10.2009.604
Omettere di trattenere l'imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati e omesso di riversare alla competente Autoriâ
11 ottobre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.604
Data decisione, Autorità:
11.10.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di trattenere l'imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati e omesso di riversare alla competente Autoriâ
INFRAZIONE ALLA LEGGE TRIBUTARIA CANTONALE
art. 270 LT
Incarto
n.
10.2009.604
DA
3933/2009
Bellinzona
11
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta
alla fonte
per avere, nel 1996, a __________, in qualità di datore di lavoro, in quanto amministratrice unica della __________,
__________, ed in tale veste tenuta a trattenere l’imposta alla fonte sugli
stipendi dei dipendenti non domiciliati, omesso di riversare CIVI 1, ,
l'importo di frs. 18'166.20, dedotto dagli stipendi dei suddetti dipendenti,
conformemente a quanto previsto dalla risoluzione __________1997 del citato
ufficio, impiegando tale somma a profitto proprio e di terzi;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 270
Legge Tributaria; richiamato l’art. art. 42 cpv. 1 CP, art. 47 CP per il lungo
tempo trascorso;
perseguita con decreto d’accusa del 14
settembre 2009 n. 3933/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.-
(trenta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
Pena interamente aggiuntiva
alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali
di Lugano il __________2003.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile
CIVI 1, , dell’importo di fr. 18'166.20 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv.
1.
lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 13 ottobre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 ottobre 2010,
al quale l'accusata, regolarmente citata, non è comparsa, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusata autrice colpevole
di appropriazione indebita di imposte alla fonte?
2.
In caso di risposta affermativa
quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Dev’essere confermata la
condanna al versamento del risarcimento alla parte civile?
5.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
visti gli artt. 270 LT; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
appropriazione indebita d'imposta alla fonte, ex art. 270 LT, per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3933/2009
del 14 settembre 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
8.
(otto) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 240.-
(duecentoquaranta);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
§§ pena interamente
aggiuntiva alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise
correzionali di Lugano il __________2003;
2.
al versamento alla parte
civile CIVI 1, , dell’importo di fr. 18'166.20 a titolo di risarcimento (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPPT);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avverte le parti del diritto di presentare,
per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e
revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione
di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data
del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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