10.2009.652
Afferrare al collo una minorenne e provocandogli dei graffi
14 dicembre 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.652
Data decisione, Autorità:
14.12.2010, PRPEN
Titolo:
Afferrare al collo una minorenne e provocandogli dei graffi
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.652/
DA
4863/2009
Bellinzona
14
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Petra
Vanoni in qualità di Segretarioa per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di vie di fatto
per avere, in data __________2009,
a __________ presso il parco giochi di Via __________, afferrando al collo il
minorenne M.C. e provocandogli dei graffi al lato destro, come attestato dal
certificato medico di medesima data della Dr.ssa __________, __________,
commesso vie di fatto nei confronti del minore;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 126
cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 16 novembre
Fatti
2009 n. 4863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
3.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 18 novembre 2009;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2010,
al quale è comparsa l’accusata, assistita dal difensore DI 1, Lugano; il
Procuratore pubblico con lettera 6 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento, in via subordinata l’applicazione dell’art.
177.
cpv. 3 CP;
per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di vie
di fatto per avere, in data __________2009, a Morbio Inferiore, presso il parco
giochi di Via __________, afferrando al collo il minorenne M.C. e provocandogli
dei graffi al lato destro, come attestato dal certificato medico di medesima
data della Dr.ssa __________, Mendrisio, commesso vie di fatto nei confronti
del minore?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
2.1
Può trovare applicazione l’art.
177.
cpv. 3 CP?
3.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126, 177 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di vie di
fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 4863/2009 del 16 novembre 2009,
manda ACCU
1.
esente
da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP;
prescinde dal prelevare la tassa di
giudizio e le spese;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: La
Segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster