10.2009.65
Cagionare un danno al corpo e alla salute della ex convivente facendola cadere al suolo procurandole una contusione zigomatica sinistra e abrasioni superficiali
22 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.65
Data decisione, Autorità:
22.09.2009, PRPEN
Titolo:
Cagionare un danno al corpo e alla salute della ex convivente facendola cadere al suolo procurandole una contusione zigomatica sinistra e abrasioni superficiali
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.65
DA
366/2009
Bellinzona
22
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per aver cagionato un danno al corpo e alla salute della sua ex convivente
LESA 1, e meglio per averla spinta facendola cadere al suolo e battere la
faccia contro alcuni scatoloni, procurandole in tal modo una contusione
zigomatica sinistra e abrasioni superficiali, così come accertato dal
certificato medico __________ dell’Ospedale __________;
Fatti
avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio
2009 n. 366/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 1'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2009;
indetto il dibattimento in data 22
settembre 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore; il
Procuratore pubblico con lettera 1 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede
prosciolto da ogni accusa; in ogni caso va esclusa ogni sua intenzionalità nel
provocare qualsivoglia lesione alla ex convivente. Considerato come l’accusato
sia stato aggredito va, sempre in via subordinata, esaminata l’applicazione dell’art.
15.
CP; in ogni caso, nel denegato caso di pronuncia di una pena, la stessa
andrebbe sensibilmente ridotta;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni
semplici, per avere, a __________ il __________, cagionato
un danno al corpo e alla salute della sua ex convivente LESA 1, e meglio per averla
spinta facendola cadere al suolo e battere la faccia contro alcuni scatoloni,
procurandole in tal modo una contusione zigomatica sinistra e abrasioni
superficiali, così come accertato dal certificato medico __________ dell’Ospedale
__________?
2.
E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni
colpose?
3.
Può trovare applicazione
l’art..15 CP (legittima difesa esimente)?.
4.
In caso di condanna quale deve
essere la pena?
5.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub
1, 2 e 3, decaduti i quesiti posti sub 4 e 5, come segue al quesito
posto sub 6.;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa
di lesioni semplici;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del
Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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