10.2009.646
Tentare di introdursi indebitamente nella casa dei conduttori
18 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.646
Data decisione, Autorità:
18.11.2010, PRPEN
Titolo:
Tentare di introdursi indebitamente nella casa dei conduttori
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 186 CPS
Incarto
n.
10.2009.646
DA
4787/2009
Bellinzona
18
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 d nel ramo immobiliare,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di tentata violazione di domicilio,
per avere, a __________ in data
3 luglio 2009, indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, tentato
d’introdursi nella casa dei conduttori CIVI 1 e CIVI 2, facendo smontare la
serratura dell’entrata principale da un operaio della ditta __________,
desistendo tuttavia dal penetrare nell’abitazione non appena CIVI 1 aprì
spontaneamente la porta;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 186
CPS combinato con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv.
Fatti
1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre
2009 n. 4787/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinviano le parti civili
CIVI 1, CIVI 2, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94
cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 novembre 2009
dall’accusato;
indetto il dibattimento 18 novembre 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e
l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione della teste;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
in via principale il proscioglimento dell’imputato evidenziando come non siano
dati gli elementi oggettivi del reato. In modo particolare non vi è stato alcun
tentativo di violazione di domicilio. Oltre a ciò l’imputato si è fidato di
quanto gli era stato detto dall’UEF e dal suo precedente legale, nonché a
ritenuto di essere nella ragione in quanto gli agenti di polizia non hanno
sollevato obiezioni circa la sua legittimazione, anzi. Egli ha inoltre rilevato
come non vi siano state conseguenze alcune e come il suo assistito abbia
desistito spontaneamente. In via subordinata ha dunque postulato l’applicazione
dell’art. 23 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di tentata violazione di domicilio per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Possono
trovare applicazione gli art. 23, rispettivamente 52 e 53 CPS?
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
4.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22 cpv. 1, 23 cpv. 1,
34.
segg., 42 segg., 52 seg., 186 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
tentata violazione di
domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4787/2009 del 10 novembre
2009;
manda ACCU 1
esente da ogni pena, in applicazione
dell’art. 52 CPS;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
prende atto che nel decreto d’accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio
sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo
non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
r.
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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