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Decisione

10.2009.643

Velocità eccessiva nell'abitato (82 km/h invece di 50 km/h)

2 settembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15 aprile 2009;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,

4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre

2009 n. 4728/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 1’100.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 700.--,

ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2009

dall’accusato;

indetto il dibattimento 2 settembre 2010,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato, data

lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;

sentito l’accusato, il quale chiede di

essere prosciolto, in quanto quel giorno non era lui alla guida del veicolo in

questione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 34

segg., 42 segg. CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4728/2009 del 9 novembre 2009;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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