10.2009.627
Deteriorare, durante una lite e in stato di grave limitata capacità di discernimento, deteriorato diversi oggetti per un valore denunciato di fr. 9'186.-- e colpire in varie parti del corpo una person
27 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.627
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, PRPEN
Titolo:
Deteriorare, durante una lite e in stato di grave limitata capacità di discernimento, deteriorato diversi oggetti per un valore denunciato di fr. 9'186.-- e colpire in varie parti del corpo una persona
DANNEGGIAMENTO
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.627
DA
4440/2009
Bellinzona
27
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 __________,
rappr. dal tutore: TU 1
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, a __________,
il 7 giugno 2007, in stato di grave limitata capacità di discernimento, durante
una lite, rovesciandoli e rompendoli, intenzionalmente deteriorato, distrutto o
reso inservibili mobili, oggetti e suppellettili di proprietà di CIVI 1 per un
ammontare complessivo denunciato di fr. 9’186.--;
2. vie di fatto,
per avere, nelle
circostanze di cui sopra, colpendola in varie parti del corpo, commesso vie di
fatto contro CIVI 1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126
cpv. 1 e 144 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 19 cpv. 2 CPS;
perseguita con
decreto d’accusa del 19 ottobre 2009 n. 4440/2009 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici)
aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla
multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10
(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell’importo di fr. 3’678.-- a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
Per
ulteriori pretese di tale natura, la parte civile viene rinviata al competente
foro.
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr.
2’100.-- (duemilacento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 maggio 2007, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2
CPS).
6. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 27 luglio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo tutore, mentre il Procuratore
Pubblico e la parte civile hanno rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata;
sentito il rappresentante dell’accusata,
il quale ha chiesto che la sua pupilla sia prosciolta da entrambe le accuse, in
quanto non vi sono prove che abbia commesso i fatti che le vengono
rimproverati. In modo particolare non è dimostrato che sia stata lei a
distruggere gli oggetti indicati dalla parte civile. Visto lo stato di quest’ultima
potrebbe addirittura essere stata lei stessa ad averli rotti. In merito alle
vie di fatto ha contestato che la sua pupilla abbia picchiato la parte civile,
sostenendo che i segni che si vedono nelle fotografie agli atti fossero già presenti
prima dei fatti;
sentita da ultima l’accusata, la quale
ribadisce quanto affermato e richiesto dal suo tutore;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Danneggiamento,
1.2. Vie
di fatto,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute
e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile, oppure deve
esservi rinvio al competente foro civile?
5. Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna per complessivi fr.
2’100.-- decretata nei suoi confronti il 21 maggio 2007 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cpv. 2, 34 segg.,
42 segg., 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice
colpevole di:
1. danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
per avere, a __________,
il 7 giugno 2007, in stato di grave limitata capacità di discernimento, durante
una lite, rovesciandoli e rompendoli, intenzionalmente deteriorato, distrutto o
reso inservibili oggetti vari tra cui un citofono e una tenda da bagno per un
valore indeterminato, ma comunque superiore a fr. 300.--;
Considerandi
2.
vie di fatto, art. 126 cpv.
1.
CPS,
per avere, nelle
circostanze di cui sopra, strattonandola e colpendola in varie parti del corpo,
commesso vie di fatto contro CIVI 1;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
rinvia la parte civile CIVI 1, __________,
al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art.
267.
cpv. 1 CPP);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’100.-- (duemilacento),
corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta)
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21
maggio 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione
scritta:
fr. 100.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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