10.2009.621
Scrivere su una porta in vetro con della pittura spray; telefonare ripetutamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, inviando all'interlocutore parimenti svariati SMS, tacciandolo di "pirla" "sc
15 settembre 2010Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.621
Data decisione, Autorità:
15.09.2010, PRPEN
Titolo:
Scrivere su una porta in vetro con della pittura spray; telefonare ripetutamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, inviando all'interlocutore parimenti svariati SMS, tacciandolo di "pirla" "schtüpit" "troglodita" e minacciandolo con la promessa di fargliela pagare
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
DANNEGGIAMENTO
INGIURIA
MINACCIA
REATO DI POCA ENTITÀ
CPS
art. 144 CPS
art. 172ter CPS
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2009.621
DA
4570/2009
Bellinzona
15
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento di lieve entità,
per avere, a __________,
il 23 agosto 2009, il 5 e il 19 settembre 2009, intenzionalmente danneggiato
e/o deteriorato la porta in vetro del corridoio del palazzo comunale, e meglio
per aver scritto con della pittura spray frasi del cui contenuto si rimanda
alla documentazione fotografica agli atti;
2. abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, a __________ e
in altre non precisate località, nel periodo tra il 3 maggio 2009 e il 3
agosto 2009, per celia o per malizia, ripetutamente utilizzato abusivamente un
impianto di telecomunicazione, per inquietare e importunare LESA 1 (utenza __________),
e meglio per averlo chiamato (o tentato di farlo) a qualsiasi ora del giorno e
della notte inviandogli parimenti molteplici messaggi SMS;
3. ingiuria,
per avere, nelle stesse
circostanze di cui sub 2, offeso l’onore di LESA 1, tacciandolo di “pirla”,
“schtüpit”, “troglodita”, ecc.;
4. minaccia,
per avere, nelle stesse
circostanze di cui sub 2, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo con
le frasi “pagherete caro questo ginchetto…promesso”, “giochetto, scusami,
neonato”, “7 anni…avete giocato con un bambino di 7 anni…ed è mio
figlio…pagherete”, ecc.;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144,
richiamato l’art. 172ter, 179septies, 177 e 180 CPS, richiamato l’art. 42 cpv.
1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre
2009 n. 4570/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (trenta) –
(art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 14 (quattordici) giorni (art. 106
cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile
Municipio del Comune di CIVI 1 al competente foro per eventuali ulteriori
pretese di natura civile (art. 94 cpv. 2 CPP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. Non revoca il beneficio
della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote
giornaliere di fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico in data 1. settembre 2008 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2
CPS).
6. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 settembre 2010,
al quale han partecipato l’accusato, mentre la parte civile ha rinunciato a
presenziare, così come il Sostituto Procuratore Pubblico il quale ha postulato
la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ha chiesto
che il giudice nella commisurazione della pena prenda atto dell’effettiva
scarsa gravità dei fatti, del contesto in cui egli ha agito e della sua
situazione economica alquanto difficile. A titolo abbondanziale egli si è
chiesto se quanto prospettato al punto 1 del decreto rappresenti effettivamente
un danneggiamento e se nel contesto in cui sono state proferite le minacce esse
siano effettivamente caratterizzabili come tali dal punto di vista penale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Danneggiamento di lieve
entità,
1.2. Abuso
di impianti di telecomunicazioni,
1.3. Ingiuria,
1.4. Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.
1’800.-- decretata nei suoi confronti il 1. settembre 2008 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile
Comune di CIVI 1 con istanza del 30 giugno 2010, oppure deve esservi rinvio al
competente foro civile?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
144, 172ter, 177, 179septies, 180 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. danneggiamento di lieve
entità, art. 144 cpv. 1 CPS e 172ter CPS,
Considerandi
2.
abuso di impianti di
telecomunicazioni, art. 179septies CPS
3.
ingiuria, art. 177 CP,
4.
minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4570/2009 del 26 ottobre
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.--
(milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.--
(trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
il 1. settembre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile Comune di CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per il
giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo
Dispositivo
dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster