10.2009.700
Colpire una persona con una ginocchiata ai testicoli e richiuderla a chiave all'interno di un magazzino
7 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.700
Data decisione, Autorità:
07.12.2010, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona con una ginocchiata ai testicoli e richiuderla a chiave all'interno di un magazzino
COAZIONE
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 181 CPS
Incarto
n.
10.2009.700
DA
5159/2009
Bellinzona
7
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, il 12 agosto 2009, a __________, colpito LESA 1 con una ginocchiata ai testicoli, provocando le lesioni attestate
dal certificato medico 12 agosto 2009 del dr. med. __________ agli atti;
2. coazione,
per avere, il 12 agosto 2009, a __________, rinchiudendolo a chiave all’interno di un magazzino, intralciato la libertà di
agire di LESA 1 costringendolo a tollerare un atto;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1, 181 CPS, richiamati gli art. 42 e 49 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 7 dicembre
2009 n. 5159/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) -
(art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2009
dall’accusata;
indetto il dibattimento 7 dicembre 2010,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data
lettura del decreto d’accusa;
prospetta all’imputata per completezza il
reato di vie di fatto, che potrebbe eventualmente entrare in considerazione in
via subordinata;
proceduto all’interrogatorio dell’accusata;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento della sua assistita, le versioni discordanti sui fatti,
rispettivamente la dubbia credibilità dell’unica teste, figlia del querelante,
non potendo fondarne la colpevolezza;
sentita da ultima l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici, sub.
vie di fatto,
1.2. Coazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 16 cpv. 1, 34 segg.,
42 segg., 123 cifra 1, 181 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
lesioni semplici art. 123 cifra
1 CPS, con legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte al punto 1 del decreto di accusa n. 5159/2009 del 7
dicembre 2009;
e la proscioglie dall’accusa di coazione per i
fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 50.--
(cinquanta);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione
scritta:
fr. 50.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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