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Decisione

10.2009.635

Celare sulla propria persona un coltello da cucina di 17 cm (lama di 8 cm)

27 luglio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall’art. 34 LArm, richiamato l’art. 106 CPS;

perseguito con

decreto d’accusa del 16 ottobre 2009 n. 4326/2009 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla

multa di fr. 100.--, con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1

(uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

La condanna non

verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 27 luglio 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli estremi del

reato. La semplice detenzione di un coltello da cucina non è infatti punibile

per negligenza ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LArm. A ciò va aggiunto che non è

chiaro quale dei paragrafi della norma sia applicabile alla fattispecie.

Inoltre il coltello in questione non è un’arma ai sensi dell’art. 6 OArm. In

via subordinata egli ha chiesto che si prescinda da ogni pena in applicazione

dell’art. 34 cpv. 2 LArm;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di

armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione del sasso e del coltello da cucina

sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 LArm; 106 CPS; 9

segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa

di:

contravvenzione

alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 34

cpv. 1 LArm,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4326/2009 del 16 ottobre 2009;

ordina la confisca e la distruzione

di 1 sasso (55 mm x 25 mm) e di 1 coltello da cucina della dimensione totale di

17.

cm sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009 (art. 69 CPS);

carica la tassa e le spese

giudiziarie di complessivi fr. 350.-- allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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