10.2009.644
Tacciare, a due riprese, il fratello di pedofilo
3 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.644
Data decisione, Autorità:
03.08.2010, PRPEN
Titolo:
Tacciare, a due riprese, il fratello di pedofilo
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2009.644
DA
4713/2009
Bellinzona
3
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , muratore,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, in data 4 luglio 2009, a I__________, sui __________, e in data 24 agosto 2009, a __________, tacciando LESA 1 di pedofilo offeso il di lui onore;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177
CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre
Fatti
2009 n. 4713/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 120.--
(centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2009
dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 agosto 2010, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte
lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte lesa;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
di prosciogliere il proprio assistito, in quanto per i fatti del 24 agosto 2009
manca la querela, mentre per quelli del 4 luglio 2009 manca qualsivoglia prova
che sia stato proferito il termine “pedofilo”. Infine, a titolo abbondanziale,
egli ha rilevato come il decreto d’accusa non faccia nemmeno menzione degli
epiteti “cieco” e “porco”, per cui, in base al principio dell’immutabilità del
decreto d’accusa, ora non possono più essergli imputati;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
177.
CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4713/2009 del 9 novembre 2009;
carica la tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 300.-- allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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