10.2009.64
Violazione regole dell'arte edilizia; mancata posa parapetti sul tetto, caduta di operaio dal tetto con lesione; intenzionalità o negligenza
8 giugno 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2009.64
Data decisione, Autorità:
08.06.2010, PRPEN
Titolo:
Violazione regole dell'arte edilizia; mancata posa parapetti sul tetto, caduta di operaio dal tetto con lesione; intenzionalità o negligenza
NEGLIGENZA
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 125 cpv. 1 CPS
art. 125 cpv. 2 CPS
art. 229 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2009.64
DA
74/2009
Bellinzona
8
giugno 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. violazione delle regole dell'arte
edilizia
per avere, nella sua
veste di direttore della ditta __________ SA di __________, intenzionalmente
trascurato di far rispettare le regole riconosciute dall’arte, in particolare
di far montare dei parapetti di protezione sul tetto dello stabile sul quale
stavano lavorando gli operai da lui diretti, mettendo così in pericolo la vita
e l’integrità di quest’ultimi, come infatti avvenne con la caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro;
fatti avvenuti a __________ il
__________;
reato previsto dall’art. 229
cpv. 1 CPS;
2. lesioni colpose gravi
per aver negligentemente
cagionato al suo operaio AINQ 1, le gravi lesioni corporali documentate nel
certificato medico __________2008 della __________ __________ di __________, a
seguito della sua caduta dall’altezza di ca. 6,5 metri dove si trovava a lavorare su un cantiere da lui diretto, e ciò a causa della volontaria
scelta di omettere il montaggio dei prescritti parapetti di protezione;
fatti avvenuti a __________ il
__________;
reato previsto dall’art. 125
cpv. 1 e 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 74/2009
di data 12 gennaio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da CHF 180.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF
16'200.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 e delle spese
giudiziarie di CHF 300.00.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 gennaio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 giugno 2010, al
quale hanno preso parte l’accusato, il difensore, la parte civile CIVI 1 ed il
suo patrocinatore PR 1, mentre che il AINQ 1, con scritto 16 ottobre 2009, ha comunicato la propria rinuncia a comparire, postulando nel contempo la conferma del decreto
di accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentiti la parte civile CIVI 1 , nonché
Fatti
i testimoni __________, __________ e __________;
prospettato all’accusato il reato di violazione
delle regole dell’arte edilizia per negligenza ex art. 229 cpv. 2 CP;
sentiti il patrocinatore della parte
civile, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa; il difensore il
quale ha postulato il proscioglimento da ogni accusa del proprio assistito;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. violazione
delle regole dell'arte edilizia, per avere a __________ il __________, nella
sua veste di direttore della ditta __________ SA di __________,
intenzionalmente trascurato di far rispettare le regole riconosciute dall’arte,
in particolare di far montare dei parapetti di protezione sul tetto dello
stabile sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti, mettendo così in
pericolo la vita e l’integrità di quest’ultimi, come infatti avvenne con la
caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro?
1.1.1. Ha ACCU 1 agito per
negligenza?
1.2. lesioni
colpose gravi, per avere, a __________ il __________, negligentemente cagionato
al suo operaio CIVI 1, le gravi lesioni corporali documentate nel certificato
medico __________2008 della Clinica __________ di __________, a seguito della
sua caduta dall’altezza di ca. 6,5 metri dove si trovava a lavorare su un cantiere da lui diretto, e ciò a causa della volontaria scelta di omettere il
montaggio dei prescritti parapetti di protezione?
Considerandi
2.
In caso di condanna
quale deve essere la pena?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate
le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
rilevato in data 11 giugno 2010
l’accusato, per il tramite DI 1, ha inoltrato dichiarazione di ricorso e
contestuale richiesta di motivazione scritta della sentenza; da qui la presente
motivazione;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
Alla ditta __________ SA
di __________, facente capo alla persona dell’accusato (che ne è amministratore
unico) e specializzata in carpenteria, era stata appaltata la sostituzione di
due tetti, uno curviforme l’altro a due falde, di un doppio capannone a __________.
Per quanto attiene al tetto a falde si trattava in particolare di sostituire le
vecchie lastre di copertura in eternit con delle nuove lastre in alluminio.
2.
Il __________ 2008 erano
presenti sul cantiere due operai della ditta __________ SA, __________ e __________,
nonché CIVI 1, operaio preso a prestito dalla ditta __________ SA di __________.
Verso le ore 15:00 __________ e CIVI 1 si trovavano sul tetto a falde, il primo
sul colmo, il secondo al limite del tetto (zona gronda), intenti a posare
l’ultima lastra. Il lavoro avrebbe poi dovuto proseguire con la sostituzione
delle lastre sull’altra falda. Il tempo era piovigginoso. Ad un certo punto CIVI
1.
scivolava sulla superficie del tetto e cadeva nel vuoto da un’altezza di
almeno 6 metri, rovinando al suolo.
3.
Egli riportava un grave trauma cranico con edema subdurale
acuto emisferico e diverse fratture della teca cranica. Ricoverato presso
l’Ospedale regionale di __________, subiva un intervento di craniectomia
decompressiva, con plastica di allargamento durale e evacuazione di un ematoma
subdurale acuto emisferico. Rimaneva degente sino all’__________ __________,
dopo di che veniva trasferito alla Clinica __________ di __________ per la
riabilitazione, nel corso della quale il 15 settembre __________ accusava una
paresi della mano sinistra che rendeva necessario un nuovo ricovero
all’Ospedale regionale di __________ sino al 25 settembre __________, seguito
dal rientro in clinica a __________ per il proseguimento della riabilitazione,
estesa da questo momento anche alla paresi della mano. Il 27 maggio __________
il paziente tornava nuovamente all’Ospedale regionale di __________ per un
intervento di cranioplastica con rete di titanio e cemento. Dal 16 agosto __________
al 24 agosto __________ veniva nuovamente trasferito dalla Clinica __________
all’Ospedale regionale di __________ per la rimozione della cranioplastica a
seguito di complicanze frattanto insorte (deiscenza della ferita chirurgica in
una zona già interessata da alopecia ed estremo assottigliamento del derma).
Egli dovrà di conseguenza essere sottoposto ad un nuovo intervento di
cranioplastica.
Da ricordare inoltre che CIVI 1, a fare tempo dal mese di febbraio __________, ha seguito per alcuni mesi una terapia
neuropsicologica bisettimanale presso la Casa di cura __________ di __________, ai fini del recupero delle capacità di organizzazione spaziale.
Dalla data dell’infortunio egli è inabile al lavoro al 100% e
percepisce le indennità LAINF. La madre, in precedenza residente in Sicilia si
è vista nell’obbligo di trasferirsi presso di lui per stargli vicino ed
accudirlo. Al dibattimento CIVI 1 si è presentato claudicante, accompagnato a
braccetto dal padre, mostrando evidenti difficoltà di deambulazione. Anche la comprensione
è parsa rallentata e la concentrazione ridotta.
Come detto, attualmente egli è in attesa del nuovo intervento
di cranioplastica, nella speranza, un giorno, di poter riprendere una vita normale
e lavorativa.
3.1
L’evoluzione clinica di CIVI 1 andava riassunta, ancorché
sommariamente, onde valutarne la rilevanza alla luce dell’imputazione di
lesioni colpose gravi.
L’art. 125 cpv. 1 CP dispone che chiunque per negligenza
cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di
parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Per il
capoverso 2 della norma se la lesione è grave, il colpevole è perseguito
d’ufficio.
In concreto l’accusato è stato effettivamente perseguito
d’ufficio avendo l’accusa ravvisato una lesione personale grave.
Nel silenzio dell’art. 125 CC per la nozione di lesione grave
occorre riferirsi all’art. 122 CP che tratta delle lesioni gravi intenzionali (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Berna 2002, Vol I, pag. 148, n. 12). Secondo la definizione legale una lesione grave è data, in particolare, nel caso di
un ferimento con messa in pericolo della vita, di una mutilazione del corpo, di
un organo o arto importante di una persona, oppure di una perdita dell’uso di
un tale organo o arto, oppure ancora di una permanente incapacità al lavoro,
infermità o malattia mentale, oppure infine di uno sfregio grave e permanente
al viso (art. 122 CP).
3.2
In concreto la presenza di una lesione di tipo grave non può
ragionevolmente essere dubitata. Ne fanno stato gli atti medici, gli interventi
chirurgici subiti, i lunghi periodi di riabilitazione a __________ e a __________,
ma non solo: al dibattimento CIVI 1 non avrebbe mai potuto presentarsi da solo.
L’aiuto dei genitori è parso d’acchito indispensabile per garantirgli la
(faticosa) deambulazione, per aiutarlo ad affrontare la sua deposizione ed in
generale in un’ottica di assistenza che si impone nei confronti di una persona
con importanti deficit. Pure nell’espressione CIVI 1 ha palesato difficoltà, al punto da lasciar credere che un suo reinserimento nel mondo del lavoro non
potrà avvenire in tempi brevi.
Le conseguenze dell’incidente, insomma, sono apparse evidenti
al giudice ma anche all’accusato e al suo difensore che non hanno mai messo in
discussione che la lesione fosse grave.
4.
Venendo ora al cantiere, ed in particolare alle misure di
sicurezza adottate, va menzionata la divergente linea difensiva adottata in
aula dall’accusato e dal suo difensore.
4.1
L’accusato, ricordata la sua pluriennale esperienza nel ramo
della carpenteria ed evidenziata la sua conoscenza delle normative concernenti
la sicurezza sui cantieri, non ha esitato ad ammettere le proprie inadempienze
e, in modo del tutto spontaneo e sincero, a riconoscere che sul cantiere in
questione non erano state adottate le minime misure di sicurezza previste dai
regolamenti ed in particolare dalla Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr,
RS 832.311.141). In effetti, memore di una situazione di pericolo da lui stesso
vissuta anni prima, egli ha dichiarato che a richiamare la sua attenzione era
stato il pericolo di cadute interne dovute al cedimento delle lastre di
eternit. Per questo motivo le misure di sicurezza erano state essenzialmente
incentrate alla posa, sotto le lastre di eternit, di una rete metallica di
armatura, a valere quale riparo anticaduta. Focalizzata su questi rischi la sua
attenzione era stata distolta dal pericolo di cadute esterne, con la conseguenza
che la posa delle necessarie protezioni, sebbene a detta sua fosse prevista,
era stata omessa.
4.2
Di diverso avviso il difensore, per il quale l’accusa non avrebbe
svolto accertamenti sufficientemente approfonditi e non avrebbe quindi
dimostrato, sulla scorta di riscontri tecnici attendibili, una violazione delle
regole dell’arte edilizia, segnatamente l’assenza delle misure di sicurezza che
si imponevano nella circostanza. Particolarmente critica nei confronti del
testimone __________, responsabile della sicurezza SUVA, la difesa si è
prodigata nel tentativo di sconfessare i rilievi da quest’ultimo consegnati nel
verbale d’infortunio SUVA del 7 agosto 2008, servito da base per la
formulazione del decreto di accusa relativamente alla violazione delle regole
dell’arte edilizia.
4.3
Dal punto di vista della sicurezza, per valutare se il cantiere
di __________ fosse in norma occorre riferirsi in primo luogo alle regole
fissate dall’ordinamento giuridico alfine di evitare incidenti legati ad una
costruzione o ad una demolizione. Tra queste si annovera la OLCostr (Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP),
normativa che l’accusato ha dichiarato di conoscere. A questo proposito la
giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non rispettare le prescrizioni dell’ordinanza
concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e
lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce una violazione dell’arte edilizia
(DTF 109 IV 125). Non ne può andare diversamente in caso di violazione
dell’OLCostr, normativa del tutto analoga sia per campo di applicazione
(costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz,
ibidem).
4.4
L’accusa rimprovera all’accusato di aver violato le regole
dell’arte edilizia, omettendo “in particolare di far montare dei parapetti
sul tetto sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti”. Sul
fronte opposto, la difesa ha insistito sull’imprecisione nella terminologia
utilizzata nel decreto di accusa (“parapetti”); in effetti nel corso
dell’istruttoria dibattimentale si è parlato spesso di “ponte da lattoniere”,
piuttosto che di parapetti. Al riguardo il teste __________ ha precisato
che sul cantiere in questione la posa di un ponte di lattoniere si imponeva
assolutamente per garantire la sicurezza conformemente alle regole dell’arte
edilizia. In effetti, per l’art. 28 OLCostr ai bordi dei tetti, compresi quelli
a due spioventi, devono essere prese misure per evitare le cadute a partire da
un’altezza di caduta di 3 m. Nel caso di specie sia la documentazione
fotografica sia il verbale d’infortunio SUVA allestito dal teste __________
attestano senza spazio per dubbi e senza necessità di far capo a periti di
sorta (come vorrebbe la difesa), che l’altezza di caduta nel punto perimetrale
del tetto ove si trovava a lavorare CIVI 1 era largamente superiore a 3 metri. Ciò imponeva la posa di un ponte da lattoniere. Trattasi del ponte
più alto di un ponteggio situato in prossimità del bordo del tetto. Esso
permette di effettuare in condizioni di sicurezza lavori al bordo dei tetti e
di regola è montato sul ponteggio in modo sporgente (art. 47 cpv. 1 OLCostr). Quando
l’altezza di caduta misurata a partire dalla gronda o dal bordo del tetto piano
è superiore a 3 m, occorre installare un ponte di ponteggio (ponte da
lattoniere) 1 m al massimo al di sotto di questi ultimi (art. 47 cpv. 2
OLCostr). Il piano di calpestio del ponte da lattoniere deve essere
dimensionato in modo da resistere a una forza dinamica (caduta dal tetto) (art.
47.
cpv. 3 OLCostr). La protezione laterale del ponte da lattoniere deve
situarsi almeno a 60 cm dalla gronda installata o dallo spigolo esterno
del tetto; il suo parapetto superiore deve situarsi almeno 80 cm al di sopra del bordo del tetto (art. 47 cpv. 4 PLCostr). Le distanze tra il
parapetto e il corrente intermedio e la tavola fermapiedi non devono superare i
50.
cm (art. 47 cpv. 5 OLCostr). Il ponte di lattoniere è quindi montato su un
ponteggio (art. 18 OLCostr).
4.5
Orbene, nel cantiere di __________ non
erano stati posati né il ponteggio né il ponte da lattoniere.
In verità l’art. 29 cpv. 2 OLCostr
prevede un’eccezione, e meglio una possibilità di rinunciare al ponte di
lattoniere se l’inclinazione del tetto è inferiore a 10°, a condizione però che
sia istallata una protezione laterale continua secondo l’art. 16 OLCostr. La
difesa ha tentato di mettere in dubbio che la falda su cui lavorava il CIVI 1
avesse una pendenza superiore a 10°, non avvedendosi però che, quand’anche la
pendenza della falda (che può essere facilmente stimata, all’aiuto della
documentazione fotografica e di un goniometro, in ca. 20°) fosse stata
inferiore a 10° si sarebbe comunque imposta una protezione laterale continua,
in concreto completamente omessa. Tutto questa basta e avanza per condurre a
ritenere che, data l’assenza sul cantiere di un ponte di lattoniere, le misure
di protezione previste dalla OLCostr sono state crassamente violate, ciò che ha
avuto come conseguenza la caduta ed il ferimento grave di CIVI 1.
Ciò posto, discutere sulle
imprecisioni terminologiche del decreto di accusa (“ponte da lattoniere”
piuttosto che “parapetto”) non può soccorrere la difesa, atteso per di
più che all’accusato, perfettamente cognito per suo stesso dire delle
disposizioni in materia di sicurezza, era perfettamente comprensibile ciò che
gli veniva rimproverato.
5.
L’art.
229.
cpv. 1 CP commina la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria
nei confronti di “chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una
demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette
con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2
della norma “se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole
riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria”.
Questo reato costituisce un
delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina dominante, è da ritenersi
perfezionato allorquando, attraverso un’azione o un’omissione del suo autore
viene a crearsi, appunto, una concreta situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl, in: Basler
Kommentar, 2a ed., n. 35 ad art. 229 CP, pag. 1358). Il bene protetto non è il
patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. (Corboz, op. cit., Vol II, n. 1 ad art. 229 CP). Un reato di
evento (come quello di lesioni colpose) implica di regola un’azione. Una
commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l’autore
disattende un obbligo di agire (art. 11 CPS). Quest’onere deve derivare da una
posizione di garante ("status giuridico" riprendendo i termini
dell’art. 11 cpv. 2 CPS): l’autore deve trovarsi in una situazione che gli
impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro
pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione),
o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei
beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid.
4.2
). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un
contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di
un rischio (art. 11 cpv. 2 CPS).
Nella fattispecie di tutta
evidenza l’accusato rivestiva questa posizione di garante; e ciò nella sua
qualità di titolare dell’impresa di carpenteria che lavorava al tetto, nella
sua qualità di datore di lavoro, e da ultimo poiché a lui incombeva la
direzione dei lavori, nell’ambito della quale – così egli ha dichiarato al
dibattimento – visitava il cantiere tre volte al giorno.
5.1
Altrettanto
pacifico che, fossero state installate le protezioni anticaduta più sopra
ricordate, CIVI 1 non sarebbe caduto rovinosamente dal tetto su cui lavorava,
procurandosi le note ferite.
Ciò
comporta una duplice conclusione: primo, che le omissioni imputabili all’accusato
realizzano gli elementi oggettivi del reato di violazione delle regole
dell’arte edilizia (art. 229 CP); secondo, che deve ritenersi assodato il nesso
di causalità adeguato e naturale tra l’omessa posa delle protezioni richiesta
dalle regole dell’arte edilizia e la caduta dal tetto della parte civile, con
la conseguenza che l’accusato deve nel contempo essere riconosciuto autore
colpevole di lesioni colpose gravi a danno di CIVI 1.
5.2
In
questo contesto va ancora osservato che dal dibattimento non sono emersi fatti
o comportamenti a carico della parte civile, suscettibili di interrompere il
nesso causale adeguato tra le omissioni dell’accusato e il danno alla salute
prodottosi con la caduta dal tetto di CIVI 1.
6.
Resta
da esaminare se nell’ambito della violazione delle regole dell’arte edilizia
l’accusato abbia agito con intenzione o meno, ritenuto che la violazione
delle regole dell’arte edilizia può essere commessa sia intenzionalmente che
per negligenza. Per la miglior dottrina l’infrazione per negligenza può essere
realizzata in due ipotesi: nel primo caso l’autore viola per negligenza le
regole dell’arte edilizia e, altrettanto per negligenza, non ha coscienza del
pericolo; nel secondo caso l’autore viola intenzionalmente le regole dell’arte
edilizia, credendo per negligenza che il pericolo per non si realizzi (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 229
CP). La negligenza dell’accusato si iscrive nella seconda ipotesi. Egli infatti
era pienamente consapevole che l’assenza delle necessarie protezioni anticaduta
costituiva una violazione delle regole dell’arte edilizia, segnatamente delle
norme di sicurezza della OLCostr. Per contro, egli ha creduto, negligentemente,
che da tale omissione non sarebbe risultato alcun pericolo per la vita o
l’integrità delle persone. Avendo riposto tutta l’attenzione ai rischi di
cadute interne, la sua negligenza – che a ben vedere si pone ai confini con il
dolo eventuale - va dunque ravvisata nell’aver omesso di guardare più in là,
di prestare la sua attenzione e di estendere le sue valutazioni a tutti i
pericoli che si ponevano in cantiere, in particolare ai rischi di caduta
esterna. Da qui dunque la negligenza cosciente, a completare la realizzazione
del reato di cui all’art. 229 cpv. 2 CP.
7.
Il dibattimento ha fornito un quadro
estremamente positivo dell’accusato. Egli ha dato di sé un’immagine di persona
corretta, sensibile ed attenta alle prescrizioni di edilizia e di sicurezza.
L’accusato è parso fortemente segnato da questo infortunio, che è stato cagione
per lui di depressioni ed è tuttora generatore di stati d’ansia. È perciò
indubbio che la presente condanna costituirà per lui motivo di riflessione,
astenendolo da ulteriori imprudenze sui cantieri; e questo indipendentemente
dalla pena erogata. Per il rimanente non può essere disatteso che egli è
incensurato. Date queste premesse, a fronte della pena proposta dall’accusa (90
aliquote giornaliere di CHF 180.00 cadauna) ed in considerazione che viene meno
l’intenzionalità in uno dei due reati (per i quali la legge commina peraltro
uguale pena), lo scrivente giudice ritiene congruamente commisurata alle colpe
del reo - che rimangono comunque gravi, sia per quanto riguarda le lesioni ma
anche per quanto riguarda la negligenza nel contesto in cui si è sviluppata
(assenza totale delle protezioni obbligatorie in una situazione di grave
pericolo) - una pena pecuniaria di sessanta aliquote giornaliere, calcolate
secondo i parametri di reddito adottati dall’accusa e sostanzialmente
confermati al dibattimento; pena sospesa condizionalmente ed assortita da una
multa conformemente all’art. 42 cpv. 2 CP. La multa, assente nel decreto di
accusa, si impone in considerazione della gravità dell’omissione, del rischio
creato e delle conseguenze derivatene, in un contesto specifico dell’attività
quotidiana dell’accusato a lui perfettamente noto.
8.
. Trattandosi di sentenza di
condanna, la tassa di giustizia e le spese andranno poste a carico
dell’accusato.
P.Q.M. visti gli art. 125 cpv. 1 e 2, 229
cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1.1
, 1.2., 3., negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue
agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-
violazione per negligenza delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv.
2.
CP) per avere a __________ il __________2008, nella sua veste di direttore
della ditta __________ SA di __________, negligentemente trascurato di far
rispettare le regole riconosciute dall’arte, in particolare di far montare dei
parapetti di protezione sul tetto dello stabile sul quale stavano lavorando gli
operai da lui diretti, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità di
quest’ultimi, come infatti avvenne con la caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro, e
-
lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 74/2009 del 12 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria
di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di CHF 180.00 (centottanta), per un totale
di CHF 10’800.00 (diecimilaottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di CHF
1'000.00 (mille);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della
tassa di giustizia di CHF 700.00 e delle spese giudiziarie di CHF 560.00 per
complessivi CHF 1'260.00 (milleduecentosessanta).
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
violazione intenzionale delle regole dell'arte edilizia;
rileva che le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 1'000.00 multa
CHF 700.00 tassa
di giustizia
CHF 400.00 spese giudiziarie
CHF 160.00 testi
CHF 2'260.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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