10.2009.662
Accompagnare, con la propria autovettura, una persona per l'acquisto di eroina e senza essere autorizzato consumare un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi
17 agosto 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.662
Data decisione, Autorità:
17.08.2010, PRPEN
Titolo:
Accompagnare, con la propria autovettura, una persona per l'acquisto di eroina e senza essere autorizzato consumare un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi
CONSUMO DI STUPEFACENTI
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.662
DA
4711/2009
Bellinzona
17
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il Segretario
Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________ 2008 sino al __________
2008, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________ a __________
per l’acquisto di eroina, trasportato 40 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________ 2008, tra __________, accompagnando con
la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto di eroina,
trasportato almeno 10 grammi di eroina, destinati alla vendita;
2. contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________
2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi,
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo,
reati previsti dagli artt. 19
cifra 1 LS, 19a LS;
perseguita con decreto d’accusa del 9 novembre
Fatti
2009 n. 4711/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.-
(duemilacento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote
da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 70 (settanta) (art. 34
e 36 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia
di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
3.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 24 novembre 2009;
vista la richiesta di rinvio del
dibattimento inviata via fax dall’accusata il giorno precedente il dibattimento
alle ore 18.20 con la motivazione di trovarsi all’estero, in Bosnia;
considerato che la domanda risulta palesemente
intempestiva, atteso che la citazione è stata intimata il 18 giugno 2010, ciò
che consentiva all’accusata di organizzare la propria presenza al dibattimento
rispettivamente le proprie trasferte nel proprio Paese d’origine;
che tale motivazione peraltro
non costituisce valido motivo di rinvio;
respinta la domanda di rinvio;
dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data 17
agosto 2010;
preso atto che benché regolarmente citata con
raccomandata 18 giugno 2010, l’accusata non è presente; il Procuratore pubblico
con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti, per avere, senza essere autorizzata, nel periodo
__________ 2008 sino al __________ 2008, tra __________, accompagnando, con la
propria autovettura, __________ a __________ per l’acquisto di eroina,
trasportato 40 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del
mese di __________, tra __________, accompagnando con la propria autovettura __________
a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 10 grammi di eroina, destinati alla vendita?
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere
autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ 2008,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a
LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
- infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1
LStup), per avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________
sino al __________, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________
a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 20 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________ 2008, tra __________,
accompagnando con la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto
di eroina, trasportato almeno 5 grammi di eroina, e di
- contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti (art. 19a LStup) per avere, senza essere
autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ __________
2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 45 grammi;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
1'800.-- (milleottocento);
1.1
l’accusata
è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
delle spese giudiziarie per complessivi fr. 150.— (centocinquanta);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
La condannata può
ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona (rif.: bcl),
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'800.-- pena
pecuniaria
fr. 75.-- tassa di giustizia
fr. 75.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'950.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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