10.2009.648
Consumare e detenere un imprecisato quantitativo di marijuana
17 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.648
Data decisione, Autorità:
17.08.2010, PRPEN
Titolo:
Consumare e detenere un imprecisato quantitativo di marijuana
CONSUMO DI STUPEFACENTI
let. a LSTUP
Incarto
n.
10.2009.648
DA
4790/2009
Bellinzona
17
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo __________
2006 / __________ 2009, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di
marijuana nonché per avere detenuto a __________ in data __________ 2009, 1,3 grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale sequestrata dalla Polizia
cantonale a seguito di un intervento al domicilio dell'accusato per un litigio
famigliare;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19a LS; richiamato l’art. 69 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 novembre
2009 n. 4790/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3(tre)
(art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
3.
Ordina la confisca e la
distruzione di 1,3 grammi di marijuana / reperto SAD 1662/2009 (art. 69 cpv. 2
CP).
4.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 17 novembre 2009;
indetto il pubblico dibattimento in data
17.
agosto 2010;
dato atto che l’accusato, benché
regolarmente citato con raccomandata 18 giugno 2010, non è comparso;
il Procuratore pubblico con
lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo __________
2006.
/ __________ 2009, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di
marijuana nonché per avere detenuto a __________ in data __________ 2009, 1,3 grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale sequestrata dalla Polizia
cantonale a seguito di un intervento al domicilio dell'accusato per un litigio
famigliare?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione di 1,3 g di marijuana (reperto SAD 1662/2009)?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 69 cpv. 1 CP; 19a
LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1 autore
colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup) per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4790/2009
del 10 novembre 2009.
condanna
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 150.—(centocinquanta);
ordina la confisca e la distruzione
di 1,3 g di marijuana (reperto SAD 1662/2009);
avvertite le parti del diritto di presentare,
tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e
revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere,
entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può
ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Polizia scientifica, Giubiasco
(rif.: reperto SAD 1662/2009),
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 75.-- tassa di giustizia
fr. 75.-- spese giudiziarie
fr. .-- testi
fr. 450.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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