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Decisione

10.2009.631

Consumare almeno 1000 gr di marijuana coltivata in proprio

27 luglio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Ordina

la confisca e la distruzione (già avvenuta) delle 12 piantine di canapa

sequestrate il 29 settembre 2009 (Reperto SAD n. 953/2009 SAD LOC) (art. 69

cpv. 2 CPS).

4.

La condanna non

verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 2 novembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 27 luglio 2010,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa. Egli ha

comunque preicsato di essere incorso in una svista nella descrizione in

relazione al periodo di commissione del reato. Lo stesso è infatti da intendersi

dall’ottobre 2006 al 29 settembre 2009. Egli ha inoltre ricordato che si dovrà

tener conto della prescrizione nel frattempo intervenuta;

accertate le generalità dell’accusato, data

lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;

sentito l’accusato, il quale ha chiesto una

riduzione massiccia della pena in quanto è sproporzionata rispetto ai fatti

commessi ed alla sua situazione economica. Per lui una multa del genere

rappresenta i risparmi di un anno. Egli ha sottolineato che non ha mai fumato

lo stupefacente, ma ne ha semplicemente fatto uso sotto forma di tisane, che

sorbiva alla sera. Inoltre ha rilevato come parte dei fatti sia prescritta: nel

periodo luglio 2007 - settembre 2009 il consumo di canapa da lui coltivata

ammonta approssimativamente a 300 grammi;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 12 piantine di canapa

sequestrategli dalla Polizia il 29 settembre 2009?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 69 CPS; 9

segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore

colpevole di:

contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere senza autorizzazione,

a __________ dal 27 luglio 2007 al 29 settembre 2009, consumato almeno 300 grammi di marijuana, sostanza da lui coltivata;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

ordina la confisca e la distruzione

(già avvenuta) delle 12 piantine di canapa sequestrate il 29 settembre 2009

(Reperto SAD n. 953/2009 SAD LOC) (art. 69 cpv. 2 CPS);

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Polizia scientifica, Giubiasco,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione

scritta:

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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