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Decisione

10.2009.617

Entrare e soggiorno illegale in Svizzera, svolgere un'attività lucrativa senza autorizzazione, esercitare illgalmente la prostituzione

28 gennaio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 4668/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'250.-

(duemiladuecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote da

fr. 30.- (trenta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 34 (trentaquattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 30 ottobre 2009;

indetto il dibattimento 28 gennaio 2010,

al quale è comparso unicamente il difensore e l'accusata, regolarmente citata a

mezzo raccomandata del 15 gennaio 2010, non è comparsa, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stranieri

1.2

ripetuto esercizio della

prostituzione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 199

CP; 115 cpv. 1 lett. a, b, c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale, soggiorno illegale,

attività lucrativa senza autorizzazione) e esercizio illecito della

prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 4668/2009 del 28 ottobre 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di

fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 34 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.- multa

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 1400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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