10.2009.657
Impiegare a lavorare uno straniero sprovvisto del relativo permesso di lavoro
23 novembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.657
Data decisione, Autorità:
23.11.2010, PRPEN
Titolo:
Impiegare a lavorare uno straniero sprovvisto del relativo permesso di lavoro
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LST
Incarto
n.
10.2009.657/
DA
4872/2009
Bellinzona
23
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla
LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso)
per avere, il 7 e l’8 ottobre 2009, a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato presso il Ristorante __________
il cittadino yemenita __________ benché non autorizzato ad esercitare
un’attività lavorativa in Svizzera;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre
2009 n. 4872/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.-
(settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.-
(cinquanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6(sei) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 novembre 2009;
indetto il dibattimento 23 novembre 2010,
al quale è comparso il solo accusato; il Procuratore pubblico con lettera 14
settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale chiede che la pena venga ridotta;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri
sprovvisti di permesso), per avere, il 7 e l’8 ottobre 2009, a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato presso il Ristorante __________
il cittadino yemenita __________ benché non autorizzato ad esercitare
un’attività lavorativa in Svizzera?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 117 cpv. 1 LStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3, come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di impiego di
stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr) per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4872/2009 del 16 novembre
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
300.
-- (trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 150.--
(centocinquanta);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- multa
fr. 125.-- tassa di giustizia
fr. 125.-- spese giudiziarie
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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