10.2009.664
Prestare in diverse occasioni il proprio telefono cellulare ad una persona per effettuare acquisti di cocaina da terzi e accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad effett
31 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.664
Data decisione, Autorità:
31.08.2010, PRPEN
Titolo:
Prestare in diverse occasioni il proprio telefono cellulare ad una persona per effettuare acquisti di cocaina da terzi e accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad effettuare l'acquisto di stupefacente
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.664/
DA
4761/2009
Bellinzona
31
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata, fra il __________ e il __________ nel
Luganese, prestato il suo telefono cellulare in almeno 8 occasioni a U__________ per effettuare degli acquisti
di cocaina da terzi, e per aver inoltre accompagnato in alcune occasioni la
stessa con la propria autovettura ad effettuare l’acquisto di stupefacente;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19
cifra 1 LStup;
perseguita con decreto d’accusa del 9 novembre
2009 n. 4761/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr.
120.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS) corrispondente a complessivi fr. 600.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà
eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 26 novembre 2009;
indetto il dibattimento in data 31 agosto
2010, al quale sono comparse l’accusata e il suo difensore __________ DI 1, __________;
il Procuratore pubblico con lettera 21 giugno 2010 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dall’accusa e chiede vengano assegnate ripetibili ai sensi
dell’art. 9 CPP;
per ultima l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’
ACCU 1 autrice colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzata, fra il __________ e il __________ nel luganese, prestato il suo
telefono cellulare in almeno 8 occasioni a U__________
per effettuare degli acquisti di cocaina da terzi, e per aver inoltre
accompagnato in alcune occasioni la stessa con la propria autovettura ad
effettuare l’acquisto di stupefacente?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere assegnate
ripetibili e se sì, in quale misura?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue ai quesiti posti sub 4 e 5, decaduti gli altri
quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
infrazione alla LF sugli stupefacenti;
assegna le tasse e le spese allo
Stato, che dovrà rifondere a Jessica Capra fr. 600.— (seicento) a titolo di
ripetibili;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione.
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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