10.2009.605
Contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
17 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.605
Data decisione, Autorità:
17.11.2010, PRPEN
Titolo:
Contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
LOTTERIE E SCOMMESSE PROFESSIONALMENTE ORGANIZZATE
art. 42 LLS
Incarto
n.
10.2009.605
DA
4106/2009
Bellinzona
17
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente
le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
per avere, a __________, da
data imprecisata del 2006, ma perlomeno dal mese di ottobre 2007, sino al __________
2009, ovvero per circa 1 anno e ½, gestendo all’interno dell’esercizio pubblico
__________ apparecchiature elettroniche collegate alla rete internet e per
rilasciare agli avventori le ricevute sulle scommesse online relative ad eventi
sportivi, nonché materiale destinato allo svolgimento di partite di poker “__________”,
agendo pertanto per professione, concluso, negoziato e/o fornito l’occasione di
concludere scommesse proibite, traendo un guadagno pari al 10% delle giocate
complessive, ovvero almeno fr. 15'000.-.
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 42 LLS
combinato con l’art. 33 LLS;
richiamato l’art. 333 cpv. 3
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22
settembre 2009 n. 4106/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 3'000.-
(tremila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art.
106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Alla devoluzione quale
risarcimento a favore dello Stato dell'importo di fr. 15'000.- (quindicimila),
somma costitutiva di illecito profitto (art. 71 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
Ordina la confisca degli
oggetti sequestrati al denunciato il __________ marzo 2009 (art. 69 CP).
5.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 settembre 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 novembre 2010,
al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre
il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo
la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
chiede il proscioglimento del proprio assistito, subordinatamente una riduzione
della pena proposta dal Procuratore pubblico;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse
professionalmente organizzate?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
Dev’essere riconosciuto un
risarcimento da devolvere allo Stato e se sì di quale importo?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
5.
Dev’essere ordinata la confisca
e la distruzione del materiale sequestrato?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 LLS; 71 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse
professionalmente organizzate (art. 42 LLS) per avere, a __________, da data
imprecisata del 2006, ma perlomeno dal mese di ottobre 2007, sino al __________
marzo 2009, ovvero per circa 1 anno e ½, gestendo all’interno dell’esercizio
pubblico Tie Break apparecchiature elettroniche collegate alla rete internet e
per rilasciare agli avventori le ricevute sulle scommesse online relative ad
eventi sportivi, agendo pertanto per professione, concluso, negoziato e/o
fornito l’occasione di concludere scommesse proibite, traendo un guadagno pari
al 10% delle giocate complessive, di almeno fr. 6’000.-;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento).
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
revoca la confisca degli oggetti
sequestrati 1-9, come da elenco del 31.03.2009 della Polizia cantonale;
ordina la confisca dell’oggetto n.
10.
(fogli A4, 10 tessere per iscrizione ad un sito di scommesse);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Ufficio della migrazione,
Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr. 150.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 1'800.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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