10.2009.622
Prendere parte ad una rissa, colpendo una delle contendenti alla testa con un tubolare di alluminio, provocandole diverse contusioni al viso, e mordendo un dito ad un'altra partecipante, causandole un
12 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.622
Data decisione, Autorità:
12.10.2010, PRPEN
Titolo:
Prendere parte ad una rissa, colpendo una delle contendenti alla testa con un tubolare di alluminio, provocandole diverse contusioni al viso, e mordendo un dito ad un'altra partecipante, causandole un traumatismo alla mano destra
LESIONE SEMPLICE
RISSA
art. 123 cf. 1 CPS
art. 133 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.622
4502/2009
Bellinzona
12
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di 1. rissa,
per avere, a __________,
all’altezza del __________, il 27 luglio 2009, unitamente a __________, CIVI 1,
__________, LESA 1, __________, __________, __________, preso parte ad una
rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di CIVI 1 e di LESA 1;
2. ripetute lesioni
semplici,
per avere, nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo, nel corso della rissa di cui al punto 1,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola alla testa
con un tubolare di alluminio provocandole diverse contusioni al viso con due
piccole ferite lacere sulla fronte ed allo zigomo destro, nonché un danno
corporale a LESA 1, mordendole un dito e provocandole un traumatismo alla mano
destra rendendola inabile al lavoro al 100% per sei settimane (lesioni
attestate dai certificati medici in atti);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 133
cpv. 1 e 123 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, nonché 49 cpv. 1
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 26 ottobre
2009 n. 4502/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’350.-- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque)
aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106
cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile, CIVI
1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. Ordina la confisca e la
distruzione del tubolare d’alluminio (manico che serve per spingere un
triciclo) con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) (Rep. Nr. 33.2009) (art. 69 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2010,
al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;
sentita l’accusata, la quale chiede di
essere prosciolta avendo agito solo per legittima difesa. Contesta inoltre
recisamente d’aver morsicato un dito ad una delle contendenti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Rissa,
1.2. Ripetute
lesioni semplici, subordinatamente commesse per legittima difesa esimente o
discolpante,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione del tubolare d’alluminio con
impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) sequestratole dalla Polizia il 29 luglio 2009?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 16, 34 segg., 42
segg., 123 cifra 1 e 133 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. rissa, art. 133 CPS,
per avere, a __________,
all’altezza del __________, il 27 luglio 2009, unitamente a __________, CIVI 1,
__________, LESA 1, __________, __________, __________, preso parte ad una
rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di CIVI 1 e di LESA 1;
Considerandi
2.
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS, commesse eccedendo i limiti della legittima difesa ai sensi dell’art.
16.
cpv. 1 CPS,
per avere, nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo, nel corso della rissa di cui al punto 1,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola alla testa
con un tubolare di alluminio provocandole diverse contusioni al viso con due
piccole ferite lacere sulla fronte ed allo zigomo destro (lesioni attestate dai
certificati medici in atti);
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 35
(trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
1’050.-- (millecinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--;
ordina la confisca e la distruzione
del tubolare d’alluminio con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) sequestratole dalla Polizia il 29 luglio 2009 (art. 69 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione:
fr. 300.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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