10.2009.686
Importare, tenere in deposito e mettere in commercio diversi diffusori di profumo contraffatti, trattandosi di copie servili di un prodotto regormente brevettati
27 aprile 2010Italiano27 min
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Numero d'incarto:
10.2009.686
Data decisione, Autorità:
27.04.2010, PRPEN
Titolo:
Importare, tenere in deposito e mettere in commercio diversi diffusori di profumo contraffatti, trattandosi di copie servili di un prodotto regormente brevettati
CONTRAFFAZIONE DI MERCI
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DEL DESIGN
art. 155 cf. 1 CPS
art. 81 LBI
art. 23 LCSL
Incarto
n.
10.2009.686
DA
3553/2007
Bellinzona
27
aprile 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. contraffazione di merci,
per avere, nel periodo
ottobre 2006 - marzo 2007, allo scopo di frode nel commercio e nelle relazioni
d’affari, acquistato dalla società __________ di __________ (__________ed
importato in Svizzera 12 confezioni di profumo per auto di vario aroma per un
totale di 144 flaconcini diffusori contraffatti, con reale valore venale
inferiore a quanto desumibile dalle apparenze, tenendoli in deposito e
mettendoli successivamente in commercio, e meglio per avere
importato il 13 ottobre 2006 in Svizzera 12 confezioni di profumo per auto di vario aroma da 12 flaconcini diffusori l’una
per complessivi 144 pezzi, merce contraffatta sdoganata presso il valico
stradale di Chiasso strada facente parte di una partita di cosmetici acquistati
presso la società __________ di __________ (__________);
detenuto presso il suo
deposito, in via __________ a __________, 12 confezioni di profumi per auto
contraffatti nel periodo ottobre - novembre 2006;
venduto nel mese di
novembre 2006 al negozio __________ di __________, 11 confezioni di profumi per
auto di vario aroma, contraffatti;
consegnato nel mese di
marzo 2007 alla gerente del distributore di benzina __________ n. __________ di
__________ in via __________, signora __________, una confezione, da 12 pezzi,
di profumi per auto contraffatti, a saldo di un rifornimento di benzina per
circa fr. 30.--;
reato previsto dall’art.
155 cifra 1 CPS;
2. violazione della Legge
federale sui brevetti d’invenzione,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo sub 1, utilizzato illecitamente un’invenzione
brevettata, acquistando dalla società __________ di __________ (__________) 144
flaconcini diffusori contraffatti di profumo, importandoli in Svizzera ed
mettendoli in circolazione, trattandosi di copie servili di diffusori di
profumo “__________” protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è
titolare __________ e licenziataria esclusiva la società CIVI 1;
reato previsto dall’81 LBI
in relazione all’art. 66 lett. a) LBI;
3. violazione della Legge
federale contro la concorrenza sleale,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di luogo sub 1, agito in modo ingannevole, influendo
intenzionalmente sui rapporti tra concorrenti immettendo sul mercato 144
flaconcini di profumo il cui design è del tutto similare ai diffusori “__________”,
protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e
licenziataria esclusiva la società CIVI 1, generando così confusione nel
mercato, rendendosi colpevole di concorrenza sleale;
reato previsto dall’art.
23 LCSI in relazione con l’art. 3 lett. d LCSl;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 25 ottobre
2007 n. 3553/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 90.--
(novanta).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca e la
distruzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPS di quanto segue:
- 1 scatola
contenente 6 profumi contraffatti “__________” (verbale di sequestro 23 maggio 2007)
rinvenuta presso la Stazione di servizio __________ n. __________, __________;
- 11
scatole contenenti 126 profumi di vario aroma contraffatti (registrazione
reperti, no reperto settore 62/2007/PG) rinvenute presso il domicilio di __________,
__________;
- 3 profumi
di vario aroma allegati quali inserto 2 alla denuncia 2 marzo 2007 di CIVI 1, __________;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall’accusato;
ricordato che, con sentenza 16 settembre
2009, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello ha
annullato la sentenza 14 maggio 2008 del Presidente della Pretura penale;
indetto il dibattimento 27 aprile 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il
patrocinatore della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato
a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato, all’audizione
di 1 teste;
ricordato che, con l’accordo delle parti, si
è rinunciato all’audizione di tutti gli altri testi convocati;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa, ad eccezione
della proposta di condanna per il reato di cui all’art. 155 CPS. A suo
modo di vedere sono infatti dati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei
due reati previsti dalla LCSI e dalla LBI. In effetti i prodotti “__________”
erano conosciuti e chiunque avrebbe dovuto chiedersi se non fossero protetti da
brevetto;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento integrale del suo assistito poiché i suoi atti non hanno
adempito soggettivamente le fattispecie in questione. Egli non era un commerciante
ma uno che occasionalmente faceva del commercio. Inoltre non ha agito
consapevolmente: non ha immaginato nemmeno lontanamente che i profumini
avessero una natura illecita e che ledessero dei diritti altrui. Egli aveva
buoni motivi per fidarsi della __________ che da anni gli vendeva merce e non c’era
nessun elemento che avrebbe dovuto insinuare in lui il sospetto che fossero un’imitazione
illegale dei prodotti “__________”. In via sussidiaria, nella denegata ipotesi
che queste argomentazioni non venissero accolte dal giudice, postula una
massiccia riduzione della pena per l’unicità dei fatti;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile;
sentito in duplica il difensore;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Contraffazione di merci,
1.2. Violazione
della Legge federale sui brevetti d’invenzione,
1.3. Violazione
della Legge federale contro la concorrenza sleale,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di 1 scatola contenente 6 profumi
contraffatti “__________” (verbale di sequestro 23 maggio 2007) rinvenuta
presso la Stazione di servizio __________ n. __________, __________, di 11
scatole contenenti 126 profumi di vario aroma contraffatti (registrazione reperti,
n. reperto settore 62/2007/PG) rinvenute presso il domicilio di __________, __________,
e di 3 profumi di vario aroma allegati quali inserto 2 alla denuncia 2 marzo
2007 di CIVI 1, __________?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, cittadino
svizzero di origine egiziana, si trova nel nostro paese dal 1985; in precedenza
- a partire dal 1978 - ha risieduto in Italia dove il padre era attivo come
direttore di una ditta di tessitura di __________.
L’accusato dopo aver lavorato
nella penisola in qualità di pittore ha seguito in Ticino la formazione di
piastrellista, professione da lui esercitata dapprima in una ditta del __________
e poi, dagli anni ‘90, come indipendente. Parallelamente a partire dalla fine
degli anni ‘80 ha iniziato saltuariamente un commercio di automobili usate,
destinate al mercato africano e più precisamente a quello egiziano.
A partire dal 2007 - sebbene in
precedenza fosse già l’azionista di maggioranza - è amministratore unico della __________,
società anonima che si occupa di “commercio, import-export di prodotti
alimentari, di macchinari e veicoli, prodotti, materiali e componenti per l’elettronica,
la comunicazione e la telefonia, orologi e abbigliamento. Progettazione,
commercio e installazione di impianti industriali. Il prestito di manodopera ed
artigiani. Ricerca scientifica in campo ambientale e qualsiasi altra
tecnologia. La partecipazione a società similari” (cfr. estratto del Registro
di commercio).
Recentemente il prevenuto ha
frequentato un corso di turismo a Milano.
Con sentenza delle Assise
correzionali di __________ dell’8 marzo 2001, l’accusato è stato condannato per
tentata truffa ad una pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni.
Considerandi
2.
Con decreto d’accusa del 25
ottobre 2007 il Procuratore Pubblico ha proposto la condanna dell’imputato per
i titoli di contraffazione di merci, di violazione alla Legge federale contro
la concorrenza sleale e di violazione della Legge federale sui brevetti.
All’accusato è stato in
particolare rimproverato di aver acquistato dalla società __________ di I-__________
(__________) e, in un secondo tempo, di aver importato e messo in commercio in
Svizzera, il 13 ottobre 2006, 12 confezioni copie servili di diffusori di
profumo per auto “__________”, per un totale di 144 pezzi, protetti da brevetti
regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria
esclusiva la società CIVI 1. L’immissione sul mercato è avvenuta nel mese di
novembre 2006, allorquando egli ha venduto al negozio __________ di __________,
gestito dal cittadino kosovaro __________, 11 confezioni di diffusori e ha in
seguito consegnato, nel mese di marzo 2007, la restante confezione alla gerente
del distributore di benzina __________ n. __________ di __________, signora __________,
a saldo di un rifornimento di benzina per circa fr. 30.--.
Il Procuratore Pubblico, reputando
che tale agire configurasse una contraffazione di merci ai sensi dell’art. 155
cifra 1 CPS, un illecito utilizzo di un brevetto d’invenzione, art. 81 LBI in
relazione con l’art. 66 lett. a LBI, nonché un atto di concorrenza sleale, art.
23.
LCSl in relazione con l’art. 3 lett. d LCSl, ha proposto la condanna
del prevenuto ad una pena pecuniaria di fr. 1’800.--, corrispondente a 20
aliquote da fr. 90.-- ciascuna, sospesa per un periodo di prova di due anni, e
ad una multa di fr. 500.--.
Il signor ACCU 1 si è opposto
al decreto d’accusa con scritto del 6 novembre 2007.
In data 14 maggio 2008 ha avuto luogo il dibattimento presso la Pretura penale, al termine del quale l’accusato è stato
prosciolto dall’accusa di contraffazione di merci, non essendone stati ritenuti
oggettivamente adempiti i presupposti oggettivi, mentre è stata confermata la
condanna per violazione alla LBI e alla LCSI. La pena comminatagli è risultata
quindi essere di 15 aliquote da fr. 60.-- l’una, per complessivi fr. 900.--,
sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e ad una multa di fr.
500.
--. Egli è pure stato condannato a corrispondere fr. 2’942.90 alla parte
civile CIVI 1, a titolo di risarcimento delle spese legali.
Statuendo sul ricorso del
prevenuto, la Corte di cassazione e revisione penale ha, con decisione del 16
settembre 2009, annullato la suddetta sentenza, rinviando gli atti ad un nuovo
giudice per un nuovo giudizio. Essa ha in effetti ritenuto che il giudizio del
primo giudice si fosse fondato su presunte dichiarazioni dell’imputato, che
sono state da lui veementemente contestate e che non hanno trovato riscontro alcuno
negli atti pur essendo state inserite nel verbale del dibattimento. Essendo la
loro verbalizzazione palesemente irrita, poiché effettuata in spregio alle
disposizioni in materia ed ai diritti della difesa, non poteva essere loro
riconosciuto alcun valore probatorio, per cui i fondamenti della sentenza di
condanna sono venuti meno.
3.
L’istruttoria ha permesso di
appurare i fatti nei loro elementi essenziali.
I diffusori incriminati,
portanti il marchio “__________” sono stati acquistati dall’accusato presso la __________
di __________, ditta dalla quale egli si riforniva da svariati anni senza aver mai
avuto alcun problema. Questi profumi per auto sono stati prodotti in Cina su
esplicita istruzione del signor __________, proprietario ed amministratore
della società italiana, come da egli stesso ammesso al processo: “Sono
proprietario e amministratore della __________ di __________ che si occupa di
prodotti di detergenza per la persona e per la casa. Abbiamo circa 250 articoli. Siamo produttori. La __________ è un marchio che abbiamo
preso in concessione nel 2004 per un periodo di 3 anni e che ora non abbiamo
più. Sotto questo marchio producevamo svariati articoli, in modo specifico
deodoranti per ambienti. L’imputato è un nostro cliente con il quale abbiamo
un buon rapporto. Lo conosco da circa 10 anni. I prodotti in questione li
abbiamo fatti fabbricare, se non sbaglio, in Cina. Ho scelto io il design sulla
base di prodotti che avevo visto sul mercato. Il prodotto era risultato da una
ricerca di mercato. Non ho mai avuto nessun problema per la commercializzazione
di questi profumini. Nessun ci ha mai fatto causa. Ne abbiamo fatti produrre
pochi, perché abbiamo constatato che non era un prodotto adatto per la nostra
rete di vendita. Noi puntiamo sui grandi magazzini, mentre questi profumini
vengono venduti piuttosto nei distributori di benzina. Ricordo di aver venduto
questi prodotti anche al signor ACCU 1, ma non so dire in quante occasioni,
poiché lui acquistava svariata merce da noi. Non sono in grado di dire su che
mercato l’imputato vende i suoi prodotti. So che vende anche in Svizzera. In
ogni caso noi facciamo sempre allestire la fattura per l’esportazione dall’Italia
(…) Mi pare che ne abbiamo fatti produrre da duemila a tremila pezzi in Cina.
Abbiamo fatto fare 4 tipi di fragranze. Non ricordo se la base del profumo
fosse alcolica. Abbiamo venduto, sempre in piccole quantità, questi pezzi anche
ad altre persone per testare il prodotto. Mi vengono ostensi due campioni di
profumi per auto agli atti. Il primo della __________, il secondo della __________.
Prendo ora conoscenza del fatto che le istruzioni sul retro sono identiche, ad
eccezione dell’indicazione che è sotto brevetto. Non ho scelto io questo tipo
di istruzioni, ma mi è stato suggerito dal produttore cinese stesso. Mi impegno
a far pervenire al giudice gli estremi esatti di questo fornitore. Di questa
commercializzazione ho messo al corrente la __________ perché ogni prodotto
doveva essere accettato da loro. Penso che abbiano dato la loro autorizzazione.
Non ne sono sicuro perché, come detto, ci siamo fermati alla fase di test.”
(cfr. verbale della sua audizione dibattimentale).
Fino ai fatti qui in discussione
il prevenuto non ha mai avuto alcun problema con la commercializzazione dei
prodotti acquistati presso la __________ Egli ha dichiarato di non aver avuto
alcuna consapevolezza della natura illecita della merce e di non aver avuto
alcun motivo per dubitarne.
A tal proposito il signor __________
ha chiarito: “Non ho sicuramente detto al signor ACCU 1 che non poteva
vendere in Svizzera i profumini in oggetto, in quanto la cosa mi giunge nuova.
Non sapevo che fossero protetti da un brevetto. Pensavo non lo fossero perché
da una nostra ricerca di mercato parecchi articoli risultano fatti nello stesso
modo.” (cfr. verbale della sua audizione dibattimentale).
Alla nuova udienza, il
prevenuto, ha tenuto ad esporre le seguenti precisazioni: ”Mi viene riletto
il verbale dell’udienza del 14 maggio 2008 che confermo per quanto concerne le
mie dichiarazioni ivi registrate con le seguenti precisazioni:
- il mercato ticinese non
era per me troppo piccolo ma piuttosto i prodotti della __________ non erano
secondo me commerciabili sul suolo cantonale,
- non mi sono occupato di
ricerca scientifica in senso stretto o a titolo professionale, mi sono limitato
a registrare in Italia un brevetto in base ad una mia idea,
- contesto di aver
dichiarato che il signor __________ mi aveva avvertito che non avrei potuto
vendere i prodotti in questione in Svizzera. Di riflesso, io non ho risposto a
lui quanto indicato nel verbale. Il signor __________ mi ha semplicemente
raccomandato di riportagli la fattura della dogana svizzera in modo da poter
scaricare l’IVA. Egli mi domandava solitamente se i prodotti che acquistavo da
lui erano destinati al mercato italiano o all’estero per i questioni di IVA.
Non me l’ha chiesto solo quella volta, ma me lo chiede sempre quando compro qualsiasi
prodotto da lui. __________ sa che io vendo i suoi prodotti principalmente in
Africa,
- della somiglianza dei
flaconcini in questione con quelli del signor __________ non me ne sono accorto
da solo ma solo quando il signor __________ è venuto nel mio magazzino e me lo
ha fatto notare,
- sapevo che facevano la
pubblicità dei prodotti __________ su __________,
- mi ricordavo dei
prodotti __________ nella forma che avevano ai tempi in cui li compravo per uso
personale ed avevano il laccio in pelle,
- avevo già visto i
prodotti __________ alla __________, di sfuggita e senza sapere di che marca
fossero. Dopo il processo li ho notati anche alla __________ e dai benzinai,
- non mi sono informato
dal signor __________ sull’origine e l’autenticità dei profumini controversi,
in quanto la __________ commerciava da tempo prodotti di vario tipo sotto la
denominazione __________,
- quando __________ mi ha
preso i prodotti in questione gli ho chiesto dove li avrebbe venduti e lui mi
ha venduti e lui mi ha detto che lui aveva un grosso cliente albanese. Lo
stesso giorno mi ha poi chiamato per dirmi che questo suo cliente ne voleva una
grossa quantità. Io ho chiamato il signor __________, il quale mi ha risposto
che aveva solo quello stock. Il signor __________ ha insistiti affinché io gli
portassi subito tutti i campioni perché doveva spedirli urgentemente,
- per il resto vale
quanto già dichiarato in Polizia il 22 maggio 2007;
Aggiungo inoltre, su domanda
del patrocinatore della parte civile che quando ho chiamato il signor __________
per chiedere ulteriori profumi da consegnare al signor __________ questi mi ha
risposto che si sarebbe informato presso i produttori e che mi avrebbe fatto
sapere se ne avevano ancora. La cosa poi non ha avuto alcun seguito. Al momento
in cui il signor __________ mi ha informato della somiglianza dei prodotti
della __________ con i suoi gli ho risposto che non avrei più trattato gli
stessi. Al momento dell’acquisto dei campioncini non mi sono posto il problema
se fossero legali o se fossero delle imitazioni illecite, in quanto avevo già
sentito il nome __________ e non avevo nessun motivo per dubitare della loro
liceità. Ho fatto io lo sdoganamento dei prodotti in questione che ho
importato in Svizzera assieme ad altra merce. Quanto ho acquistato i profumini
non ho verificato le istruzioni.” (cfr. verbale del dibattimento).
4.
L’art. 155 cifra 1 CPS punisce
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, a
scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui
reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente
perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione
merci.
Dal profilo oggettivo la
contraffazione in senso stretto avviene con la trasformazione della natura
della merce in questione in modo tale che essa presenti all’apparenza delle
caratteristiche fondamentali che in realtà non possiede (ad esempio monete in
oro finto, oppure vino allungato con altri liquidi, DTF 110 IV 86 consid. 2).
Un secondo tipo di
contraffazione è dato quando una determinata merce è fabbricata da un
produttore, con altri materiali o metodologie che non sono quelli suggeriti,
come avviene ad esempio allorquando vengono imitati prodotti di marca di case
note in tutti i loro aspetti essenziali. In simili casi non è necessario che l’oggetto
sia di minor qualità, ma è sufficiente che si tratti di un altro prodotto
rispetto a quello del marchio che porta.
Una contraffazione può pure
risultare dall’imballaggio, se questo inganna rispetto all’effettivo suo
contenuto (si pensi all’etichetta di un vino rinomato posta su una bottiglia contenente
vino di tutt’altra qualità).
Il comportamento punibile
consiste nel fabbricare, importare, prendere in deposito o mettere in
circolazione merce contraffatta.
Dal punto di vista soggettivo,
la fattispecie è punibile in presenza di un atto compiuto intenzionalmente, anche
nella forma del dolo eventuale, allo scopo di trarre in inganno una terza persona
nell’ambito di relazioni d’affari. Non è necessario che l’autore voglia
ingannare direttamente qualcuno, è sufficiente che accetti che ciò avvenga per
l’intermediazione di altri. Egli deve quindi per lo meno prendere in
considerazione che la merce contraffatta sia consegnata ad un terzo che ne
verrà indotto in errore (non adempie questi requisiti, e non è perseguibile,
quindi colui che importa o fabbrica merce contraffatta per sé stesso).
Nel caso che ci occupa il reato
non è oggettivamente adempito. In effetti l’imputato non ha messo in commercio
i diffusori vantando delle qualità che non possedevano: egli non ha tentato in
alcun modo di indurre a credere che si trattasse di prodotti della linea “__________”.
Pur essendo simili esteriormente e nella confezione a quest’ultimi, i profumini
in oggetto riportano un marchio differente, cioè quello della “__________” e
sono stati commercializzati ad un prezzo decisamente inferiore, senza alcuna pretesa
di ingannare l’acquirente.
Nemmeno sotto l’aspetto soggettivo
il reato risulta essere realizzato, preso atto che l’accusato non intendeva
raggirare nessuno e che mai ha preso in considerazione il fatto che i diffusori
avrebbero potuto essere scambiati per dei prodotti “__________”.
Di conseguenza ACCU 1 deve
essere prosciolto dall’accusa di contraffazione di merci.
5.
La Legge federale contro la
concorrenza sleale del 19 dicembre 1986, entrata in vigore il 1. marzo 1988, ha quale ruolo primario quello di assicurare la correttezza dei metodi di commercializzazione,
art. 1 LCSl. Di riflesso è sleale ed illecito qualsiasi comportamento o uso d’affari
lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti
o tra fornitori e clienti, art. 2 LCSl, o che è destinato ad influenzarli
(cfr. sentenza inedita del Tribunale federale 5 luglio 2000,6P.36/2000,
6S.138/2000).
La legge è di natura
prevalentemente civilistica, ma contiene anche una sezione dedicata alle
conseguenze penali dell’infrazione di alcune sue disposizioni. In effetti l’art.
23.
LCSl prescrive che chiunque si rende intenzionalmente colpevole di
concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 LCSl è punito, a querela
di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (in
precedenza, sotto il vecchio diritto in vigore sino a fine 2006, con la detenzione
o con la multa fino a fr. 100’000.--).
Questa dicotomia ha indotto la
giurisprudenza a ritenere che le norme penali della LCSl debbano essere
interpretate in maniera più restrittiva rispetto a quelle civili (DTF 123 IV
211, 216), per cui una condanna deve intervenire solo di fronte a infrazioni di
una certa rilevanza. Come evidenziato dalla dottrina, questo orientamento non
può essere sostenuto perché contrario alla volontà del legislatore e perché
crea una situazione inaccettabile dove si usano due pesi e due misure. La
necessità di trovarsi di fronte da atti di una determinata importanza deve in
effetti valere non solo in ambito penale ma anche in quello civile (cfr. Carl
Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, 2001, art. 23, n. 3 s.).
L’art. 3 lett. d LCSl dispone
che debba essere considerato sleale l’atteggiamento di colui che si avvale di
misure atte ad ingenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o
gli affari.
Nel caso che ci occupa, i diffusori
per auto della “__________” immessi sul mercato svizzero dal prevenuto sono in
tutto e per tutto identici - sia nelle loro componenti, che nel tipo di
imballaggio, che per il dépliant con le istruzioni d’uso - a quelli, protetti
dal diritto sulla proprietà intellettuale, della “__________”, pure commercializzati
su suolo elvetico. Una confusione tra i prodotti è dunque inevitabile per il
consumatore medio: ad eccezione del marchio, che come visto è differente, solo
un occhio particolarmente attento e critico può distinguere i flaconcini tra
loro.
Preso atto di questi estremi, l’adempimento
oggettivo della fattispecie non pone pertanto particolari difficoltà e può
darsi per acquisito.
Soggettivamente l’adempimento
del reato presuppone intenzionalità, cioè che l’atto sia stato compiuto
consapevolmente e volontariamente, art. 12 cpv. 2 CPS. Il dolo eventuale è
sufficiente. La negligenza, anche consapevole, non è sanzionabile.
L’istruttoria di causa ha
permesso di accertare che l’imputato è un commerciante di lunga data, che egli
conosce la rilevanza ed il valore delle leggi a protezione di marchi e
brevetti, avendo a sua volta già registrato un’invenzione, che si era accorto
di una certa somiglianza dei diffusori con quelli “__________”, che era a
conoscenza delle pubblicità che i prodotti “__________” facevano su __________
e del fatto che fossero in vendita presso gli uffici della __________ e che non
si è informato presso la __________ se i diffusori da lui acquistati fossero
autentici. Questi elementi, come già chiarito dalla Corte di cassazione e
revisione penale nella sua sentenza citata, sono dei semplici indizi,
insufficienti a provare che il prevenuto sapesse - o avesse dovuto sapere o
avesse per lo meno preso seriamente in considerazione - che la
commercializzazione in Svizzera dei profumini per auto della “__________” fosse
vietata.
A favore della buona fede del
signor ACCU 1 va considerato poi il fatto che egli ha acquistato i prodotti
illeciti presso un grossista con il quale trattava da quasi un decennio e che
non aveva mai dato adito a problemi di sorta. Pretendere da lui che effettuasse
degli accertamenti particolari sulla liceità dei diffusori, viste le
contingenze, sarebbe spingersi troppo oltre.
L’elemento cardine del castello
accusatorio che aveva portato ad una condanna del signor ACCU 1 nella prima
decisione di questa Pretura penale è venuto meno: in effetti il signor __________
ha smentito categoricamente di averlo avvertito che i diffusori non potevano
essere venduti in Svizzera.
In base a questi riscontri si
può concludere che il prevenuto ha agito, al limite, negligentemente, visto che
si era accorto di una certa analogia tra i due prodotti; non di certo
consapevolmente.
Di conseguenza l’accusa di
violazione della LCSl decade.
6.
Giusta l’art. 81 LBI, è punito
a querela di parte con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena
pecuniaria (sino al 1. luglio 2008 la pena prevista era della la detenzione
fino a un anno o con la multa fino a fr. 100’000.--) chiunque intenzionalmente commette
uno degli atti previsti dall’art. 66 LBI. Se agisce a titolo commerciale, l’autore
è perseguito d’ufficio.
L’art. 66 lett. a LBI prevede
che si possa procedere in via civile o penale contro chiunque utilizza
illecitamente un’invenzione brevettata, laddove l’imitazione è parificata all’utilizzazione.
Il diritto di querela si
estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l’autore
dell’infrazione (art. 81 cpv. 2 LBI).
Elementi oggettivi caratterizzanti
della fattispecie sono l’esistenza di un’invenzione protetta da brevetto e lo sfruttamento
senza autorizzazione da parte dell’avente diritto di tale invenzione.
Nel nostro caso è dimostrato
che i diffusori del marchio “__________” sono il frutto di un’invenzione del
signor __________, debitamente registrata presso le competenti autorità e
protetta da brevetti di cui egli è titolare (cfr. allegati ad AI 1 dell’inc.
10.2007
, doc. 5 brevetti internazionali europei __________ ed __________; doc.
__________; doc. 7, brevetto USA __________; cfr. inoltre la documentazione
prodotta dalla parte civile al dibattimento). La protezione garantita da questi
diritti di proprietà intellettuale copre anche il territorio elvetico.
L’elemento innovativo consiste
in particolare nell’emissione di essenze profumate nell’aria contenute allo
stato liquido in una piccola boccettina di vetro di forma cilindrica, coperta
con un tappo in legno ed un cordoncino passante, attraverso cui il liquido
lentamente si sprigiona nell’atmosfera; a differenza di tutti gli altri
prodotti del genere presenti sul mercato, il liquido non è convogliato sul
tappo diffusore per mezzo di stoppini pescanti, ma attraverso il semplice
capovolgimento momentaneo del sistema di dosaggio grazie alla sfera interna.
I diffusori “__________”
sono una lampante e servile imitazione di quelli “__________”, come confermato
dal signor __________ al dibattimento: “I prodotti in questione li abbiamo
fatti fabbricare, se non sbaglio, in Cina. Ho scelto io il design sulla base di
prodotti che avevo visto sul mercato. Il prodotto era risultato da una ricerca
di mercato. (…) Mi vengono ostensi due campioni di profumi per auto agli
atti. Il primo della __________, il secondo della __________. Prendo ora conoscenza
del fatto che le istruzioni sul retro sono identiche, ad eccezione dell’indicazione
che è sotto brevetto. Non ho scelto io questo tipo di istruzioni, ma mi è stato
suggerito dal produttore cinese stesso.” (cfr. verbale della sua audizione
dibattimentale).
E’ quindi incontestabile che i
diffusori di profumi per auto della “__________” infrangono i diritti del
signor __________ sui brevetti da lui registrati ed adempiono oggettivamente la
fattispecie penale prevista dalla LBI.
Dal punto di vista soggettivo
il reato non è però adempito. In effetti, per tutto quanto già esposto al
momento dell’analisi della violazione della LCSI, non sussistono le prove della
consapevolezza da parte dell’accusato della portata dei suoi atti.
7.
Sulla scorta di tutto quanto
precede, il signor ACCU 1 deve essere prosciolto da tutti i capi d’imputazione
contenuti nel decreto d’accusa qui in esame.
Di riflesso sono da respingere
le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile.
La tassa e le spese di giudizio
sono accollate allo Stato.
8.
L’art. 69 CPS prescrive che il
giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, possa ordinare
la confisca e la distruzione di oggetti che sono serviti o erano destinati a
commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, se essi compromettono
la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
Nonostante l’esito della
presente procedura, deve essere così ordinata la confisca e la distruzione
delle confezioni di diffusori “__________” sequestrati a suo tempo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
69, 155 CPS; 66 lett. a, 81 LBI; 3 lett. d, 23 LCSl, 9 segg., 273 segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. contraffazione di merci,
art. 155 cifra 1 CPS,
2. violazione della Legge
federale sui brevetti d’invenzione, art. 81 LBI,
3. violazione della Legge
federale contro la concorrenza sleale, art. 23 LCSl,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 3553/2007 del 25 ottobre 2007;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
ordina la confisca e la distruzione,
ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPS, di:
- 1 scatola contenente 6
profumi contraffatti “__________” (verbale di sequestro 23 maggio 2007)
rinvenuta presso la Stazione di servizio __________ n. __________ __________;
- 11 scatole contenenti 126
profumi di vario aroma contraffatti (registrazione reperti, n. reperto settore
62/2007/PG) rinvenute presso il domicilio di __________, __________;
- 3 profumi di vario aroma
allegati quali inserto 2 alla denuncia 2 marzo 2007 di CIVI 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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