10.2009.629
Ospitare una persona sapendo che il suo permesso per restare in Svizzera era scaduto
12 ottobre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.629
Data decisione, Autorità:
12.10.2010, PRPEN
Titolo:
Ospitare una persona sapendo che il suo permesso per restare in Svizzera era scaduto
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto
n.
10.2009.629
DA
4451/2009
Bellinzona
12
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli
stranieri,
per avere favorito il soggiorno
illegale in Svizzera della cittadina dominicana __________, che ospitò presso
il proprio appartamento di __________, dal 7 luglio 2009, sapendo che il
permesso di rimanere in territorio elvetico era scaduto (visto scaduto);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 116
cpv. 1 lett. a LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 19 ottobre
Fatti
2009 n. 4451/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta)
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 31 ottobre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato,
all’audizione di due testi e rinunciato all’escussione degli altri due testi
non comparsi;
sentito il difensore, il quale, sulla
base delle testimonianze odierne, ha chiesto l’integrale proscioglimento del
suo assistito, con l’assegnazione di congrue ripetibili. In effetti, come
emerso, manca l’aspetto soggettivo del reato. Vi è sicuramente stato un errore
sui fatti non imputabile all’accusato. Inoltre pure l’aspetto oggettivo non
sembra dato, in quanto la signora è partita prima dello scadere del visto ;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (incitazione al
soggiorno illegale) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
Può
essere riconosciuto l’errore sui fatti?
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
4.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 13, 34 segg., 42 segg.
CPS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale
sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale), art. 116 cpv. 1 lett. a
LStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4451/2009 del 19 ottobre 2009;
carica la tassa di giustizia e le
spese allo Stato;
riconosce al signor ACCU 1 fr. 1’000.--
a titolo di ripetibili, pure a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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