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Decisione

10.2009.65

Cagionare un danno al corpo e alla salute della ex convivente facendola cadere al suolo procurandole una contusione zigomatica sinistra e abrasioni superficiali

22 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 123

cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio

2009 n. 366/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 1'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2009;

indetto il dibattimento in data 22

settembre 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore; il

Procuratore pubblico con lettera 1 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede

prosciolto da ogni accusa; in ogni caso va esclusa ogni sua intenzionalità nel

provocare qualsivoglia lesione alla ex convivente. Considerato come l’accusato

sia stato aggredito va, sempre in via subordinata, esaminata l’applicazione dell’art.

15.

CP; in ogni caso, nel denegato caso di pronuncia di una pena, la stessa

andrebbe sensibilmente ridotta;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni

semplici, per avere, a __________ il __________, cagionato

un danno al corpo e alla salute della sua ex convivente LESA 1, e meglio per averla

spinta facendola cadere al suolo e battere la faccia contro alcuni scatoloni,

procurandole in tal modo una contusione zigomatica sinistra e abrasioni

superficiali, così come accertato dal certificato medico __________ dell’Ospedale

__________?

2.

E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni

colpose?

3.

Può trovare applicazione

l’art..15 CP (legittima difesa esimente)?.

4.

In caso di condanna quale deve

essere la pena?

5.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1, 2 e 3, decaduti i quesiti posti sub 4 e 5, come segue al quesito

posto sub 6.;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di lesioni semplici;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del

Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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