10.2009.617
Entrare e soggiorno illegale in Svizzera, svolgere un'attività lucrativa senza autorizzazione, esercitare illgalmente la prostituzione
28 gennaio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.617
Data decisione, Autorità:
28.01.2010, PRPEN
Titolo:
Entrare e soggiorno illegale in Svizzera, svolgere un'attività lucrativa senza autorizzazione, esercitare illgalmente la prostituzione
ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 199 CPS
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarto
n.
10.2009.617
DA
4668/2009
Bellinzona
28
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1,),
Prevenuta colpevole di 1. infrazione alla
LF sugli stranieri (prec. LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri),
per avere, ad __________, __________,
__________, __________, __________ e altre località del Cantone, nei periodi dal
19.6 all’11.7.__________, dal 12 al 25.7.__________, dal 23.10 al 2.11.__________,
dal 20.7. al 2.8.__________, dal 16 al 24.9.__________, dal 24.9. al 9.10.__________,
come pure per circa quindici giorni nel corso del mese di marzo __________ e
successivamente dal 5.5. al 28.10.__________ giorno del controllo, entrando
ripetutamente in Svizzera con l’intenzione di esercitare attività lucrativa
come poi avvenuto, rispettivamente soggiornandovi senza annunciarsi alla
competente Autorità di Polizia degli stranieri e dal 26.11.__________ sapendo
di essere oggetto del provvedimento di “Divieto d’Entrata” a lei regolarmente
intimato, ripetutamente violato le prescrizioni in materia di entrata,
soggiorno e svolgimento di attività lucrativa in Svizzera;
2. ripetuto esercizio illecito
della prostituzione,
per avere, nelle sopraccitate
circostanze, dedicandosi al meretricio, ripetutamente infranto le prescrizioni
cantonali concernenti le modalità d’esercizio della prostituzione;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e luogo; reati previsti dagli art. 115 cpv. 1
lett. a), b), c) (prec. art. 23 cpv. 1 LDDS) e 199 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 28 ottobre
Fatti
2009 n. 4668/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'250.-
(duemiladuecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote da
fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 34 (trentaquattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 30 ottobre 2009;
indetto il dibattimento 28 gennaio 2010,
al quale è comparso unicamente il difensore e l'accusata, regolarmente citata a
mezzo raccomandata del 15 gennaio 2010, non è comparsa, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stranieri
1.2
ripetuto esercizio della
prostituzione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 199
CP; 115 cpv. 1 lett. a, b, c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale, soggiorno illegale,
attività lucrativa senza autorizzazione) e esercizio illecito della
prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 4668/2009 del 28 ottobre 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 34 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.- multa
fr. 200.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 1400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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