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Decisione

10.2009.6

Delibazione di sentenza di divorzio italiana in merito al riparto del "secondo pilastro" maturato da un coniuge

9 luglio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 1°

aprile 2009 presentata da

IS 1

relativa

alla sentenza del 18 dicembre 2008 con cui il Tribunale civile di Verbania ha

pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto

a __________ l'11 ottobre 1986 con

CO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza

di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 18 dicembre 2008 il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la

cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ l'11

ottobre 1986 da CO 1 (1964) e IS 1 (1968), cittadini italiani, omologando le

conclusioni comuni formulate dalle parti sugli effetti del divorzio. Nelle

stesse i coniugi si davano atto di nulla pretendere l'uno dall'altro; CO 1 si impegnava

inoltre a riconoscere alla moglie il 50% della prestazione d'uscita da lui

maturata per la durata del matrimonio presso il suo istituto di previdenza

professionale (la Fondazione LPP CO 2, __________), accettando che IS 1

riscuotesse direttamente la somma. Il Tribunale civile di Verbania ha dato atto

così “dell'impegno del CO 1 ad

acconsentire alla IS 1 di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la

liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito”. Tale sentenza è passata in giudicato il 15

maggio 2009.

B. Nel

frattempo, il 1° aprile 2009, IS 1 ha introdotto un'istanza di delibazione alla

Camera civile di appello, così sollecitata dal marito, che il 18 marzo 2009 si

era visto invitare dalla CO 3, rappresentante della Fondazione LPP CO 2 cui egli

si era rivolto per far riversare l'indennità all'ex moglie, affinché la

pattuizione omologata dal Tribunale civile di Verbania fosse riconosciuta e

dichiarata esecutiva in Svizzera. Nella sua lettera la CO 3 precisava altresì

che per eseguire il trasferimento di capitale le sarebbe occorsa l'indicazione

precisa, da parte del giudice, della cifra da riversare con le istruzioni necessarie

sul modo di procedere. Esaminata l'istanza di delibazione, il presidente di

questa Camera ha fissato il 21 aprile 2009 ad IS 1 un termine di 30 giorni per

produrre un'attestazione del Tribunale di Verbania che certificasse il

passaggio in giudicato della sentenza (ovvero che la sentenza non fosse stata impugnata

con un rimedio giuridico ordinario o fosse definitiva), come pure una dichiarazione

in cui l'ex marito dichiarasse di non opporsi alla delibazione.

C. L'istante

ha ottemperato alla richiesta, inviando il 4 giugno 2009 un esemplare della

sentenza di divorzio munita dell'attestazione del passaggio in giudicato e una

dichiarazione del 4 maggio 2009 in cui CO 1 confermava di non opporsi alla delibazione.

Ciò rende superfluo indire un'udien­za per il contraddittorio davanti a questa

Camera e permette di emanare il giudizio senza indugio.

Considerandi

in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente

per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale

sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate

all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di

camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).

2.

L'art.

25.

LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta

in Svizzera se vi era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato

in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata

con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste

alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri

termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv.

1.

lett. b LDIP). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimen­to di sentenze

manifesta­mente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare

citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamen­tali del

diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto

d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché

tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto

(cpv. 2 lett. c).

3.

La “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu

pronunciata” la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in

materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. Più delicata è la

questione relativa agli effetti del divorzio: mentre per quanto riguarda la

liquidazione del regime matrimoniale l'art. 58 cpv. 2 LDIP rinvia chiaramente

all'art. 65, per quel che è di altre conseguenze la situazione non è esplicita

(Bopp in: Basler Kommentar, IPRG,

2ª edizione, n. 7 ad art. 65).

In materia di previdenza professionale, ad ogni modo, la dottrina reputa che la

“competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu

pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il

domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP), senza escludere per

ciò soltanto le altre possibilità enunciate dall'art. 65 LDIP (Bopp, op. cit., n. 35 ad art. 65 LDIP).

4.

Non

applicabile agli effetti del divorzio è, per contro, la Convenzione sul

riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, conchiusa all'Aia il 1° giugno

1970.

(RS 0.211.212.3), la quale non concerne “i provvedimenti o le condanne accessori pronunciati nella decisione

di divorzio o di separazione, segnatamente le condanne di ordine pecuniario” (art. 1 cpv. 2). Tutt'al più può tornare

applicabile nella fattispecie, ove risulti più favorevole alla delibazione

rispetto agli art. 26 lett. a e 65 LDIP, la Convenzione tra la Svizzera e

l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie,

del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541). Sull'esigenza si tornerà, se mai, in

appresso.

5.

La

conseguenza del divorzio omologata dal Tribunale civile di Verbania concerne,

nel caso specifico, il riparto della prestazione d'uscita maturata da CO 1 in

costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza

professionale (Fondazione LPP CO 2). Al momento del divorzio entrambe le parti

erano domiciliate a __________, dove risiedono tuttora. La “competenza dei

tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata”

era quindi data (art. 26 lett. a LDIP), come sarebbe data – del resto – a norma dell'art.

65.

cpv. 1 LDIP, il quale prevede la competenza delle

autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei

coniugi. Per il resto, la sentenza da delibare è regolarmente passata in giudicato

il 15 maggio 2009, come attesta la stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale

sull'esemplare della sentenza prodotta dall'istante il 4 maggio 2009 a questa Camera.

6.

Ciò posto, rimane da verificare che

alla delibazione non ostino – per ipotesi (sopra,

consid. 2) – una manifesta incompatibilità con l'ordine

pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), il difetto di una regolare citazione in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP), la violazione di principi fondamen­tali del diritto procedurale

svizzero come il diritto d'essere sentito (art. cpv. 2 lett. b LDIP), il

rispetto di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o

fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una cau­sa sul medesimo

oggetto (art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP). Ora, nulla di tutto ciò si ravvisa nella

fattispecie, il che esime dall'analizzare i motivi che disciplinano la

delibazione in virtù della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933,

alla quale si fa capo solo – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – qualora

la sentenza estera non possa essere delibata conforme­mente al diritto interno.

In definitiva soccorrono dunque i requisiti per riconoscere e dichiarare

esecutiva la sentenza con cui il Tribunale di Verbania ha dato atto “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS

1.

di chiedere al datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50%

del secondo pilastro spettante all'ex marito”.

7.

Gli

oneri dell'odierno giudizio andrebbero a carico dell'istante, non essendovi un

convenuto “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non si

deve trascurare tuttavia che nel caso specifico la delibazione della sentenza estera

non basta perché la Fondazione LPP CO 2 esegua il divisato trasferimento di capitale.

Come la CO 3 ha accennato nella lettera del 18 marzo 2009 a CO 1 (sopra, lett.

B), il giudice del divorzio deve comunicare agli istituti di previdenza

professionale non solo “le disposizioni

della sentenza passata in giudicato che li concernono”, ma anche “le indicazioni

necessarie al trasferimento della somma concordata” (art. 141 cpv. 2 CC). Ove si limiti a fissare le proporzioni

secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (come nella fattispecie), il

giudice del divorzio deve rimettere la causa d'ufficio,

non appena tale riparto abbia acquisito carattere definitivo, al giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142

cpv. 2 CC). Spetterà poi a quest'ultimo definire le somme da trasferire e

impartire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie sul modo di

procedere (SJ 129/2007 I 540 consid. 5.3.3 e 5.3.4). Qualora la sentenza di divorzio

sia pronunciata da un'autorità

estera, il “giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” procede egli medesimo al riconoscimento della

sentenza in via pregiudiziale (Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Paquier/Paquier [curatori], Le

nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 219 in alto, nota 110 con rinvio

agli art. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione

di Lugano).

8.

Nel

Cantone Ticino il “giudice

competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LALPP,

RL 6.4.8.1). Avesse quest'ultimo proceduto alla delibazione in via pregiudiziale,

conformemente al diritto federale, all'istante non sarebbero derivati costi.

Non è il caso di prelevarne dunque in esito all'attuale giudizio. Si impone per

converso la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 142 cpv. 3 CC), unico abilitato a fissare la cifra esatta

da trasferire all'istante e a impartire alla Fondazione LPP CO 2 le indicazioni

necessarie sul modo di procedere.

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento

e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF), il valore litigioso superando verosimilmente

la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (la metà

prestazione di fr. 24 561.45 evocata dalla CO 3 nella lettera del 18 marzo 2009 risale al

31.

dicembre 2005, mentre il divorzio è stato pronunciato il 18 dicembre 2008 ed

è passato in giudicato il 15 maggio 2009, allorché la prestazione di libero

passaggio accumulata da CO 1 raggiungeva almeno fr. 66 210.–).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta, nel senso che il dispositivo della sentenza emessa il 18 dicembre

2008 con cui il Tribunale civile di Verbania dà atto “dell'impegno del CO 1 ad acconsentire alla IS 1 di chiedere al

datore di lavoro Fondazione LPP CO 2 la liquidazione del 50% del secondo

pilastro spettante all'ex marito” è riconosciuto e dichiarato esecutivo.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Il fascicolo

della causa è trasmesso d'ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

4. Intimazione:

– ;

.

Comunicazione

alla , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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