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Decisione

10.2009.64

Violazione regole dell'arte edilizia; mancata posa parapetti sul tetto, caduta di operaio dal tetto con lesione; intenzionalità o negligenza

8 giugno 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i testimoni __________, __________ e __________;

prospettato all’accusato il reato di violazione

delle regole dell’arte edilizia per negligenza ex art. 229 cpv. 2 CP;

sentiti il patrocinatore della parte

civile, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa; il difensore il

quale ha postulato il proscioglimento da ogni accusa del proprio assistito;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. violazione

delle regole dell'arte edilizia, per avere a __________ il __________, nella

sua veste di direttore della ditta __________ SA di __________,

intenzionalmente trascurato di far rispettare le regole riconosciute dall’arte,

in particolare di far montare dei parapetti di protezione sul tetto dello

stabile sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti, mettendo così in

pericolo la vita e l’integrità di quest’ultimi, come infatti avvenne con la

caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro?

1.1.1. Ha ACCU 1 agito per

negligenza?

1.2. lesioni

colpose gravi, per avere, a __________ il __________, negligentemente cagionato

al suo operaio CIVI 1, le gravi lesioni corporali documentate nel certificato

medico __________2008 della Clinica __________ di __________, a seguito della

sua caduta dall’altezza di ca. 6,5 metri dove si trovava a lavorare su un cantiere da lui diretto, e ciò a causa della volontaria scelta di omettere il

montaggio dei prescritti parapetti di protezione?

Considerandi

2.

In caso di condanna

quale deve essere la pena?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate

le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

rilevato in data 11 giugno 2010

l’accusato, per il tramite DI 1, ha inoltrato dichiarazione di ricorso e

contestuale richiesta di motivazione scritta della sentenza; da qui la presente

motivazione;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

Alla ditta __________ SA

di __________, facente capo alla persona dell’accusato (che ne è amministratore

unico) e specializzata in carpenteria, era stata appaltata la sostituzione di

due tetti, uno curviforme l’altro a due falde, di un doppio capannone a __________.

Per quanto attiene al tetto a falde si trattava in particolare di sostituire le

vecchie lastre di copertura in eternit con delle nuove lastre in alluminio.

2.

Il __________ 2008 erano

presenti sul cantiere due operai della ditta __________ SA, __________ e __________,

nonché CIVI 1, operaio preso a prestito dalla ditta __________ SA di __________.

Verso le ore 15:00 __________ e CIVI 1 si trovavano sul tetto a falde, il primo

sul colmo, il secondo al limite del tetto (zona gronda), intenti a posare

l’ultima lastra. Il lavoro avrebbe poi dovuto proseguire con la sostituzione

delle lastre sull’altra falda. Il tempo era piovigginoso. Ad un certo punto CIVI

1.

scivolava sulla superficie del tetto e cadeva nel vuoto da un’altezza di

almeno 6 metri, rovinando al suolo.

3.

Egli riportava un grave trauma cranico con edema subdurale

acuto emisferico e diverse fratture della teca cranica. Ricoverato presso

l’Ospedale regionale di __________, subiva un intervento di craniectomia

decompressiva, con plastica di allargamento durale e evacuazione di un ematoma

subdurale acuto emisferico. Rimaneva degente sino all’__________ __________,

dopo di che veniva trasferito alla Clinica __________ di __________ per la

riabilitazione, nel corso della quale il 15 settembre __________ accusava una

paresi della mano sinistra che rendeva necessario un nuovo ricovero

all’Ospedale regionale di __________ sino al 25 settembre __________, seguito

dal rientro in clinica a __________ per il proseguimento della riabilitazione,

estesa da questo momento anche alla paresi della mano. Il 27 maggio __________

il paziente tornava nuovamente all’Ospedale regionale di __________ per un

intervento di cranioplastica con rete di titanio e cemento. Dal 16 agosto __________

al 24 agosto __________ veniva nuovamente trasferito dalla Clinica __________

all’Ospedale regionale di __________ per la rimozione della cranioplastica a

seguito di complicanze frattanto insorte (deiscenza della ferita chirurgica in

una zona già interessata da alopecia ed estremo assottigliamento del derma).

Egli dovrà di conseguenza essere sottoposto ad un nuovo intervento di

cranioplastica.

Da ricordare inoltre che CIVI 1, a fare tempo dal mese di febbraio __________, ha seguito per alcuni mesi una terapia

neuropsicologica bisettimanale presso la Casa di cura __________ di __________, ai fini del recupero delle capacità di organizzazione spaziale.

Dalla data dell’infortunio egli è inabile al lavoro al 100% e

percepisce le indennità LAINF. La madre, in precedenza residente in Sicilia si

è vista nell’obbligo di trasferirsi presso di lui per stargli vicino ed

accudirlo. Al dibattimento CIVI 1 si è presentato claudicante, accompagnato a

braccetto dal padre, mostrando evidenti difficoltà di deambulazione. Anche la comprensione

è parsa rallentata e la concentrazione ridotta.

Come detto, attualmente egli è in attesa del nuovo intervento

di cranioplastica, nella speranza, un giorno, di poter riprendere una vita normale

e lavorativa.

3.1

L’evoluzione clinica di CIVI 1 andava riassunta, ancorché

sommariamente, onde valutarne la rilevanza alla luce dell’imputazione di

lesioni colpose gravi.

L’art. 125 cpv. 1 CP dispone che chiunque per negligenza

cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di

parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Per il

capoverso 2 della norma se la lesione è grave, il colpevole è perseguito

d’ufficio.

In concreto l’accusato è stato effettivamente perseguito

d’ufficio avendo l’accusa ravvisato una lesione personale grave.

Nel silenzio dell’art. 125 CC per la nozione di lesione grave

occorre riferirsi all’art. 122 CP che tratta delle lesioni gravi intenzionali (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Berna 2002, Vol I, pag. 148, n. 12). Secondo la definizione legale una lesione grave è data, in particolare, nel caso di

un ferimento con messa in pericolo della vita, di una mutilazione del corpo, di

un organo o arto importante di una persona, oppure di una perdita dell’uso di

un tale organo o arto, oppure ancora di una permanente incapacità al lavoro,

infermità o malattia mentale, oppure infine di uno sfregio grave e permanente

al viso (art. 122 CP).

3.2

In concreto la presenza di una lesione di tipo grave non può

ragionevolmente essere dubitata. Ne fanno stato gli atti medici, gli interventi

chirurgici subiti, i lunghi periodi di riabilitazione a __________ e a __________,

ma non solo: al dibattimento CIVI 1 non avrebbe mai potuto presentarsi da solo.

L’aiuto dei genitori è parso d’acchito indispensabile per garantirgli la

(faticosa) deambulazione, per aiutarlo ad affrontare la sua deposizione ed in

generale in un’ottica di assistenza che si impone nei confronti di una persona

con importanti deficit. Pure nell’espressione CIVI 1 ha palesato difficoltà, al punto da lasciar credere che un suo reinserimento nel mondo del lavoro non

potrà avvenire in tempi brevi.

Le conseguenze dell’incidente, insomma, sono apparse evidenti

al giudice ma anche all’accusato e al suo difensore che non hanno mai messo in

discussione che la lesione fosse grave.

4.

Venendo ora al cantiere, ed in particolare alle misure di

sicurezza adottate, va menzionata la divergente linea difensiva adottata in

aula dall’accusato e dal suo difensore.

4.1

L’accusato, ricordata la sua pluriennale esperienza nel ramo

della carpenteria ed evidenziata la sua conoscenza delle normative concernenti

la sicurezza sui cantieri, non ha esitato ad ammettere le proprie inadempienze

e, in modo del tutto spontaneo e sincero, a riconoscere che sul cantiere in

questione non erano state adottate le minime misure di sicurezza previste dai

regolamenti ed in particolare dalla Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr,

RS 832.311.141). In effetti, memore di una situazione di pericolo da lui stesso

vissuta anni prima, egli ha dichiarato che a richiamare la sua attenzione era

stato il pericolo di cadute interne dovute al cedimento delle lastre di

eternit. Per questo motivo le misure di sicurezza erano state essenzialmente

incentrate alla posa, sotto le lastre di eternit, di una rete metallica di

armatura, a valere quale riparo anticaduta. Focalizzata su questi rischi la sua

attenzione era stata distolta dal pericolo di cadute esterne, con la conseguenza

che la posa delle necessarie protezioni, sebbene a detta sua fosse prevista,

era stata omessa.

4.2

Di diverso avviso il difensore, per il quale l’accusa non avrebbe

svolto accertamenti sufficientemente approfonditi e non avrebbe quindi

dimostrato, sulla scorta di riscontri tecnici attendibili, una violazione delle

regole dell’arte edilizia, segnatamente l’assenza delle misure di sicurezza che

si imponevano nella circostanza. Particolarmente critica nei confronti del

testimone __________, responsabile della sicurezza SUVA, la difesa si è

prodigata nel tentativo di sconfessare i rilievi da quest’ultimo consegnati nel

verbale d’infortunio SUVA del 7 agosto 2008, servito da base per la

formulazione del decreto di accusa relativamente alla violazione delle regole

dell’arte edilizia.

4.3

Dal punto di vista della sicurezza, per valutare se il cantiere

di __________ fosse in norma occorre riferirsi in primo luogo alle regole

fissate dall’ordinamento giuridico alfine di evitare incidenti legati ad una

costruzione o ad una demolizione. Tra queste si annovera la OLCostr (Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP),

normativa che l’accusato ha dichiarato di conoscere. A questo proposito la

giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non rispettare le prescrizioni dell’ordinanza

concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e

lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce una violazione dell’arte edilizia

(DTF 109 IV 125). Non ne può andare diversamente in caso di violazione

dell’OLCostr, normativa del tutto analoga sia per campo di applicazione

(costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz,

ibidem).

4.4

L’accusa rimprovera all’accusato di aver violato le regole

dell’arte edilizia, omettendo “in particolare di far montare dei parapetti

sul tetto sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti”. Sul

fronte opposto, la difesa ha insistito sull’imprecisione nella terminologia

utilizzata nel decreto di accusa (“parapetti”); in effetti nel corso

dell’istruttoria dibattimentale si è parlato spesso di “ponte da lattoniere”,

piuttosto che di parapetti. Al riguardo il teste __________ ha precisato

che sul cantiere in questione la posa di un ponte di lattoniere si imponeva

assolutamente per garantire la sicurezza conformemente alle regole dell’arte

edilizia. In effetti, per l’art. 28 OLCostr ai bordi dei tetti, compresi quelli

a due spioventi, devono essere prese misure per evitare le cadute a partire da

un’altezza di caduta di 3 m. Nel caso di specie sia la documentazione

fotografica sia il verbale d’infortunio SUVA allestito dal teste __________

attestano senza spazio per dubbi e senza necessità di far capo a periti di

sorta (come vorrebbe la difesa), che l’altezza di caduta nel punto perimetrale

del tetto ove si trovava a lavorare CIVI 1 era largamente superiore a 3 metri. Ciò imponeva la posa di un ponte da lattoniere. Trattasi del ponte

più alto di un ponteggio situato in prossimità del bordo del tetto. Esso

permette di effettuare in condizioni di sicurezza lavori al bordo dei tetti e

di regola è montato sul ponteggio in modo sporgente (art. 47 cpv. 1 OLCostr). Quando

l’altezza di caduta misurata a partire dalla gronda o dal bordo del tetto piano

è superiore a 3 m, occorre installare un ponte di ponteggio (ponte da

lattoniere) 1 m al massimo al di sotto di questi ultimi (art. 47 cpv. 2

OLCostr). Il piano di calpestio del ponte da lattoniere deve essere

dimensionato in modo da resistere a una forza dinamica (caduta dal tetto) (art.

47.

cpv. 3 OLCostr). La protezione laterale del ponte da lattoniere deve

situarsi almeno a 60 cm dalla gronda installata o dallo spigolo esterno

del tetto; il suo parapetto superiore deve situarsi almeno 80 cm al di sopra del bordo del tetto (art. 47 cpv. 4 PLCostr). Le distanze tra il

parapetto e il corrente intermedio e la tavola fermapiedi non devono superare i

50.

cm (art. 47 cpv. 5 OLCostr). Il ponte di lattoniere è quindi montato su un

ponteggio (art. 18 OLCostr).

4.5

Orbene, nel cantiere di __________ non

erano stati posati né il ponteggio né il ponte da lattoniere.

In verità l’art. 29 cpv. 2 OLCostr

prevede un’eccezione, e meglio una possibilità di rinunciare al ponte di

lattoniere se l’inclinazione del tetto è inferiore a 10°, a condizione però che

sia istallata una protezione laterale continua secondo l’art. 16 OLCostr. La

difesa ha tentato di mettere in dubbio che la falda su cui lavorava il CIVI 1

avesse una pendenza superiore a 10°, non avvedendosi però che, quand’anche la

pendenza della falda (che può essere facilmente stimata, all’aiuto della

documentazione fotografica e di un goniometro, in ca. 20°) fosse stata

inferiore a 10° si sarebbe comunque imposta una protezione laterale continua,

in concreto completamente omessa. Tutto questa basta e avanza per condurre a

ritenere che, data l’assenza sul cantiere di un ponte di lattoniere, le misure

di protezione previste dalla OLCostr sono state crassamente violate, ciò che ha

avuto come conseguenza la caduta ed il ferimento grave di CIVI 1.

Ciò posto, discutere sulle

imprecisioni terminologiche del decreto di accusa (“ponte da lattoniere”

piuttosto che “parapetto”) non può soccorrere la difesa, atteso per di

più che all’accusato, perfettamente cognito per suo stesso dire delle

disposizioni in materia di sicurezza, era perfettamente comprensibile ciò che

gli veniva rimproverato.

5.

L’art.

229.

cpv. 1 CP commina la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria

nei confronti di “chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una

demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette

con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2

della norma “se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole

riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria”.

Questo reato costituisce un

delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina dominante, è da ritenersi

perfezionato allorquando, attraverso un’azione o un’omissione del suo autore

viene a crearsi, appunto, una concreta situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl, in: Basler

Kommentar, 2a ed., n. 35 ad art. 229 CP, pag. 1358). Il bene protetto non è il

patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. (Corboz, op. cit., Vol II, n. 1 ad art. 229 CP). Un reato di

evento (come quello di lesioni colpose) implica di regola un’azione. Una

commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l’autore

disattende un obbligo di agire (art. 11 CPS). Quest’onere deve derivare da una

posizione di garante ("status giuridico" riprendendo i termini

dell’art. 11 cpv. 2 CPS): l’autore deve trovarsi in una situazione che gli

impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro

pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione),

o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei

beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid.

4.2

). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un

contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di

un rischio (art. 11 cpv. 2 CPS).

Nella fattispecie di tutta

evidenza l’accusato rivestiva questa posizione di garante; e ciò nella sua

qualità di titolare dell’impresa di carpenteria che lavorava al tetto, nella

sua qualità di datore di lavoro, e da ultimo poiché a lui incombeva la

direzione dei lavori, nell’ambito della quale – così egli ha dichiarato al

dibattimento – visitava il cantiere tre volte al giorno.

5.1

Altrettanto

pacifico che, fossero state installate le protezioni anticaduta più sopra

ricordate, CIVI 1 non sarebbe caduto rovinosamente dal tetto su cui lavorava,

procurandosi le note ferite.

Ciò

comporta una duplice conclusione: primo, che le omissioni imputabili all’accusato

realizzano gli elementi oggettivi del reato di violazione delle regole

dell’arte edilizia (art. 229 CP); secondo, che deve ritenersi assodato il nesso

di causalità adeguato e naturale tra l’omessa posa delle protezioni richiesta

dalle regole dell’arte edilizia e la caduta dal tetto della parte civile, con

la conseguenza che l’accusato deve nel contempo essere riconosciuto autore

colpevole di lesioni colpose gravi a danno di CIVI 1.

5.2

In

questo contesto va ancora osservato che dal dibattimento non sono emersi fatti

o comportamenti a carico della parte civile, suscettibili di interrompere il

nesso causale adeguato tra le omissioni dell’accusato e il danno alla salute

prodottosi con la caduta dal tetto di CIVI 1.

6.

Resta

da esaminare se nell’ambito della violazione delle regole dell’arte edilizia

l’accusato abbia agito con intenzione o meno, ritenuto che la violazione

delle regole dell’arte edilizia può essere commessa sia intenzionalmente che

per negligenza. Per la miglior dottrina l’infrazione per negligenza può essere

realizzata in due ipotesi: nel primo caso l’autore viola per negligenza le

regole dell’arte edilizia e, altrettanto per negligenza, non ha coscienza del

pericolo; nel secondo caso l’autore viola intenzionalmente le regole dell’arte

edilizia, credendo per negligenza che il pericolo per non si realizzi (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229

CP). La negligenza dell’accusato si iscrive nella seconda ipotesi. Egli infatti

era pienamente consapevole che l’assenza delle necessarie protezioni anticaduta

costituiva una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente delle

norme di sicurezza della OLCostr. Per contro, egli ha creduto, negligentemente,

che da tale omissione non sarebbe risultato alcun pericolo per la vita o

l’integrità delle persone. Avendo riposto tutta l’attenzione ai rischi di

cadute interne, la sua negligenza – che a ben vedere si pone ai confini con il

dolo eventuale - va dunque ravvisata nell’aver omesso di guardare più in là,

di prestare la sua attenzione e di estendere le sue valutazioni a tutti i

pericoli che si ponevano in cantiere, in particolare ai rischi di caduta

esterna. Da qui dunque la negligenza cosciente, a completare la realizzazione

del reato di cui all’art. 229 cpv. 2 CP.

7.

Il dibattimento ha fornito un quadro

estremamente positivo dell’accusato. Egli ha dato di sé un’immagine di persona

corretta, sensibile ed attenta alle prescrizioni di edilizia e di sicurezza.

L’accusato è parso fortemente segnato da questo infortunio, che è stato cagione

per lui di depressioni ed è tuttora generatore di stati d’ansia. È perciò

indubbio che la presente condanna costituirà per lui motivo di riflessione,

astenendolo da ulteriori imprudenze sui cantieri; e questo indipendentemente

dalla pena erogata. Per il rimanente non può essere disatteso che egli è

incensurato. Date queste premesse, a fronte della pena proposta dall’accusa (90

aliquote giornaliere di CHF 180.00 cadauna) ed in considerazione che viene meno

l’intenzionalità in uno dei due reati (per i quali la legge commina peraltro

uguale pena), lo scrivente giudice ritiene congruamente commisurata alle colpe

del reo - che rimangono comunque gravi, sia per quanto riguarda le lesioni ma

anche per quanto riguarda la negligenza nel contesto in cui si è sviluppata

(assenza totale delle protezioni obbligatorie in una situazione di grave

pericolo) - una pena pecuniaria di sessanta aliquote giornaliere, calcolate

secondo i parametri di reddito adottati dall’accusa e sostanzialmente

confermati al dibattimento; pena sospesa condizionalmente ed assortita da una

multa conformemente all’art. 42 cpv. 2 CP. La multa, assente nel decreto di

accusa, si impone in considerazione della gravità dell’omissione, del rischio

creato e delle conseguenze derivatene, in un contesto specifico dell’attività

quotidiana dell’accusato a lui perfettamente noto.

8.

. Trattandosi di sentenza di

condanna, la tassa di giustizia e le spese andranno poste a carico

dell’accusato.

P.Q.M. visti gli art. 125 cpv. 1 e 2, 229

cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1.1

, 1.2., 3., negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue

agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

-

violazione per negligenza delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv.

2.

CP) per avere a __________ il __________2008, nella sua veste di direttore

della ditta __________ SA di __________, negligentemente trascurato di far

rispettare le regole riconosciute dall’arte, in particolare di far montare dei

parapetti di protezione sul tetto dello stabile sul quale stavano lavorando gli

operai da lui diretti, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità di

quest’ultimi, come infatti avvenne con la caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro, e

-

lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 74/2009 del 12 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria

di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di CHF 180.00 (centottanta), per un totale

di CHF 10’800.00 (diecimilaottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di CHF

1'000.00 (mille);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della

tassa di giustizia di CHF 700.00 e delle spese giudiziarie di CHF 560.00 per

complessivi CHF 1'260.00 (milleduecentosessanta).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di

violazione intenzionale delle regole dell'arte edilizia;

rileva che le parti sono state

avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

CHF 1'000.00 multa

CHF 700.00 tassa

di giustizia

CHF 400.00 spese giudiziarie

CHF 160.00 testi

CHF 2'260.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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