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Decisione

10.2009.68

Occupare un appartamento nonostante l'ordine di inabilità dello stesso tenendovi anche degli animali nonostante il decreto di divieto emanato dall'Ufficio del veterinario cantonale

8 luglio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 129/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 gennaio 2009; dall'accusato;

indetto il dibattimento 8 luglio 2009, al

quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei tutore, oltre al rappresentante

dell’Ufficio del veterinario cantonale nella veste di parte lesa, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando

la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che

dichiara di voler effettuare un lavoro di pubblica utilità piuttosto che pagare

una multa o andare in prigione;

sentito da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusata autrice colpevole

di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 107 e 292 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 129/2009

del 19 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 4 (quattro) ore;

§ ACCU 1 è avvertita che

se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena

pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità

corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di

pena detentiva (art. 39 CP);

2.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.00;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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