione di fr. 24 561.45 evocata dalla CO 3 nella lettera del 18 marzo 2009 risale al
31.
dicembre 2005, mentre il divorzio è stato pronunciato il 18 dicembre 2008 ed
è passato in giudicato il 15 maggio 2009, allorché la prestazione di libero
passaggio accumulata da CO 1 raggiungeva almeno fr. 66 210.–).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo della sentenza emessa il 18 dicembre
2008 con cui il Tribunale civile di Verbania dà atto “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS 1 di chiedere al
datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50% del secondo
pilastro spettante all'ex marito” è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Il fascicolo
della causa è trasmesso d'ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
4. Intimazione:
– ;
–
.
Comunicazione
alla , .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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