10.2009.68
Occupare un appartamento nonostante l'ordine di inabilità dello stesso tenendovi anche degli animali nonostante il decreto di divieto emanato dall'Ufficio del veterinario cantonale
8 luglio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.68
Data decisione, Autorità:
08.07.2009, PRPEN
Titolo:
Occupare un appartamento nonostante l'ordine di inabilità dello stesso tenendovi anche degli animali nonostante il decreto di divieto emanato dall'Ufficio del veterinario cantonale
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
art. 292 CPS
Incarto
n.
10.2009.68
DA
129/2009
Bellinzona
8
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
rappr. dal tutore: TU 1
prevenuta colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni
dell'autorità,
per avere,
-
dal 25 luglio 2007, a __________ omettendo di dare seguito all'ordine di
inabitabilità dell'appartamento sito al primo piano dello stabile mappale n. __________
di __________ di proprietà di __________ ossia continuando ad abitarvi malgrado
l'ingiunzione di lasciarlo immediatamente impartito dal Municipio di __________
il 24 luglio 2007,
-
dal marzo 2008 a __________, omettendo di dare seguito al divieto di
tenuta di animali emanato il 29 febbraio 2008 dall'Ufficio del veterinario
cantonale,
non ottemperato ad un ordine a
lei impartito da un'autorità competente;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292
CP;
perseguita con decreto d’accusa del 19 gennaio
Fatti
2009 n. 129/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 21 gennaio 2009; dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 luglio 2009, al
quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei tutore, oltre al rappresentante
dell’Ufficio del veterinario cantonale nella veste di parte lesa, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando
la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che
dichiara di voler effettuare un lavoro di pubblica utilità piuttosto che pagare
una multa o andare in prigione;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusata autrice colpevole
di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 107 e 292 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 129/2009
del 19 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 4 (quattro) ore;
§ ACCU 1 è avvertita che
se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena
pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità
corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di
pena detentiva (art. 39 CP);
2.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.00;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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