10.2009.635
Celare sulla propria persona un coltello da cucina di 17 cm (lama di 8 cm)
27 luglio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.635
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, PRPEN
Titolo:
Celare sulla propria persona un coltello da cucina di 17 cm (lama di 8 cm)
CONTRAVVENZIONE LARM
art. 34 LARM
Incarto
n.
10.2009.635
DA
4326/2009
Bellinzona
27
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 attualmente in AI,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di contravvenzione
alla Legge federale sulle armi,
per avere, a __________ il 10
agosto 2009, celando sulla sua persona un coltello da cucina dalle dimensioni
totali di 17 cm, di cui 8 cm di lama, detenuto per negligenza un oggetto
pericoloso;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall’art. 34 LArm, richiamato l’art. 106 CPS;
perseguito con
decreto d’accusa del 16 ottobre 2009 n. 4326/2009 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
multa di fr. 100.--, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1
(uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
La condanna non
verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 27 luglio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli estremi del
reato. La semplice detenzione di un coltello da cucina non è infatti punibile
per negligenza ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LArm. A ciò va aggiunto che non è
chiaro quale dei paragrafi della norma sia applicabile alla fattispecie.
Inoltre il coltello in questione non è un’arma ai sensi dell’art. 6 OArm. In
via subordinata egli ha chiesto che si prescinda da ogni pena in applicazione
dell’art. 34 cpv. 2 LArm;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di
armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione del sasso e del coltello da cucina
sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 LArm; 106 CPS; 9
segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa
di:
contravvenzione
alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 34
cpv. 1 LArm,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4326/2009 del 16 ottobre 2009;
ordina la confisca e la distruzione
di 1 sasso (55 mm x 25 mm) e di 1 coltello da cucina della dimensione totale di
17.
cm sequestratigli dalla Polizia il 10 agosto 2009 (art. 69 CPS);
carica la tassa e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 350.-- allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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