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Decisione

10.2009.621

Scrivere su una porta in vetro con della pittura spray; telefonare ripetutamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, inviando all'interlocutore parimenti svariati SMS, tacciandolo di "pirla" "sc

15 settembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.

1’800.-- decretata nei suoi confronti il 1. settembre 2008 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile

Comune di CIVI 1 con istanza del 30 giugno 2010, oppure deve esservi rinvio al

competente foro civile?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

144, 172ter, 177, 179septies, 180 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. danneggiamento di lieve

entità, art. 144 cpv. 1 CPS e 172ter CPS,

Considerandi

2.

abuso di impianti di

telecomunicazioni, art. 179septies CPS

3.

ingiuria, art. 177 CP,

4.

minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4570/2009 del 26 ottobre

2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1’800.--

(milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.--

(trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 1. settembre 2008, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile Comune di CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per il

giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo

Dispositivo

dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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