10.2009.628
Insultare due agenti della Polizia comunale tacciandoli di "facce di culo, teste di cazzo"
20 luglio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.628
Data decisione, Autorità:
20.07.2010, PRPEN
Titolo:
Insultare due agenti della Polizia comunale tacciandoli di "facce di culo, teste di cazzo"
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2009.628
DA
4587/2009
Bellinzona
20
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 attualmente disoccupato,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, il 18
ottobre 2007, offeso l’onere degli agenti della Polizia comunale LESA 2 e LESA
1 tacciandoli ripetutamente di “facce di culo, teste di cazzo”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177
CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre
Fatti
2009 n. 4587/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.-- (trecento), corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art.
34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 20 luglio 2010,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ha
contestato i fatti ma ha preso atto che a suo carico vi sono 2 testimonianze di
agenti della Polizia. Ha chiesto pertanto di rivalutare la sanzione in virtù
delle sua precaria situazione economica e dell’esigua gravità dei fatti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
177.
CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4587/2009 del 26 ottobre 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 50.--
(cinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione
scritta:
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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