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Decisione

10.2009.646

Tentare di introdursi indebitamente nella casa dei conduttori

18 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 e 4 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre

2009 n. 4787/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinviano le parti civili

CIVI 1, CIVI 2, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94

cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 novembre 2009

dall’accusato;

indetto il dibattimento 18 novembre 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e

l’interprete, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione della teste;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

in via principale il proscioglimento dell’imputato evidenziando come non siano

dati gli elementi oggettivi del reato. In modo particolare non vi è stato alcun

tentativo di violazione di domicilio. Oltre a ciò l’imputato si è fidato di

quanto gli era stato detto dall’UEF e dal suo precedente legale, nonché a

ritenuto di essere nella ragione in quanto gli agenti di polizia non hanno

sollevato obiezioni circa la sua legittimazione, anzi. Egli ha inoltre rilevato

come non vi siano state conseguenze alcune e come il suo assistito abbia

desistito spontaneamente. In via subordinata ha dunque postulato l’applicazione

dell’art. 23 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di tentata violazione di domicilio per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Possono

trovare applicazione gli art. 23, rispettivamente 52 e 53 CPS?

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

4.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 23 cpv. 1,

34.

segg., 42 segg., 52 seg., 186 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

tentata violazione di

domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4787/2009 del 10 novembre

2009;

manda ACCU 1

esente da ogni pena, in applicazione

dell’art. 52 CPS;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

prende atto che nel decreto d’accusa le

parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio

sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo

non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

r.

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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