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Decisione

10.2009.627

Deteriorare, durante una lite e in stato di grave limitata capacità di discernimento, deteriorato diversi oggetti per un valore denunciato di fr. 9'186.-- e colpire in varie parti del corpo una person

27 luglio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Possono essere riconosciute

e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile, oppure deve

esservi rinvio al competente foro civile?

5. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna per complessivi fr.

2’100.-- decretata nei suoi confronti il 21 maggio 2007 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cpv. 2, 34 segg.,

42 segg., 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice

colpevole di:

1. danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

per avere, a __________,

il 7 giugno 2007, in stato di grave limitata capacità di discernimento, durante

una lite, rovesciandoli e rompendoli, intenzionalmente deteriorato, distrutto o

reso inservibili oggetti vari tra cui un citofono e una tenda da bagno per un

valore indeterminato, ma comunque superiore a fr. 300.--;

Considerandi

2.

vie di fatto, art. 126 cpv.

1.

CPS,

per avere, nelle

circostanze di cui sopra, strattonandola e colpendola in varie parti del corpo,

commesso vie di fatto contro CIVI 1;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

rinvia la parte civile CIVI 1, __________,

al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art.

267.

cpv. 1 CPP);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2’100.-- (duemilacento),

corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta)

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21

maggio 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione

scritta:

fr. 100.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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