10.2009.643
Velocità eccessiva nell'abitato (82 km/h invece di 50 km/h)
2 settembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.643
Data decisione, Autorità:
02.09.2010, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva nell'abitato (82 km/h invece di 50 km/h)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.643
DA
4728/2009
Bellinzona
2
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Smart targata __________ alla
velocità di 82 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
15 aprile 2009;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre
2009 n. 4728/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 1’100.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.--,
ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2009
dall’accusato;
indetto il dibattimento 2 settembre 2010,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentito l’accusato, il quale chiede di
essere prosciolto, in quanto quel giorno non era lui alla guida del veicolo in
questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 34
segg., 42 segg. CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4728/2009 del 9 novembre 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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