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Decisione

10.2009.686

Importare, tenere in deposito e mettere in commercio diversi diffusori di profumo contraffatti, trattandosi di copie servili di un prodotto regormente brevettati

27 aprile 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 1 scatola contenente 6 profumi

contraffatti “__________” (verbale di sequestro 23 maggio 2007) rinvenuta

presso la Stazione di servizio __________ n. __________, __________, di 11

scatole contenenti 126 profumi di vario aroma contraffatti (registrazione reperti,

n. reperto settore 62/2007/PG) rinvenute presso il domicilio di __________, __________,

e di 3 profumi di vario aroma allegati quali inserto 2 alla denuncia 2 marzo

2007 di CIVI 1, __________?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. ACCU 1, cittadino

svizzero di origine egiziana, si trova nel nostro paese dal 1985; in precedenza

- a partire dal 1978 - ha risieduto in Italia dove il padre era attivo come

direttore di una ditta di tessitura di __________.

L’accusato dopo aver lavorato

nella penisola in qualità di pittore ha seguito in Ticino la formazione di

piastrellista, professione da lui esercitata dapprima in una ditta del __________

e poi, dagli anni ‘90, come indipendente. Parallelamente a partire dalla fine

degli anni ‘80 ha iniziato saltuariamente un commercio di automobili usate,

destinate al mercato africano e più precisamente a quello egiziano.

A partire dal 2007 - sebbene in

precedenza fosse già l’azionista di maggioranza - è amministratore unico della __________,

società anonima che si occupa di “commercio, import-export di prodotti

alimentari, di macchinari e veicoli, prodotti, materiali e componenti per l’elettronica,

la comunicazione e la telefonia, orologi e abbigliamento. Progettazione,

commercio e installazione di impianti industriali. Il prestito di manodopera ed

artigiani. Ricerca scientifica in campo ambientale e qualsiasi altra

tecnologia. La partecipazione a società similari” (cfr. estratto del Registro

di commercio).

Recentemente il prevenuto ha

frequentato un corso di turismo a Milano.

Con sentenza delle Assise

correzionali di __________ dell’8 marzo 2001, l’accusato è stato condannato per

tentata truffa ad una pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni.

Considerandi

2.

Con decreto d’accusa del 25

ottobre 2007 il Procuratore Pubblico ha proposto la condanna dell’imputato per

i titoli di contraffazione di merci, di violazione alla Legge federale contro

la concorrenza sleale e di violazione della Legge federale sui brevetti.

All’accusato è stato in

particolare rimproverato di aver acquistato dalla società __________ di I-__________

(__________) e, in un secondo tempo, di aver importato e messo in commercio in

Svizzera, il 13 ottobre 2006, 12 confezioni copie servili di diffusori di

profumo per auto “__________”, per un totale di 144 pezzi, protetti da brevetti

regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria

esclusiva la società CIVI 1. L’immissione sul mercato è avvenuta nel mese di

novembre 2006, allorquando egli ha venduto al negozio __________ di __________,

gestito dal cittadino kosovaro __________, 11 confezioni di diffusori e ha in

seguito consegnato, nel mese di marzo 2007, la restante confezione alla gerente

del distributore di benzina __________ n. __________ di __________, signora __________,

a saldo di un rifornimento di benzina per circa fr. 30.--.

Il Procuratore Pubblico, reputando

che tale agire configurasse una contraffazione di merci ai sensi dell’art. 155

cifra 1 CPS, un illecito utilizzo di un brevetto d’invenzione, art. 81 LBI in

relazione con l’art. 66 lett. a LBI, nonché un atto di concorrenza sleale, art.

23.

LCSl in relazione con l’art. 3 lett. d LCSl, ha proposto la condanna

del prevenuto ad una pena pecuniaria di fr. 1’800.--, corrispondente a 20

aliquote da fr. 90.-- ciascuna, sospesa per un periodo di prova di due anni, e

ad una multa di fr. 500.--.

Il signor ACCU 1 si è opposto

al decreto d’accusa con scritto del 6 novembre 2007.

In data 14 maggio 2008 ha avuto luogo il dibattimento presso la Pretura penale, al termine del quale l’accusato è stato

prosciolto dall’accusa di contraffazione di merci, non essendone stati ritenuti

oggettivamente adempiti i presupposti oggettivi, mentre è stata confermata la

condanna per violazione alla LBI e alla LCSI. La pena comminatagli è risultata

quindi essere di 15 aliquote da fr. 60.-- l’una, per complessivi fr. 900.--,

sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e ad una multa di fr.

500.

--. Egli è pure stato condannato a corrispondere fr. 2’942.90 alla parte

civile CIVI 1, a titolo di risarcimento delle spese legali.

Statuendo sul ricorso del

prevenuto, la Corte di cassazione e revisione penale ha, con decisione del 16

settembre 2009, annullato la suddetta sentenza, rinviando gli atti ad un nuovo

giudice per un nuovo giudizio. Essa ha in effetti ritenuto che il giudizio del

primo giudice si fosse fondato su presunte dichiarazioni dell’imputato, che

sono state da lui veementemente contestate e che non hanno trovato riscontro alcuno

negli atti pur essendo state inserite nel verbale del dibattimento. Essendo la

loro verbalizzazione palesemente irrita, poiché effettuata in spregio alle

disposizioni in materia ed ai diritti della difesa, non poteva essere loro

riconosciuto alcun valore probatorio, per cui i fondamenti della sentenza di

condanna sono venuti meno.

3.

L’istruttoria ha permesso di

appurare i fatti nei loro elementi essenziali.

I diffusori incriminati,

portanti il marchio “__________” sono stati acquistati dall’accusato presso la __________

di __________, ditta dalla quale egli si riforniva da svariati anni senza aver mai

avuto alcun problema. Questi profumi per auto sono stati prodotti in Cina su

esplicita istruzione del signor __________, proprietario ed amministratore

della società italiana, come da egli stesso ammesso al processo: “Sono

proprietario e amministratore della __________ di __________ che si occupa di

prodotti di detergenza per la persona e per la casa. Abbiamo circa 250 articoli. Siamo produttori. La __________ è un marchio che abbiamo

preso in concessione nel 2004 per un periodo di 3 anni e che ora non abbiamo

più. Sotto questo marchio producevamo svariati articoli, in modo specifico

deodoranti per ambienti. L’imputato è un nostro cliente con il quale abbiamo

un buon rapporto. Lo conosco da circa 10 anni. I prodotti in questione li

abbiamo fatti fabbricare, se non sbaglio, in Cina. Ho scelto io il design sulla

base di prodotti che avevo visto sul mercato. Il prodotto era risultato da una

ricerca di mercato. Non ho mai avuto nessun problema per la commercializzazione

di questi profumini. Nessun ci ha mai fatto causa. Ne abbiamo fatti produrre

pochi, perché abbiamo constatato che non era un prodotto adatto per la nostra

rete di vendita. Noi puntiamo sui grandi magazzini, mentre questi profumini

vengono venduti piuttosto nei distributori di benzina. Ricordo di aver venduto

questi prodotti anche al signor ACCU 1, ma non so dire in quante occasioni,

poiché lui acquistava svariata merce da noi. Non sono in grado di dire su che

mercato l’imputato vende i suoi prodotti. So che vende anche in Svizzera. In

ogni caso noi facciamo sempre allestire la fattura per l’esportazione dall’Italia

(…) Mi pare che ne abbiamo fatti produrre da duemila a tremila pezzi in Cina.

Abbiamo fatto fare 4 tipi di fragranze. Non ricordo se la base del profumo

fosse alcolica. Abbiamo venduto, sempre in piccole quantità, questi pezzi anche

ad altre persone per testare il prodotto. Mi vengono ostensi due campioni di

profumi per auto agli atti. Il primo della __________, il secondo della __________.

Prendo ora conoscenza del fatto che le istruzioni sul retro sono identiche, ad

eccezione dell’indicazione che è sotto brevetto. Non ho scelto io questo tipo

di istruzioni, ma mi è stato suggerito dal produttore cinese stesso. Mi impegno

a far pervenire al giudice gli estremi esatti di questo fornitore. Di questa

commercializzazione ho messo al corrente la __________ perché ogni prodotto

doveva essere accettato da loro. Penso che abbiano dato la loro autorizzazione.

Non ne sono sicuro perché, come detto, ci siamo fermati alla fase di test.”

(cfr. verbale della sua audizione dibattimentale).

Fino ai fatti qui in discussione

il prevenuto non ha mai avuto alcun problema con la commercializzazione dei

prodotti acquistati presso la __________ Egli ha dichiarato di non aver avuto

alcuna consapevolezza della natura illecita della merce e di non aver avuto

alcun motivo per dubitarne.

A tal proposito il signor __________

ha chiarito: “Non ho sicuramente detto al signor ACCU 1 che non poteva

vendere in Svizzera i profumini in oggetto, in quanto la cosa mi giunge nuova.

Non sapevo che fossero protetti da un brevetto. Pensavo non lo fossero perché

da una nostra ricerca di mercato parecchi articoli risultano fatti nello stesso

modo.” (cfr. verbale della sua audizione dibattimentale).

Alla nuova udienza, il

prevenuto, ha tenuto ad esporre le seguenti precisazioni: ”Mi viene riletto

il verbale dell’udienza del 14 maggio 2008 che confermo per quanto concerne le

mie dichiarazioni ivi registrate con le seguenti precisazioni:

- il mercato ticinese non

era per me troppo piccolo ma piuttosto i prodotti della __________ non erano

secondo me commerciabili sul suolo cantonale,

- non mi sono occupato di

ricerca scientifica in senso stretto o a titolo professionale, mi sono limitato

a registrare in Italia un brevetto in base ad una mia idea,

- contesto di aver

dichiarato che il signor __________ mi aveva avvertito che non avrei potuto

vendere i prodotti in questione in Svizzera. Di riflesso, io non ho risposto a

lui quanto indicato nel verbale. Il signor __________ mi ha semplicemente

raccomandato di riportagli la fattura della dogana svizzera in modo da poter

scaricare l’IVA. Egli mi domandava solitamente se i prodotti che acquistavo da

lui erano destinati al mercato italiano o all’estero per i questioni di IVA.

Non me l’ha chiesto solo quella volta, ma me lo chiede sempre quando compro qualsiasi

prodotto da lui. __________ sa che io vendo i suoi prodotti principalmente in

Africa,

- della somiglianza dei

flaconcini in questione con quelli del signor __________ non me ne sono accorto

da solo ma solo quando il signor __________ è venuto nel mio magazzino e me lo

ha fatto notare,

- sapevo che facevano la

pubblicità dei prodotti __________ su __________,

- mi ricordavo dei

prodotti __________ nella forma che avevano ai tempi in cui li compravo per uso

personale ed avevano il laccio in pelle,

- avevo già visto i

prodotti __________ alla __________, di sfuggita e senza sapere di che marca

fossero. Dopo il processo li ho notati anche alla __________ e dai benzinai,

- non mi sono informato

dal signor __________ sull’origine e l’autenticità dei profumini controversi,

in quanto la __________ commerciava da tempo prodotti di vario tipo sotto la

denominazione __________,

- quando __________ mi ha

preso i prodotti in questione gli ho chiesto dove li avrebbe venduti e lui mi

ha venduti e lui mi ha detto che lui aveva un grosso cliente albanese. Lo

stesso giorno mi ha poi chiamato per dirmi che questo suo cliente ne voleva una

grossa quantità. Io ho chiamato il signor __________, il quale mi ha risposto

che aveva solo quello stock. Il signor __________ ha insistiti affinché io gli

portassi subito tutti i campioni perché doveva spedirli urgentemente,

- per il resto vale

quanto già dichiarato in Polizia il 22 maggio 2007;

Aggiungo inoltre, su domanda

del patrocinatore della parte civile che quando ho chiamato il signor __________

per chiedere ulteriori profumi da consegnare al signor __________ questi mi ha

risposto che si sarebbe informato presso i produttori e che mi avrebbe fatto

sapere se ne avevano ancora. La cosa poi non ha avuto alcun seguito. Al momento

in cui il signor __________ mi ha informato della somiglianza dei prodotti

della __________ con i suoi gli ho risposto che non avrei più trattato gli

stessi. Al momento dell’acquisto dei campioncini non mi sono posto il problema

se fossero legali o se fossero delle imitazioni illecite, in quanto avevo già

sentito il nome __________ e non avevo nessun motivo per dubitare della loro

liceità. Ho fatto io lo sdoganamento dei prodotti in questione che ho

importato in Svizzera assieme ad altra merce. Quanto ho acquistato i profumini

non ho verificato le istruzioni.” (cfr. verbale del dibattimento).

4.

L’art. 155 cifra 1 CPS punisce

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, a

scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui

reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente

perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione

merci.

Dal profilo oggettivo la

contraffazione in senso stretto avviene con la trasformazione della natura

della merce in questione in modo tale che essa presenti all’apparenza delle

caratteristiche fondamentali che in realtà non possiede (ad esempio monete in

oro finto, oppure vino allungato con altri liquidi, DTF 110 IV 86 consid. 2).

Un secondo tipo di

contraffazione è dato quando una determinata merce è fabbricata da un

produttore, con altri materiali o metodologie che non sono quelli suggeriti,

come avviene ad esempio allorquando vengono imitati prodotti di marca di case

note in tutti i loro aspetti essenziali. In simili casi non è necessario che l’oggetto

sia di minor qualità, ma è sufficiente che si tratti di un altro prodotto

rispetto a quello del marchio che porta.

Una contraffazione può pure

risultare dall’imballaggio, se questo inganna rispetto all’effettivo suo

contenuto (si pensi all’etichetta di un vino rinomato posta su una bottiglia contenente

vino di tutt’altra qualità).

Il comportamento punibile

consiste nel fabbricare, importare, prendere in deposito o mettere in

circolazione merce contraffatta.

Dal punto di vista soggettivo,

la fattispecie è punibile in presenza di un atto compiuto intenzionalmente, anche

nella forma del dolo eventuale, allo scopo di trarre in inganno una terza persona

nell’ambito di relazioni d’affari. Non è necessario che l’autore voglia

ingannare direttamente qualcuno, è sufficiente che accetti che ciò avvenga per

l’intermediazione di altri. Egli deve quindi per lo meno prendere in

considerazione che la merce contraffatta sia consegnata ad un terzo che ne

verrà indotto in errore (non adempie questi requisiti, e non è perseguibile,

quindi colui che importa o fabbrica merce contraffatta per sé stesso).

Nel caso che ci occupa il reato

non è oggettivamente adempito. In effetti l’imputato non ha messo in commercio

i diffusori vantando delle qualità che non possedevano: egli non ha tentato in

alcun modo di indurre a credere che si trattasse di prodotti della linea “__________”.

Pur essendo simili esteriormente e nella confezione a quest’ultimi, i profumini

in oggetto riportano un marchio differente, cioè quello della “__________” e

sono stati commercializzati ad un prezzo decisamente inferiore, senza alcuna pretesa

di ingannare l’acquirente.

Nemmeno sotto l’aspetto soggettivo

il reato risulta essere realizzato, preso atto che l’accusato non intendeva

raggirare nessuno e che mai ha preso in considerazione il fatto che i diffusori

avrebbero potuto essere scambiati per dei prodotti “__________”.

Di conseguenza ACCU 1 deve

essere prosciolto dall’accusa di contraffazione di merci.

5.

La Legge federale contro la

concorrenza sleale del 19 dicembre 1986, entrata in vigore il 1. marzo 1988, ha quale ruolo primario quello di assicurare la correttezza dei metodi di commercializzazione,

art. 1 LCSl. Di riflesso è sleale ed illecito qualsiasi comportamento o uso d’affari

lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti

o tra fornitori e clienti, art. 2 LCSl, o che è destinato ad influenzarli

(cfr. sentenza inedita del Tribunale federale 5 luglio 2000,6P.36/2000,

6S.138/2000).

La legge è di natura

prevalentemente civilistica, ma contiene anche una sezione dedicata alle

conseguenze penali dell’infrazione di alcune sue disposizioni. In effetti l’art.

23.

LCSl prescrive che chiunque si rende intenzionalmente colpevole di

concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 LCSl è punito, a querela

di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (in

precedenza, sotto il vecchio diritto in vigore sino a fine 2006, con la detenzione

o con la multa fino a fr. 100’000.--).

Questa dicotomia ha indotto la

giurisprudenza a ritenere che le norme penali della LCSl debbano essere

interpretate in maniera più restrittiva rispetto a quelle civili (DTF 123 IV

211, 216), per cui una condanna deve intervenire solo di fronte a infrazioni di

una certa rilevanza. Come evidenziato dalla dottrina, questo orientamento non

può essere sostenuto perché contrario alla volontà del legislatore e perché

crea una situazione inaccettabile dove si usano due pesi e due misure. La

necessità di trovarsi di fronte da atti di una determinata importanza deve in

effetti valere non solo in ambito penale ma anche in quello civile (cfr. Carl

Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, 2001, art. 23, n. 3 s.).

L’art. 3 lett. d LCSl dispone

che debba essere considerato sleale l’atteggiamento di colui che si avvale di

misure atte ad ingenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o

gli affari.

Nel caso che ci occupa, i diffusori

per auto della “__________” immessi sul mercato svizzero dal prevenuto sono in

tutto e per tutto identici - sia nelle loro componenti, che nel tipo di

imballaggio, che per il dépliant con le istruzioni d’uso - a quelli, protetti

dal diritto sulla proprietà intellettuale, della “__________”, pure commercializzati

su suolo elvetico. Una confusione tra i prodotti è dunque inevitabile per il

consumatore medio: ad eccezione del marchio, che come visto è differente, solo

un occhio particolarmente attento e critico può distinguere i flaconcini tra

loro.

Preso atto di questi estremi, l’adempimento

oggettivo della fattispecie non pone pertanto particolari difficoltà e può

darsi per acquisito.

Soggettivamente l’adempimento

del reato presuppone intenzionalità, cioè che l’atto sia stato compiuto

consapevolmente e volontariamente, art. 12 cpv. 2 CPS. Il dolo eventuale è

sufficiente. La negligenza, anche consapevole, non è sanzionabile.

L’istruttoria di causa ha

permesso di accertare che l’imputato è un commerciante di lunga data, che egli

conosce la rilevanza ed il valore delle leggi a protezione di marchi e

brevetti, avendo a sua volta già registrato un’invenzione, che si era accorto

di una certa somiglianza dei diffusori con quelli “__________”, che era a

conoscenza delle pubblicità che i prodotti “__________” facevano su __________

e del fatto che fossero in vendita presso gli uffici della __________ e che non

si è informato presso la __________ se i diffusori da lui acquistati fossero

autentici. Questi elementi, come già chiarito dalla Corte di cassazione e

revisione penale nella sua sentenza citata, sono dei semplici indizi,

insufficienti a provare che il prevenuto sapesse - o avesse dovuto sapere o

avesse per lo meno preso seriamente in considerazione - che la

commercializzazione in Svizzera dei profumini per auto della “__________” fosse

vietata.

A favore della buona fede del

signor ACCU 1 va considerato poi il fatto che egli ha acquistato i prodotti

illeciti presso un grossista con il quale trattava da quasi un decennio e che

non aveva mai dato adito a problemi di sorta. Pretendere da lui che effettuasse

degli accertamenti particolari sulla liceità dei diffusori, viste le

contingenze, sarebbe spingersi troppo oltre.

L’elemento cardine del castello

accusatorio che aveva portato ad una condanna del signor ACCU 1 nella prima

decisione di questa Pretura penale è venuto meno: in effetti il signor __________

ha smentito categoricamente di averlo avvertito che i diffusori non potevano

essere venduti in Svizzera.

In base a questi riscontri si

può concludere che il prevenuto ha agito, al limite, negligentemente, visto che

si era accorto di una certa analogia tra i due prodotti; non di certo

consapevolmente.

Di conseguenza l’accusa di

violazione della LCSl decade.

6.

Giusta l’art. 81 LBI, è punito

a querela di parte con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena

pecuniaria (sino al 1. luglio 2008 la pena prevista era della la detenzione

fino a un anno o con la multa fino a fr. 100’000.--) chiunque intenzionalmente commette

uno degli atti previsti dall’art. 66 LBI. Se agisce a titolo commerciale, l’autore

è perseguito d’ufficio.

L’art. 66 lett. a LBI prevede

che si possa procedere in via civile o penale contro chiunque utilizza

illecitamente un’invenzione brevettata, laddove l’imitazione è parificata all’utilizzazione.

Il diritto di querela si

estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l’autore

dell’infrazione (art. 81 cpv. 2 LBI).

Elementi oggettivi caratterizzanti

della fattispecie sono l’esistenza di un’invenzione protetta da brevetto e lo sfruttamento

senza autorizzazione da parte dell’avente diritto di tale invenzione.

Nel nostro caso è dimostrato

che i diffusori del marchio “__________” sono il frutto di un’invenzione del

signor __________, debitamente registrata presso le competenti autorità e

protetta da brevetti di cui egli è titolare (cfr. allegati ad AI 1 dell’inc.

10.2007

, doc. 5 brevetti internazionali europei __________ ed __________; doc.

__________; doc. 7, brevetto USA __________; cfr. inoltre la documentazione

prodotta dalla parte civile al dibattimento). La protezione garantita da questi

diritti di proprietà intellettuale copre anche il territorio elvetico.

L’elemento innovativo consiste

in particolare nell’emissione di essenze profumate nell’aria contenute allo

stato liquido in una piccola boccettina di vetro di forma cilindrica, coperta

con un tappo in legno ed un cordoncino passante, attraverso cui il liquido

lentamente si sprigiona nell’atmosfera; a differenza di tutti gli altri

prodotti del genere presenti sul mercato, il liquido non è convogliato sul

tappo diffusore per mezzo di stoppini pescanti, ma attraverso il semplice

capovolgimento momentaneo del sistema di dosaggio grazie alla sfera interna.

I diffusori “__________”

sono una lampante e servile imitazione di quelli “__________”, come confermato

dal signor __________ al dibattimento: “I prodotti in questione li abbiamo

fatti fabbricare, se non sbaglio, in Cina. Ho scelto io il design sulla base di

prodotti che avevo visto sul mercato. Il prodotto era risultato da una ricerca

di mercato. (…) Mi vengono ostensi due campioni di profumi per auto agli

atti. Il primo della __________, il secondo della __________. Prendo ora conoscenza

del fatto che le istruzioni sul retro sono identiche, ad eccezione dell’indicazione

che è sotto brevetto. Non ho scelto io questo tipo di istruzioni, ma mi è stato

suggerito dal produttore cinese stesso.” (cfr. verbale della sua audizione

dibattimentale).

E’ quindi incontestabile che i

diffusori di profumi per auto della “__________” infrangono i diritti del

signor __________ sui brevetti da lui registrati ed adempiono oggettivamente la

fattispecie penale prevista dalla LBI.

Dal punto di vista soggettivo

il reato non è però adempito. In effetti, per tutto quanto già esposto al

momento dell’analisi della violazione della LCSI, non sussistono le prove della

consapevolezza da parte dell’accusato della portata dei suoi atti.

7.

Sulla scorta di tutto quanto

precede, il signor ACCU 1 deve essere prosciolto da tutti i capi d’imputazione

contenuti nel decreto d’accusa qui in esame.

Di riflesso sono da respingere

le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile.

La tassa e le spese di giudizio

sono accollate allo Stato.

8.

L’art. 69 CPS prescrive che il

giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, possa ordinare

la confisca e la distruzione di oggetti che sono serviti o erano destinati a

commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, se essi compromettono

la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.

Nonostante l’esito della

presente procedura, deve essere così ordinata la confisca e la distruzione

delle confezioni di diffusori “__________” sequestrati a suo tempo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

69, 155 CPS; 66 lett. a, 81 LBI; 3 lett. d, 23 LCSl, 9 segg., 273 segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1. contraffazione di merci,

art. 155 cifra 1 CPS,

2. violazione della Legge

federale sui brevetti d’invenzione, art. 81 LBI,

3. violazione della Legge

federale contro la concorrenza sleale, art. 23 LCSl,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 3553/2007 del 25 ottobre 2007;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

ordina la confisca e la distruzione,

ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPS, di:

- 1 scatola contenente 6

profumi contraffatti “__________” (verbale di sequestro 23 maggio 2007)

rinvenuta presso la Stazione di servizio __________ n. __________ __________;

- 11 scatole contenenti 126

profumi di vario aroma contraffatti (registrazione reperti, n. reperto settore

62/2007/PG) rinvenute presso il domicilio di __________, __________;

- 3 profumi di vario aroma

allegati quali inserto 2 alla denuncia 2 marzo 2007 di CIVI 1, __________;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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