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Decisione

10.2009.622

Prendere parte ad una rissa, colpendo una delle contendenti alla testa con un tubolare di alluminio, provocandole diverse contusioni al viso, e mordendo un dito ad un'altra partecipante, causandole un

12 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione del tubolare d’alluminio con

impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) sequestratole dalla Polizia il 29 luglio 2009?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 16, 34 segg., 42

segg., 123 cifra 1 e 133 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. rissa, art. 133 CPS,

per avere, a __________,

all’altezza del __________, il 27 luglio 2009, unitamente a __________, CIVI 1,

__________, LESA 1, __________, __________, __________, preso parte ad una

rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di CIVI 1 e di LESA 1;

Considerandi

2.

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS, commesse eccedendo i limiti della legittima difesa ai sensi dell’art.

16.

cpv. 1 CPS,

per avere, nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo, nel corso della rissa di cui al punto 1,

intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola alla testa

con un tubolare di alluminio provocandole diverse contusioni al viso con due

piccole ferite lacere sulla fronte ed allo zigomo destro (lesioni attestate dai

certificati medici in atti);

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 35

(trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

1’050.-- (millecinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--;

ordina la confisca e la distruzione

del tubolare d’alluminio con impugnatura in plastica blu (lungo circa 80-90 cm) sequestratole dalla Polizia il 29 luglio 2009 (art. 69 CPS);

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione:

fr. 300.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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