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Decisione

10.2009.644

Tacciare, a due riprese, il fratello di pedofilo

3 agosto 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 4713/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 120.--

(centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2009

dall’accusato;

indetto il dibattimento 3 agosto 2010, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte

lesa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’esame della parte lesa;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

di prosciogliere il proprio assistito, in quanto per i fatti del 24 agosto 2009

manca la querela, mentre per quelli del 4 luglio 2009 manca qualsivoglia prova

che sia stato proferito il termine “pedofilo”. Infine, a titolo abbondanziale,

egli ha rilevato come il decreto d’accusa non faccia nemmeno menzione degli

epiteti “cieco” e “porco”, per cui, in base al principio dell’immutabilità del

decreto d’accusa, ora non possono più essergli imputati;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

177.

CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4713/2009 del 9 novembre 2009;

carica la tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 300.-- allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato:

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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