Lexipedia

Decisione

10.2009.628

Insultare due agenti della Polizia comunale tacciandoli di "facce di culo, teste di cazzo"

20 luglio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 4587/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.-- (trecento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art.

34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2010,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale ha

contestato i fatti ma ha preso atto che a suo carico vi sono 2 testimonianze di

agenti della Polizia. Ha chiesto pertanto di rivalutare la sanzione in virtù

delle sua precaria situazione economica e dell’esigua gravità dei fatti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

177.

CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4587/2009 del 26 ottobre 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.--

(cinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione

scritta:

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster