10.2009.704
Introdursi, in correità con la moglie, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto all'interno di di una proprietà
16 novembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.704
Data decisione, Autorità:
16.11.2010, PRPEN
Titolo:
Introdursi, in correità con la moglie, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto all'interno di di una proprietà
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 186 CPS
Incarti
n.
10.2009.704
10.2010.293
DA
4808/2009
DA
4809/2009
Bellinzona
16
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
entrambi difesi
da: DI 2
prevenuti
colpevoli di 1. ACCU 2
violazione di domicilio,
per essersi introdotto, in
correità con la moglie ACCU 1, indebitamente e contro la volontà dell’avente
diritto, all’interno della proprietà di __________ (recte: __________) ad __________
il 14 giugno 2009;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
Fatti
186 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4808/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria
di fr. 720.-- (settecentoventi), corrispondente a 6 (sei) aliquote da fr.
120.-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
(art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
300.
-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
2.
ACCU 1
violazione di domicilio,
per essersi introdotta, in
correità con il marito ACCU 2, indebitamente e contro la volontà dell’avente
diritto, all’interno della proprietà di __________ (recte: __________) ad __________
il 14 giugno 2009;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
186.
CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto
d’accusa del 16 novembre 2009 n. 4809/2009 del AINQ 1, , che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria
di fr. 720.-- (settecentoventi), corrispondente a 6 (sei) aliquote da fr.
120.
-- (centoventi) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni
(art. 42 e seg. CPS).
2.
Alla multa di fr.
300.
-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione ai decreti
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2009,
rispettivamente 30 marzo 2010;
indetto il dibattimento 16 novembre 2010,
al quale hanno partecipato gli accusati, il loro difensore e l’interprete,
mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento di entrambi i clienti in quanto il reato non è adempito dal
profilo oggettivo. In effetti l’accesso è stato autorizzato e ne sono usciti
non appena l’avente diritto ha intimato loro di andarsene. Inoltre il giardino
in questione non era chiuso come prevedono dottrina e giurisprudenza. In
effetti dal fondo adiacente, al quale gli imputati avevano il permesso di
accedere, era possibile entrare sul quella del denunciante senza ostacoli. La
prova è che il contrario avveniva regolarmente come attestato dal teste
odierno. In via subordinata ha chiesto l’applicazione dell’art. 17 CPS e ha sottolineato
come i suoi assistiti abbiano agito in buona fede. Protestate tasse, spese e
ripetibili;
sentiti da ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di violazione di domicilio per i fatti
descritti nel decreto d’accusa n. 4808/2009 del 19 novembre 2009?
1.2
Ha agito in stato di
necessità esimente ex art. 17 CPS?
1.3
Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.4
L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.5
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
2.1
E’ la
signora ACCU 1 autrice colpevole di violazione di domicilio per i fatti
descritti nel decreto d’accusa n. 4809/2009 del 16 novembre 2009?
2.2
Ha agito in stato di
necessità esimente ex art. 17 CPS?
2.3
Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.4
L’imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.5
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
186.
CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie 1. ACCU 2
dall’accusa di:
violazione di domicilio, art.
186.
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4808/2009 del 16 novembre 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
proscioglie 2. ACCU 1
dall’accusa di:
violazione di domicilio, art.
186.
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4809/2009 del 16 novembre 2009;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
assegna ai signori Marino Lodovico
Porta e Heide Faensen Porta, I-Porto Cervo, l’importo di fr. 2'500.-- a titolo
di ripetibili in solido;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 2 per il procedimento
nei confronti di ACCU 2,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 1/2
indennità testi
fr. 480.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato, per il
procedimento nei confronti di ACCU 1,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 1/2
indennità testi
fr. 480.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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