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Decisione

10.2009.605

Contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

17 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 3'000.-

(tremila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art.

106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Alla devoluzione quale

risarcimento a favore dello Stato dell'importo di fr. 15'000.- (quindicimila),

somma costitutiva di illecito profitto (art. 71 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.

Ordina la confisca degli

oggetti sequestrati al denunciato il __________ marzo 2009 (art. 69 CP).

5.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 settembre 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 novembre 2010,

al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre

il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo

la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

chiede il proscioglimento del proprio assistito, subordinatamente una riduzione

della pena proposta dal Procuratore pubblico;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse

professionalmente organizzate?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

Dev’essere riconosciuto un

risarcimento da devolvere allo Stato e se sì di quale importo?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

5.

Dev’essere ordinata la confisca

e la distruzione del materiale sequestrato?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 LLS; 71 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse

professionalmente organizzate (art. 42 LLS) per avere, a __________, da data

imprecisata del 2006, ma perlomeno dal mese di ottobre 2007, sino al __________

marzo 2009, ovvero per circa 1 anno e ½, gestendo all’interno dell’esercizio

pubblico Tie Break apparecchiature elettroniche collegate alla rete internet e

per rilasciare agli avventori le ricevute sulle scommesse online relative ad

eventi sportivi, agendo pertanto per professione, concluso, negoziato e/o

fornito l’occasione di concludere scommesse proibite, traendo un guadagno pari

al 10% delle giocate complessive, di almeno fr. 6’000.-;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento).

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

revoca la confisca degli oggetti

sequestrati 1-9, come da elenco del 31.03.2009 della Polizia cantonale;

ordina la confisca dell’oggetto n.

10.

(fogli A4, 10 tessere per iscrizione ad un sito di scommesse);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Ufficio della migrazione,

Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.- multa

fr. 150.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 1'800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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