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Decisione

10.2009.661

Presentare alla Polizia cantonale una falsa denuncia contro ignoti, per un atto punibile che si sa non essere stato commesso; compiere atti pregiudizievolinel patrimonio di altrui, al fine di procacci

12 ottobre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, in data __________ 2009; reato previsto dall'art. 146

cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre

2009 n. 4783/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 80.-

(ottanta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr.

2'400.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 800.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 18 novembre 2009;

indetto il dibattimento in data 18 giugno

2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18

giugno 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ Roberto Ghezzi autore

colpevole di:

1.1

sviamento della giustizia, per

avere, a __________, in data __________2009, presentato, alla Polizia

cantonale, una falsa denuncia, contro ignoti, per un atto punibile che sapeva

non essere stato commesso, e meglio, per avere sporto denuncia penale, per

titolo di danneggiamento, asserendo, in urto con la verità, che ignoti avevano

frantumato quattro vetri laterali ed il vetro della porta anteriore destra del

veicolo di linea marca Van Hool A 320, targato __________ (a lui intestato,

unitamente al fratello __________), sapendo che l’atto vandalico da lui

denunciato non era di fatto mai stato commesso, in quanto il vetro della

portiera anteriore si era danneggiato a seguito di un urto contro dei rami

sporgenti e gli altri 4 vetri erano invece stati da lui intenzionalmente

manomessi?

1.2

tentata truffa, per avere, a __________

e a __________, in data __________2009, tentato di indurre con inganno astuto i

dipendenti/responsabili de __________, a compiere atti pregiudizievoli per il

loro patrimonio e/o quello altrui, al fine di procacciarsi un indebito

profitto, e meglio, per avere dichiarato, in data __________2009, in urto con

la verità, alla citata compagnia di assicurazione, di essere stato vittima di

un atto vandalico al fine di ottenere il versamento indebito di un’indennità

assicurativa pari a Frs. 11'695,05, e più precisamente per avere affermato,

mendacemente, che i 4 vetri laterali del veicolo di linea di cui al punto 1,

erano stati frantumati da terzi, allorquando gli stessi erano invece stati da

lui intenzionalmente manomessi, poiché asseritamente difettati, al fine di

ottenere il versamento di un’indennità assicurativa che altrimenti non gli

sarebbe stata versata?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 146 cpv. 1 e 304 cifra

1.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di tentata truffa

(art. 146 cpv. 1 CP) e di sviamento della giustizia (art. 304 cifra 1 CP) per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4783/2009

del 9 novembre 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr.

3'600.-- (tremilaseicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 800.--

(ottocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può

ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 1'100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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