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Decisione

10.2009.604

Omettere di trattenere l'imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati e omesso di riversare alla competente Autoriâ

11 ottobre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.-

(trenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

Pena interamente aggiuntiva

alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali

di Lugano il __________2003.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile

CIVI 1, , dell’importo di fr. 18'166.20 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv.

1.

lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 13 ottobre 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 11 ottobre 2010,

al quale l'accusata, regolarmente citata, non è comparsa, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusata autrice colpevole

di appropriazione indebita di imposte alla fonte?

2.

In caso di risposta affermativa

quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Dev’essere confermata la

condanna al versamento del risarcimento alla parte civile?

5.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

visti gli artt. 270 LT; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

appropriazione indebita d'imposta alla fonte, ex art. 270 LT, per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3933/2009

del 14 settembre 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

8.

(otto) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 240.-

(duecentoquaranta);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

§§ pena interamente

aggiuntiva alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise

correzionali di Lugano il __________2003;

2.

al versamento alla parte

civile CIVI 1, , dell’importo di fr. 18'166.20 a titolo di risarcimento (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPPT);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte le parti del diritto di presentare,

per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e

revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione

di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data

del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio della migrazione,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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