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Decisione

10.2009.662

Accompagnare, con la propria autovettura, una persona per l'acquisto di eroina e senza essere autorizzato consumare un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi

17 agosto 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 4711/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.-

(duemilacento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote

da fr. 30.- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 70 (settanta) (art. 34

e 36 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia

di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

3.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 24 novembre 2009;

vista la richiesta di rinvio del

dibattimento inviata via fax dall’accusata il giorno precedente il dibattimento

alle ore 18.20 con la motivazione di trovarsi all’estero, in Bosnia;

considerato che la domanda risulta palesemente

intempestiva, atteso che la citazione è stata intimata il 18 giugno 2010, ciò

che consentiva all’accusata di organizzare la propria presenza al dibattimento

rispettivamente le proprie trasferte nel proprio Paese d’origine;

che tale motivazione peraltro

non costituisce valido motivo di rinvio;

respinta la domanda di rinvio;

dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data 17

agosto 2010;

preso atto che benché regolarmente citata con

raccomandata 18 giugno 2010, l’accusata non è presente; il Procuratore pubblico

con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti, per avere, senza essere autorizzata, nel periodo

__________ 2008 sino al __________ 2008, tra __________, accompagnando, con la

propria autovettura, __________ a __________ per l’acquisto di eroina,

trasportato 40 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del

mese di __________, tra __________, accompagnando con la propria autovettura __________

a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 10 grammi di eroina, destinati alla vendita?

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere

autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ 2008,

consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 47.5 grammi?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19 cifra 1 e 19a

LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti,

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

- infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1

LStup), per avere, senza essere autorizzata, nel periodo __________

sino al __________, tra __________, accompagnando, con la propria autovettura, __________

a __________ per l’acquisto di eroina, trasportato almeno 20 grammi di eroina, destinati ala vendita, nonché nel corso del mese di __________ 2008, tra __________,

accompagnando con la propria autovettura __________ a __________ per l’acquisto

di eroina, trasportato almeno 5 grammi di eroina, e di

- contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti (art. 19a LStup) per avere, senza essere

autorizzata, a __________, nel periodo __________ 2007 sino al __________ __________

2008, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 45 grammi;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

1'800.-- (milleottocento);

1.1

l’accusata

è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

delle spese giudiziarie per complessivi fr. 150.— (centocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può

ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona (rif.: bcl),

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'800.-- pena

pecuniaria

fr. 75.-- tassa di giustizia

fr. 75.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'950.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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